UNIVERSITA' DI CATANIA

DECRETO RETTORALE 31 ottobre 1996 

  Modificazioni allo statuto dell'Universita'.
(GU n.277 del 26-11-1996)

                             IL RETTORE
  Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Catania, approvato
con  regio  decreto  20  aprile  1939,  n. 1073, modificato con regio
decreto 16 ottobre 1940, n. 1527, e successive modificazioni;
  Visto  il  testo  unico  delle  leggi   sull'istruzione   superiore
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto  il  regio  decreto 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella
legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto il regio decreto 30 settembre 1938,  n.  1652,  e  successive
modificazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
  Visto il decreto ministeriale 4 novembre 1995 con il quale e' stato
modificato l'ordinamento didattico universitario relativo al corso di
studi per il conseguimento della laurea in scienze politiche;
  Viste  le proposte di modifica allo statuto dell'Ateneo di cui alla
deliberazione della facolta' di scienze politiche del 20 maggio 1996,
del senato accademico e del consiglio di amministrazione del 22 e  26
luglio 1996;
  Visto  il  parere  favorevole  espresso dal Consiglio universitario
nazionale nell'udienza dell'11 ottobre 1996;
  Riconosciuta la particolare necessita'  di  apportare  la  modifica
proposta  dalle  autorita' accademiche in deroga al termine triennale
di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 1  agosto  1933,
n. 1592;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Lo  statuto  dell'Universita' degli studi di Catania, approvato con
regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073, e successive modificazioni, e'
ulteriormente modificato come appresso:
                           Articolo unico
  Nella parte "Prima", titolo IV, gli articoli da 14 a 22 relativi al
corso di laurea in scienze politiche sono soppressi e sostituiti  dai
seguenti nuovi articoli.
                    FACOLTA' DI SCIENZE POLITICHE
  Art.  14. - Alla facolta' di scienze politiche afferiscono il corso
di laurea in scienze politiche e il  corso  di  diploma  in  servizio
sociale.
  Art.  15.  -  Secondo  quanto  previsto dallo statuto dell'Ateneo e
dall'art. 11.2 della legge n. 341/1990, il consiglio di facolta', con
un regolamento didattico, disciplina le modalita' attraverso le quali
vengono definiti i piani ufficiali degli studi del corso di laurea  e
del corso di diploma.
  Il  consiglio  di  facolta'  propone al senato accademico il numero
degli iscritti al primo anno del corso di diploma, sulla  base  delle
risorse  disponibili  e  delle  esigenze  del mercato del lavoro, nel
rispetto dei criteri generali stabiliti dall'art. 9.4 della legge  n.
341/1990.  Potra'  anche  programmare le iscrizioni al primo anno del
corso di laurea, in conformita' della legislazione vigente, ove se ne
ravvisi la  necessita'  in  ordine  alle  esigenze  della  formazione
professionale e culturale degli studenti.
  Art.  16  (Corso  di  laurea  in  scienze politiche). - Il corso di
laurea in scienze  politiche  fornisce  conoscenze  di  metodo  e  di
contenuti  culturali,  scientifici  e professionali per la formazione
interdisciplinare    nei     campi     politologico,     sociologico,
storico-politico,  giuridico-istituzionale  e  politico-economico. Ha
durata quadriennale e si articola in un biennio propedeutico e in  un
biennio di specializzazione.
  I  bienni  di  specializzazione  nei  quali si articola il corso di
laurea in scienze politiche sono:
   1) indirizzo politico-amministrativo;
   2) indirizzo politico-economico;
   3) indirizzo politico-internazionale;
   4) indirizzo storico-politico;
   5) indirizzo politico-sociale.
  Art. 17. - Il corso  di  laurea  comprende  venticinque  annualita'
d'insegnamento, di cui quattro relative a due lingue straniere.
  Il  biennio propedeutico comprende dodici annualita' d'insegnamento
fondamentali  obbligatorie,  di  cui  due  relative  ad  una   lingua
straniera.   Il   biennio   di   specializzazione  comprende  tredici
annualita' d'insegnamento di  cui  cinque  obbligatorie  per  ciascun
indirizzo.  Sono  anche obbligatorie due annualita' d'insegnamento di
una lingua straniera diversa da quella prescelta nel primo biennio.
  Gli insegnamenti linguistici saranno stabiliti secondo le modalita'
contenute nel regolamento didattico di facolta'.
  Art. 18. - Gli insegnamenti annuali fondamentali di cui  alle  aree
disciplinari  indicate nel decreto ministeriale 17 gennaio 1995, sono
i seguenti:
  Primo anno:
   Istituzioni di diritto pubblico (N09X);
   Istituzioni di diritto privato (N01X);
   Scienza politica (Q02X);
   Storia delle dottrine politiche (Q01B);
   Storia contemporanea (M04X);
   Prima lingua straniera.
  Secondo anno:
   Sociologia (Q05A);
   Economia politica (P01A);
   Diritto costituzionale italiano e comparato (N11X);
   Diritto internazionale (N14X);
   Statistica (S01A);
   Prima lingua straniera.
 Terzo anno:
   a) Indirizzo politico amministrativo:
Diritto amministrativo (N10X);
Scienza dell'amministrazione (Q02X);
Diritto dell'economia (N05X);
Seconda lingua straniera.
    b) Indirizzo politico-economico:
Contabilita' nazionale (S02X);
Economia politica (P01A);
Politica economica (P01B);
Seconda lingua straniera.
    c) Indirizzo politico-internazionale:
Organizzazione internazionale (N14X);
Relazioni internazionali (Q02X);
Storia dei trattati e politica internazionale (Q04X);
Seconda lingua straniera.
    d) Indirizzo storico-politico:
Storia moderna (M01X);
Storia delle istituzioni politiche (Q01C);
Storia economica (P03X);
Seconda lingua straniera.
    e) Indirizzo politico-sociale:
Sociologia (Q05A);
Metodologia e tecnica della ricerca sociale (Q05A);
Sociologia del diritto (Q05F);
Seconda lingua straniera.
 Quarto anno:
   a) Indirizzo politico-amministrativo:
Diritto amministrativo (N10X);
Istituzioni di diritto e procedura penale (N17X);
Seconda lingua straniera.
    b) Indirizzo politico-economico:
Scienza delle finanze (P01C);
Analisi economica (P01A);
Seconda lingua straniera.
    c) Indirizzo politico-internazionale:
Diritto delle Comunita' europee (N14X);
Geografia politica ed economica (M06B);
Seconda lingua straniera.
    d) Indirizzo storico-politico:
Storia dell'amministrazione pubblica (Q01C);
Storia contemporanea (M06X);
Seconda lingua straniera.
    e) Indirizzo politico-sociale:
Storia del pensiero sociologico (Q05A);
Sociologia politica (Q05E);
Seconda lingua straniera.
  Art.  19.  -  Il  terzo ed il quarto anno saranno completati da sei
annualita' d'insegnamento (opzionali) nella misura di tre per ciascun
anno, di cui almeno  quattro  tra  quelli  indicati  dal  regolamento
didattico della facolta' come caratterizzanti l'indirizzo ed attivati
dal consiglio di facolta' nel piano didattico annualmente predisposto
all'inizio  dell'anno accademico. Il consiglio di facolta' stabilira'
la durata semestrale o annuale degli insegnamenti predetti e la  loro
eventuale  struttura modulare, secondo quanto previsto dall'art. 11.2
della legge 19 novembre 1990, n. 341.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Catania, 31 ottobre 1996
                                               Il rettore: RIZZARELLI