Modificazioni allo statuto dell'Universita'.(GU n.282 del 2-12-1996)
IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073, modificato con regio decreto 16 ottobre 1940, n. 1527, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341; Visto il decreto ministeriale del 26 febbraio 1996 con il quale e' stato modificato l'ordinamento didattico universitario relativo al corso di studi per il conseguimento della laurea in economia e commercio; Viste le proposte di modifica allo statuto dell'Ateneo di cui alle deliberazioni della facolta' di economia, del senato accademico e del consiglio di amministrazione dell'11, 18 e 19 giugno 1996; Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 10 ottobre 1996; Riconosciuta la particolare necessita' di apportare la modifica proposta dalle autorita' accademiche in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, 1592; Decreta: Art. 1. Lo statuto dell'Universita' degli studi di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073, e successive modificazioni, e' ulteriormente modificato come appresso: Articolo unico Nella parte "prima" - Titolo V, gli articoli da 23 a 34 relativi al corso di laurea in economia e commercio sono soppressi e sostituiti dai seguenti nuovi articoli. FACOLTA' DI ECONOMIA La facolta' di economia conferisce la laurea in economia e commercio. Art. 23. - Il numero degli iscritti a ciascun anno di corso puo essere stabilito annualmente dal senato accademico, sentito il consiglio di facolta', in base alle strutture disponibili, alle esigenze del mercato del lavoro e secondo i criteri generali fissati dal Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi della normativa vigente. Le modalita' delle eventuali prove di ammissione sono stabilite dal consiglio di facolta'. Art. 24. - Sono titoli di ammissione per il corso di laurea quelli previsti dalla normativa vigente. Art. 25. - Gli insegnamenti attivabili, per il corso di laurea sono: a) quelli indicati nel successivo art. 33, articolati nelle quattro aree economica, aziendale, giuridica e matematico-statistica e nei relativi settori scientifico disciplinari; b) Gli insegnamenti caratterizzanti il corso di laurea o indirizzo riportati nei successivi articoli nonche' quelli previsti per il corso di laurea in economia ambientale all'ultimo comma dell'art. 20, per il corso di laurea in economia industriale all'ultimo comma dell'art. 21 per il corso di laurea in discipline economiche e sociali all'ultimo comma dell'art. 22 del decreto ministeriale 27 ottobre 1992; c) le seguenti lingue straniere: lingua inglese, lingua francese, lingua spagnola, lingua tedesca, lingua russa, lingua portoghese, lingua araba, lingua cinese, lingua giapponese; d) insegnamenti di settori scientifico-disciplinari diversi da quelli di cui ai commi precedenti, fino ad un massimo di otto per ciascun corso di laurea o indirizzo attivato presso la facolta'. Gli insegnamenti che compaiono in piu' settori potranno essere scelti da uno qualsiasi di essi, in relazione alle esigenze didattico-scientifiche della facolta'. Art. 26. - Ai fini del conseguimento del diploma di laurea sono riconosciuti gli insegnamenti dei corsi di diploma universitario dell'area economica di cui al decreto ministeriale 31 luglio 1992, seguiti con esito positivo, in relazione al sistema di crediti didattici determinato secondo la normativa vigente, a condizione che essi siano compatibili, anche per i contenuti, con il piano di studi approvato dalla competente struttura didattica per il corso di laurea. Dovranno essere in ogni caso riconosciute le prove di idoneita' di lingue straniere e di informatica nel rispetto delle forme di accertamento previste dalla struttura didattica competente a norma del successivo art. 31. Le strutture didattiche competenti determinano, nel previsto regolamento, i criteri per il riconoscimento degli insegnamenti. Art. 27. - Il piano di studi del corso di laurea comprende dieci insegnamenti fondamentali, l'equivalente di otto insegnamenti annuali, scelti tra i caratterizzanti il corso di laurea stesso, ed altri insegnamenti equivalenti ad un numero di cinque annualita'. Gli insegnamenti fondamentali devono rispondere all'esigenza di fornire agli studenti i principi e i contenuti basilari dei rispettivi comparti scientifico-disciplinari, anche in vista del ruolo propedeutico e complementare per l'apprendimento degli altri insegnamenti del corso di laurea. Nel rigoroso rispetto delle condizioni di cui al comma precedente la struttura didattica competente attivera' tali insegnamenti scegliendoli tra quelli che compaiono negli elenchi di cui al successivo art. 33, secondo la seguente distribuzione: due nell'elenco P01A (economia politica); due nell'elenco P02A (economia aziendale); uno nell'elenco P03X (storia economica); uno nell'elenco N01X (diritto privato); uno nell'elenco N09X (istituzioni di diritto pubblico); uno nell'elenco S01A (statistica); due complessivamente negli elenchi S04A (matematica per le applicazioni economiche) e S04B (matematica finanziaria e scienze attuariali). Gli insegnamenti che compaiono in piu' settori potranno essere scelti da uno qualsiasi di essi in relazione alle esigenze didattico-scientifiche della facolta'. Gli insegnamenti fondamentali sono annuali e sono svolti di norma nei primi due anni di corso. La laurea si consegue dopo aver superato gli esami di profitto per insegnamenti equivalenti ad un numero di ventitre annualita', le prove di idoneita' richieste (o gli esami che eventualmente le sostituiscono ai sensi del successivo art. 31 e l'esame di laurea. Art. 28. - Sono insegnamenti caratterizzanti del corso di laurea in economia e commercio i seguenti: Area economica: economia agraria; economia industriale; economia internazionale; geografia economica; politica economica; scienza delle finanze. Area aziendale: marketing; merceologia; organizzazione aziendale; revisione aziendale; tecnica bancaria; tecnica industriale e commerciale. Area giuridica: diritto commerciale; diritto del lavoro; diritto fallimentare; diritto pubblico dell'economia; diritto tributario; legislazione bancaria. Area matematico-statistica: matematica finanziaria (secondo corso se presente tra i fondamentali); statistica (secondo corso se presente tra i fondamentali); statistica economica. Il piano di studi per il conseguimento della laurea in economia e commercio, nel complesso degli insegnamenti fondamentali, caratterizzanti e altri, deve comprendere almeno cinque insegnamenti dell'area economica, almeno cinque insegnamenti dell'area aziendale, almeno quattro insegnamenti dell'area giuridica e almeno quattro insegnamenti dell'area matematico-statistica. Nell'ambito del corso di laurea in economia e commercio la struttura didattica competente, qualora siano disponibili le risorse necessarie, puo' deliberare l'attivazione di indirizzi corrispondenti agli altri corsi di laurea previsti dalla tabella VIII del decreto ministeriale 27 ottobre 1992 come modificata dal decreto ministeriale 26 febbraio 1996, con le denominazioni per essi previste. I piani di studio dovranno in tal caso uniformarsi ai requisiti stabiliti per i corrispondenti corsi di laurea, dando attuazione, per l'attivazione del nuovo indirizzo, a quanto previsto dal successivo art. 29 per tutto cio' che concerne il corso di laurea recante la medesima denominazione. Dell'indirizzo seguito potra' essere data menzione nel diploma di laurea. Art. 29. - La struttura didattica competente puo' integrare l'elenco degli insegnamenti caratterizzanti il corso di laurea e gli indirizzi eventualmente attivati all'interno del corso di laurea con altri quattro insegnamenti a sua scelta, che sono considerati caratterizzanti a tutti gli effetti. La struttura didattica competente garantisce che, tra gli insegnamenti attivati nella facolta', ve ne siano almeno dodici compresi nell'elenco degli insegnamenti caratterizzanti il corso di laurea e predispone percorsi didattici ed eventuali indirizzi nel rispetto dei vincoli alla distribuzione degli insegnamenti per area prevedendo adeguate possibilita' di scelta per gli studenti. La struttura didattica competente, nel rispetto nell'ordinamento, individua i criteri per la formazione del piano di studio e degli eventuali indirizzi nell'ambito del corso di laurea anche con la determinazione di un sistema di crediti didattici. La struttura didattica competente puo' assegnare ai corsi indicazioni ordinali, numeriche o alfabetiche nonche' denominazioni aggiuntive che ne specifichino i contenuti effettivi o li differenzino nel caso in cui essi vengano ripetuti con contenuti diversi. Per i corsi fondamentali non sono possibili denominazioni aggiuntive salvo la possibilita' di indicare, numericamente o alfabeticamente, la successione dei corsi recanti la stessa denominazione secondo l'ordine di propedeuticita'. Art. 30. - Gli insegnamenti annuali comprendono di norma settanta ore di didattica, quelli semestrali comprendono di norma trentacinque ore di didattica. La struttura didattica competente stabilisce quali insegnamenti non fondamentali sono svolti con corsi annuali e quali con corsi semestrali. A tutti gli effetti e' stabilita l'equivalenza tra un corso annuale e due corsi semestrali. Ogni insegnamento annuale o semestrale puo' essere articolato in moduli didattici di durata inferiore, anche con distinte prove d'esame. Ferma restando la possibilita' di riconoscimento di crediti didattici, per il corso di laurea e per ciascun indirizzo all'interno del corso di laurea, possono essere svolti fino a quattro corsi annuali o otto corsi semestrali coordinando moduli didattici di durata piu' breve, svolti anche da docenti diversi, per un numero complessivamente uguale di ore. La struttura didattica competente puo' autorizzare lo studente ad inserire nel proprio piano di studio fino a sei insegnamenti attivati in altre facolta' dell'Ateneo, o in altre universita', anche straniere, fatto salvo il riconoscimento degli studi effettuati all'estero nell'ambito di accordi interuniversitari. In tal caso la struttura didattica competente dovra' altresi' determinare la categoria e l'area di appartenenza dei suddetti insegnamenti ai fini del rispetto dell'art. 27 e degli altri vincoli dell'ordinamento. Art. 31. - Per il conseguimento della laurea lo studente deve anche superare una prova di idoneita' in una lingua straniera moderna ed una prova di conoscenze informatiche di base. La struttura didattica competente puo' stabilire che sia superata una prova di idoneita' in una seconda lingua straniera moderna. Possono comunque essere attivati insegnamenti di informatica e di lingue straniere moderne, anche articolati su piu' corsi annuali. In tal caso la struttura didattica competente puo' sostituire le prove di idoneita' con esami di profitto, che si aggiungono a quelli previsti nell'art. 27. Le prove di idoneita' possono essere sostenute anche senza la frequenza ai corsi eventualmente attivati. Nell'ambito di convenzioni stipulate dell'Ateneo, il conseguimento di certificati internazionalmente riconosciuti puo' essere equiparato al superamento delle prove di idoneita' nelle lingue straniere. Art. 32. - La struttura didattica competente stabilisce le modalita' degli esami di profitto e delle prove di idoneita'. L'esame di laurea consiste nella discussione di una tesi scritta su un argomento, scelto dallo studente d'intesa con il relatore, secondo le modalita' stabilite dalla struttura didattica competente. Art. 33. - Discipline delle aree economica, aziendale, giuridica e matematico-statistica: AREA ECONOMICA Tutte le discipline dei settori scientifico-disciplinari: P01A - Economia politica P01B - Politica economica P01C - Scienza delle finanze P01D - Storia del pensiero economico P01E - Econometria P01F - Economia monetaria P01G - Economia internazionale P01H - Economia dello sviluppo P01I - Economia dei settori produttivi P01J - Economia regionale P03X - Storia economica G01X - Economia ed estimo rurale M06B - Geografia economico-politica AREA AZIENDALE Tutte le discipline dei settori scientifico-disciplinari: P02A - Economia aziendale P02B - Economia e gestione delle imprese P02C - Finanza aziendale P02D - Organizzazione aziendale P02E - Economia degli intermediari finanziari C01B - Merceologia AREA GIURIDICA Tutte le discipline dei settori scientifico-disciplinari: N01X - Diritto privato N02X - Diritto privato comparato N03X - Diritto agrario N04X - Diritto commerciale N05X - Diritto dell'economia N06X - Diritto della navigazione N07X - Diritto del lavoro N08X - Diritto costituzionale N09X - Istituzioni di diritto pubblico N10X - Diritto amministrativo N11X - Diritto pubblico comparato N13X - Diritto tributario N14X - Diritto internazionale Le discipline elencate dei settori scientifico-disciplinari: N15X - Diritto processuale civile: diritto dell'arbitrato interno e internazionale diritto dell'esecuzione civile diritto fallimentare (settore N15X) diritto processuale civile diritto processuale civile comparato diritto processuale comunitario (settore N15X) N17X - Diritto penale: diritto penale amministrativo diritto penale commerciale diritto penale comparato diritto penale dell'ambiente diritto penale del lavoro diritto penale dell'economia AREA MATEMATICO-STATISTICA: Tutte le discipline dei settori scientifico-disciplinari: S01A - Statistica S01B - Statistica per la ricerca sperimentale S02X - Statistica economica S03A - Demografia S03B - Statistica sociale S04A - Matematica per le applicazioni economiche S04B - Matematica finanziaria e scienze attuariali Le discipline elencate dei settori scientifico-disciplinari: A01B - Algebra: algebra lineare. A01C - Geometria: geometria A02A - Analisi matematica: analisi matematica A02B - Probabilita' e statistica matematica: calcolo delle probabilita' processi stocastici statistica matematica (settore A02B) teoria dei giochi (settore A02B) teoria delle decisioni (settore A02B) A04A - Analisi numerica: analisi numerica calcolo numerico matematica computazionale metodi numerici per l'ottimizzazione A04B - Ricerca operativa: metodi e modelli per la pianificazione economica metodi e modelli per la pianificazione territoriale modelli di sistemi di produzione modelli di sistemi di servizio ottimizzazione programmazione matematica ricerca operativa tecniche di simulazione teoria dei giochi (settore A04B) K04X - Automatica: analisi dei sistemi modelli e controllo dei sistemi ambientali modellistica e gestione delle risorse naturali modellistica e simulazione K05A - Sistemi di elaborazione delle informazioni: informatica grafica ingegneria della conoscenza e sistemi esperti intelligenza artificiale (settore K05A) sistemi informativi sistemi operativi (settore K05A) K05B - Informatica: informatica generale intelligenza artificiale (settore K05B) programmazione sistemi operativi (settore K05B) K05C - Cibernetica: cibernetica elaborazioni di immagini Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Catania, 11 novembre 1996 Il rettore: RIZZARELLI