Autorizzazione alla pesca nelle festivita' di fine anno.(GU n.285 del 5-12-1996)
IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modificazioni, recante la disciplina della pesca marittima; Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639; Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modificazioni riguardante il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima; Visto il decreto ministeriale 29 maggio 1992, e successive modificazioni, recante la disciplina della pesca dei molluschi bivalvi; Visto il decreto ministeriale 15 luglio 1996, e successive modificazioni, concernente modalita' tecniche di attuazione del fermo biologico della pesca per il 1996; Considerata la tradizione popolare, su tutto il territorio nazionale, di consumare prodotti ittici freschi in occasione delle festivita' del Natale e di Capodanno, per cui occorre assicurare un adeguato rifornimento dei mercati; Considerata pertanto l'opportunita' di consentire la pesca al fine di assicurare il rispetto delle suddette tradizioni popolari e delle esigenze di mercato ad esse connesse; Sentito il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare che, nella seduta del 26 novembre 1996, ha reso, all'unanimita', parere favorevole; Decreta: Art. 1. 1. E' consentito l'esercizio della pesca, con qualsiasi attrezzo autorizzato sulla licenza rilasciata ai sensi dell'art. 4 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, nelle acque di tutti i compartimenti marittimi italiani, nei giorni 21, 22, 28 e 29 dicembre 1996. Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 28 novembre 1996 Il Ministro: PINTO