UNIVERSITA' DI CATANIA

DECRETO RETTORALE 11 novembre 1996 

  Modificazioni allo statuto dell'Universita'.
(GU n.282 del 2-12-1996)

                             IL RETTORE
  Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Catania, approvato
con  regio  decreto  20  aprile  1939,  n. 1073, modificato con regio
decreto 16 ottobre 1940,  n.  1527,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni;
  Visto   il   testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n.  1071,  convertito  nella
legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio  decreto  30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
  Visto il decreto ministeriale del 26 febbraio 1996 con il quale  e'
stato  modificato  l'ordinamento  didattico universitario relativo al
corso di studi per  il  conseguimento  della  laurea  in  economia  e
commercio;
  Viste  le proposte di modifica allo statuto dell'Ateneo di cui alle
deliberazioni della facolta' di economia, del senato accademico e del
consiglio di amministrazione dell'11, 18 e 19 giugno 1996;
  Visto il parere favorevole  espresso  dal  Consiglio  universitario
nazionale nell'adunanza del 10 ottobre 1996;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di apportare la modifica
proposta dalle autorita' accademiche in deroga al  termine  triennale
di  cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933,
1592;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Lo statuto dell'Universita' degli studi di Catania,  approvato  con
regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073, e successive modificazioni, e'
ulteriormente modificato come appresso:
                           Articolo unico
  Nella parte "prima" - Titolo V, gli articoli da 23 a 34 relativi al
corso  di  laurea in economia e commercio sono soppressi e sostituiti
dai seguenti nuovi articoli.
                        FACOLTA' DI ECONOMIA
  La  facolta'  di  economia  conferisce  la  laurea  in  economia  e
commercio.
  Art.  23.  -  Il  numero degli iscritti a ciascun anno di corso puo
essere  stabilito  annualmente  dal  senato  accademico,  sentito  il
consiglio  di  facolta',  in  base  alle  strutture disponibili, alle
esigenze del mercato del lavoro e secondo i criteri generali  fissati
dal   Ministero   dell'universita'  e  della  ricerca  scientifica  e
tecnologica ai sensi della normativa vigente.
  Le modalita' delle eventuali prove di ammissione sono stabilite dal
consiglio di facolta'.
  Art. 24. - Sono titoli di ammissione per il corso di laurea  quelli
previsti dalla normativa vigente.
  Art.  25.  -  Gli  insegnamenti  attivabili, per il corso di laurea
sono:
    a)  quelli  indicati  nel  successivo  art.  33, articolati nelle
quattro aree economica, aziendale, giuridica e  matematico-statistica
e nei relativi settori scientifico disciplinari;
    b)   Gli  insegnamenti  caratterizzanti  il  corso  di  laurea  o
indirizzo riportati nei successivi articoli nonche'  quelli  previsti
per  il  corso  di  laurea  in  economia  ambientale all'ultimo comma
dell'art.  20,  per  il  corso  di  laurea  in  economia  industriale
all'ultimo  comma  dell'art.  21 per il corso di laurea in discipline
economiche e  sociali  all'ultimo  comma  dell'art.  22  del  decreto
ministeriale 27 ottobre 1992;
    c) le seguenti lingue straniere: lingua inglese, lingua francese,
lingua  spagnola,  lingua  tedesca,  lingua russa, lingua portoghese,
lingua araba, lingua cinese, lingua giapponese;
    d) insegnamenti di settori  scientifico-disciplinari  diversi  da
quelli  di  cui  ai  commi precedenti, fino ad un massimo di otto per
ciascun corso di laurea o indirizzo attivato presso la facolta'.
  Gli insegnamenti che compaiono  in  piu'  settori  potranno  essere
scelti   da  uno  qualsiasi  di  essi,  in  relazione  alle  esigenze
didattico-scientifiche della facolta'.
  Art. 26. - Ai fini del conseguimento del  diploma  di  laurea  sono
riconosciuti  gli  insegnamenti  dei  corsi  di diploma universitario
dell'area economica di cui al decreto ministeriale  31  luglio  1992,
seguiti  con  esito  positivo,  in  relazione  al  sistema di crediti
didattici determinato secondo la normativa vigente, a condizione  che
essi  siano compatibili, anche per i contenuti, con il piano di studi
approvato dalla  competente  struttura  didattica  per  il  corso  di
laurea.  Dovranno  essere  in  ogni  caso  riconosciute  le  prove di
idoneita' di lingue straniere e di  informatica  nel  rispetto  delle
forme di accertamento previste dalla struttura didattica competente a
norma del successivo art. 31.
  Le   strutture  didattiche  competenti  determinano,  nel  previsto
regolamento, i criteri per il riconoscimento degli insegnamenti.
  Art. 27. - Il piano di studi del corso di  laurea  comprende  dieci
insegnamenti   fondamentali,   l'equivalente   di  otto  insegnamenti
annuali, scelti tra i caratterizzanti il corso di laurea  stesso,  ed
altri insegnamenti equivalenti ad un numero di cinque annualita'.
  Gli  insegnamenti  fondamentali  devono  rispondere all'esigenza di
fornire  agli  studenti  i  principi  e  i  contenuti  basilari   dei
rispettivi  comparti  scientifico-disciplinari,  anche  in  vista del
ruolo propedeutico e complementare per  l'apprendimento  degli  altri
insegnamenti del corso di laurea.
  Nel  rigoroso  rispetto delle condizioni di cui al comma precedente
la  struttura  didattica  competente  attivera'   tali   insegnamenti
scegliendoli  tra  quelli  che  compaiono  negli  elenchi  di  cui al
successivo art. 33, secondo la seguente distribuzione:
   due nell'elenco P01A (economia politica);
   due nell'elenco P02A (economia aziendale);
   uno nell'elenco P03X (storia economica);
   uno nell'elenco N01X (diritto privato);
   uno nell'elenco N09X (istituzioni di diritto pubblico);
   uno nell'elenco S01A (statistica);
   due  complessivamente  negli  elenchi  S04A  (matematica  per   le
applicazioni  economiche)  e  S04B  (matematica finanziaria e scienze
attuariali).
  Gli  insegnamenti  che  compaiono  in  piu' settori potranno essere
scelti  da  uno  qualsiasi  di  essi  in  relazione   alle   esigenze
didattico-scientifiche della facolta'.
  Gli  insegnamenti  fondamentali sono annuali e sono svolti di norma
nei primi due anni di corso.
  La laurea si consegue dopo aver superato gli esami di profitto  per
insegnamenti  equivalenti  ad  un  numero  di ventitre annualita', le
prove di idoneita'  richieste  (o  gli  esami  che  eventualmente  le
sostituiscono ai sensi del successivo art. 31 e l'esame di laurea.
  Art. 28. - Sono insegnamenti caratterizzanti del corso di laurea in
economia e commercio i seguenti:
 Area economica:
   economia agraria;
   economia industriale;
   economia internazionale;
   geografia economica;
   politica economica;
   scienza delle finanze.
 Area aziendale:
   marketing;
   merceologia;
   organizzazione aziendale;
   revisione aziendale;
   tecnica bancaria;
   tecnica industriale e commerciale.
  Area giuridica:
   diritto commerciale;
   diritto del lavoro;
   diritto fallimentare;
   diritto pubblico dell'economia;
   diritto tributario;
   legislazione bancaria.
  Area matematico-statistica:
   matematica   finanziaria   (secondo   corso   se  presente  tra  i
fondamentali);
   statistica (secondo corso se presente tra i fondamentali);
   statistica economica.
  Il piano di studi per il conseguimento della laurea in  economia  e
commercio,    nel    complesso   degli   insegnamenti   fondamentali,
caratterizzanti e altri, deve comprendere almeno cinque  insegnamenti
dell'area  economica, almeno cinque insegnamenti dell'area aziendale,
almeno quattro insegnamenti  dell'area  giuridica  e  almeno  quattro
insegnamenti dell'area matematico-statistica.
  Nell'ambito  del  corso  di  laurea  in  economia  e  commercio  la
struttura didattica competente, qualora siano disponibili le  risorse
necessarie, puo' deliberare l'attivazione di indirizzi corrispondenti
agli  altri  corsi  di laurea previsti dalla tabella VIII del decreto
ministeriale 27 ottobre 1992 come modificata dal decreto ministeriale
26 febbraio 1996, con le denominazioni per essi previste. I piani  di
studio  dovranno in tal caso uniformarsi ai requisiti stabiliti per i
corrispondenti corsi di laurea, dando attuazione,  per  l'attivazione
del  nuovo  indirizzo,  a  quanto previsto dal successivo art. 29 per
tutto cio' che concerne  il  corso  di  laurea  recante  la  medesima
denominazione. Dell'indirizzo seguito potra' essere data menzione nel
diploma di laurea.
  Art.  29.  -  La  struttura  didattica  competente  puo'  integrare
l'elenco degli insegnamenti caratterizzanti il corso di laurea e  gli
indirizzi  eventualmente attivati all'interno del corso di laurea con
altri  quattro  insegnamenti  a  sua  scelta,  che  sono  considerati
caratterizzanti a tutti gli effetti.
  La   struttura   didattica   competente  garantisce  che,  tra  gli
insegnamenti attivati nella  facolta',  ve  ne  siano  almeno  dodici
compresi  nell'elenco  degli insegnamenti caratterizzanti il corso di
laurea e predispone percorsi didattici  ed  eventuali  indirizzi  nel
rispetto  dei  vincoli alla distribuzione degli insegnamenti per area
prevedendo adeguate possibilita' di scelta per gli studenti.
  La struttura didattica competente, nel  rispetto  nell'ordinamento,
individua  i  criteri  per  la formazione del piano di studio e degli
eventuali indirizzi nell'ambito del corso  di  laurea  anche  con  la
determinazione di un sistema di crediti didattici.
  La   struttura   didattica   competente  puo'  assegnare  ai  corsi
indicazioni ordinali, numeriche o alfabetiche  nonche'  denominazioni
aggiuntive   che   ne   specifichino   i  contenuti  effettivi  o  li
differenzino nel caso in cui  essi  vengano  ripetuti  con  contenuti
diversi.  Per  i  corsi fondamentali non sono possibili denominazioni
aggiuntive  salvo  la  possibilita'  di  indicare,  numericamente   o
alfabeticamente,   la   successione   dei  corsi  recanti  la  stessa
denominazione secondo l'ordine di propedeuticita'.
  Art. 30. - Gli insegnamenti annuali comprendono di  norma  settanta
ore di didattica, quelli semestrali comprendono di norma trentacinque
ore di didattica.
  La struttura didattica competente stabilisce quali insegnamenti non
fondamentali  sono  svolti  con  corsi  annuali  e  quali  con  corsi
semestrali.
  A tutti gli effetti e' stabilita l'equivalenza tra un corso annuale
e due corsi semestrali. Ogni insegnamento annuale o  semestrale  puo'
essere  articolato in moduli didattici di durata inferiore, anche con
distinte prove d'esame.
  Ferma  restando  la  possibilita'  di  riconoscimento  di   crediti
didattici, per il corso di laurea e per ciascun indirizzo all'interno
del  corso  di  laurea,  possono  essere  svolti fino a quattro corsi
annuali o otto  corsi  semestrali  coordinando  moduli  didattici  di
durata  piu'  breve,  svolti  anche da docenti diversi, per un numero
complessivamente uguale di ore.
  La struttura didattica competente puo' autorizzare lo  studente  ad
inserire nel proprio piano di studio fino a sei insegnamenti attivati
in   altre  facolta'  dell'Ateneo,  o  in  altre  universita',  anche
straniere, fatto  salvo  il  riconoscimento  degli  studi  effettuati
all'estero  nell'ambito  di accordi interuniversitari. In tal caso la
struttura  didattica  competente  dovra'  altresi'   determinare   la
categoria  e l'area di appartenenza dei suddetti insegnamenti ai fini
del rispetto dell'art. 27 e degli altri vincoli dell'ordinamento.
  Art. 31. - Per il conseguimento della laurea lo studente deve anche
superare una prova di idoneita' in una lingua  straniera  moderna  ed
una prova di conoscenze informatiche di base.
  La  struttura  didattica competente puo' stabilire che sia superata
una prova di idoneita' in una seconda lingua straniera moderna.
  Possono  comunque  essere attivati insegnamenti di informatica e di
lingue straniere moderne, anche articolati su piu' corsi annuali.  In
tal  caso  la struttura didattica competente puo' sostituire le prove
di idoneita' con esami  di  profitto,  che  si  aggiungono  a  quelli
previsti nell'art. 27.
  Le  prove  di  idoneita'  possono  essere  sostenute anche senza la
frequenza ai corsi eventualmente attivati. Nell'ambito di convenzioni
stipulate    dell'Ateneo,    il    conseguimento    di    certificati
internazionalmente riconosciuti puo' essere equiparato al superamento
delle prove di idoneita' nelle lingue straniere.
  Art.   32.  -  La  struttura  didattica  competente  stabilisce  le
modalita' degli esami di profitto e delle prove di idoneita'.
  L'esame di laurea consiste nella discussione di una tesi scritta su
un argomento, scelto dallo studente d'intesa con il relatore, secondo
le modalita' stabilite dalla struttura didattica competente.
  Art. 33. - Discipline delle aree economica, aziendale, giuridica  e
matematico-statistica:
                           AREA ECONOMICA
  Tutte le discipline dei settori scientifico-disciplinari:
   P01A - Economia politica
   P01B - Politica economica
   P01C - Scienza delle finanze
   P01D - Storia del pensiero economico
   P01E - Econometria
   P01F - Economia monetaria
   P01G - Economia internazionale
   P01H - Economia dello sviluppo
   P01I - Economia dei settori produttivi
   P01J - Economia regionale
   P03X - Storia economica
   G01X - Economia ed estimo rurale
   M06B - Geografia economico-politica
                           AREA AZIENDALE
  Tutte le discipline dei settori scientifico-disciplinari:
   P02A - Economia aziendale
   P02B - Economia e gestione delle imprese
   P02C - Finanza aziendale
   P02D - Organizzazione aziendale
   P02E - Economia degli intermediari finanziari
   C01B - Merceologia
                           AREA GIURIDICA
  Tutte le discipline dei settori scientifico-disciplinari:
   N01X - Diritto privato
   N02X - Diritto privato comparato
   N03X - Diritto agrario
   N04X - Diritto commerciale
   N05X - Diritto dell'economia
   N06X - Diritto della navigazione
   N07X - Diritto del lavoro
   N08X - Diritto costituzionale
   N09X - Istituzioni di diritto pubblico
   N10X - Diritto amministrativo
   N11X - Diritto pubblico comparato
   N13X - Diritto tributario
   N14X - Diritto internazionale
  Le discipline elencate dei settori scientifico-disciplinari:
   N15X - Diritto processuale civile:
    diritto dell'arbitrato interno e internazionale
    diritto dell'esecuzione civile
    diritto fallimentare (settore N15X)
    diritto processuale civile
    diritto processuale civile comparato
    diritto processuale comunitario (settore N15X)
   N17X - Diritto penale:
    diritto penale amministrativo
    diritto penale commerciale
    diritto penale comparato
    diritto penale dell'ambiente
    diritto penale del lavoro
    diritto penale dell'economia
                     AREA MATEMATICO-STATISTICA:
  Tutte le discipline dei settori scientifico-disciplinari:
   S01A - Statistica
   S01B - Statistica per la ricerca sperimentale
   S02X - Statistica economica
   S03A - Demografia
   S03B - Statistica sociale
   S04A - Matematica per le applicazioni economiche
   S04B - Matematica finanziaria e scienze attuariali
  Le discipline elencate dei settori scientifico-disciplinari:
   A01B - Algebra:
    algebra lineare.
   A01C - Geometria:
    geometria
   A02A - Analisi matematica:
    analisi matematica
   A02B - Probabilita' e statistica matematica:
    calcolo delle probabilita'
    processi stocastici
    statistica matematica (settore A02B)
    teoria dei giochi (settore A02B)
    teoria delle decisioni (settore A02B)
   A04A - Analisi numerica:
    analisi numerica
    calcolo numerico
    matematica computazionale
    metodi numerici per l'ottimizzazione
   A04B - Ricerca operativa:
    metodi e modelli per la pianificazione economica
    metodi e modelli per la pianificazione territoriale
    modelli di sistemi di produzione
    modelli di sistemi di servizio
    ottimizzazione
    programmazione matematica
    ricerca operativa
    tecniche di simulazione
    teoria dei giochi (settore A04B)
   K04X - Automatica:
    analisi dei sistemi
    modelli e controllo dei sistemi ambientali
    modellistica e gestione delle risorse naturali
    modellistica e simulazione
   K05A - Sistemi di elaborazione delle informazioni:
    informatica grafica
    ingegneria della conoscenza e sistemi esperti
    intelligenza artificiale (settore K05A)
    sistemi informativi
    sistemi operativi (settore K05A)
   K05B - Informatica:
    informatica generale
    intelligenza artificiale (settore K05B)
    programmazione
    sistemi operativi (settore K05B)
   K05C - Cibernetica:
    cibernetica
    elaborazioni di immagini
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Catania, 11 novembre 1996
                                               Il rettore: RIZZARELLI