MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 15 novembre 1996 

  Riconoscimento  di  titolo di studio estero quale titolo abilitante
per l'esercizio in  Italia  della  professione  di  insegnante  nelle
scuole  di  istruzione  secondaria di I e di II grado nelle classi di
concorso 45/A - Lingua straniera: francese e 46/A - Lingue e civilta'
straniere: francese.
(GU n.293 del 14-12-1996)

                        IL DIRETTORE GENERALE
       DEL PERSONALE E DEGLI AFFARI GENERALI E AMMINISTRATIVI
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, che attua  la
direttiva   n.   89/48/CEE   relativa   ad  un  sistema  generale  di
riconoscimento dei diplomi di  istruzione  superiore  che  sanciscono
formazioni professionali di una durata minima di tre anni;
  Visto  l'art.  3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29;
  Visto il testo unico approvato con decreto legislativo n.  297  del
16  aprile 1994, e in particolare la parte III, titolo I, concernente
il reclutamento del personale docente;
  Vista l'istanza di riconoscimento dei titoli professionali prodotta
dalla  cittadina  tedesca  sig.ra  Stoll  Martina   e   la   relativa
documentazione allegata;
  Considerato  che  il  titolo  tedesco  "Erste staatsprufung fur das
lehramt an gymnasien", conseguito dall'interessata il 23 maggio 1985,
viene rilasciato al termine di un corso  di  studi  della  durata  di
quattro anni dalla Universita' di Giessen;
  Considerato  che  la  sig.ra  Stoll Martina risulta in possesso del
"Zweite staatsprufung fur das lehramt an gymnasien" rilasciato  dalla
competente autorita' del Land Hessen (Assia R.F.G.), in data 31 marzo
1987,  e che detto titolo e' da considerare corrispondente al diploma
di abilitazione nelle scuole secondarie di I e II grado italiane;
  Vista la dichiarazione di valore rilasciata in data 29  marzo  1993
dal  console d'Italia in Francoforte sul Meno che certifica il valore
legale dei titoli di cui sopra;
  Ritenuto che la conoscenza della lingua italiana risulta comprovata
dal  certificato  rilasciato  dal   preside   dell'istituto   tecnico
femminile statale "P. Scalcerle" di Padova;
  Ritenuto   opportuno,   data   la   specificita'  delle  situazioni
linguistiche, sottoporre la migrante di madrelingua tedesca a  misure
compensative  per  l'insegnamento  della  lingua  francese,  ai sensi
dell'art. 6 del decreto legislativo n. 115/1992;
  Visto il parere della conferenza di servizi, di cui all'art. 12 del
sopracitato decreto legislativo, espresso nella seduta del 17  maggio
1996;
  Vista la scelta della migrante di optare per la prova attitudinale,
di cui all'art. 8 del decreto legislativo sopracitato;
  Ritenuto di dover disciplinare, in conformita' del sopracitato art.
8 del decreto legislativo n. 115/1992, lo svolgimento di detta prova;
  Ritenuto  che  ricorrono  tutti gli altri requisiti di legge per il
riconoscimento;
                              Decreta:
  1. I titoli citati in premessa, conseguiti in Germania dalla sig.ra
Stoll Martina nata a Friburgo in  Brisgovia  (R.F.G.)  il  30  maggio
1958,   e  inerenti  alla  formazione  professionale  di  insegnante,
costituiscono,   per   l'interessata,    titolo    di    abilitazione
all'esercizio  in Italia della professione di insegnante nelle scuole
di istruzione secondaria di I e di II grado nelle classi di  concorso
45/A  -  Lingua  straniera:  francese  e  46/A  -  Lingue  e civilta'
straniere:  francese,  subordinatamente  al  superamento di una prova
attitudinale.
  2. La prova attitudinale e'  diretta  ad  accertare  la  conoscenza
delle   tecniche   metodologiche   e  didattiche  da  utilizzare  per
l'insegnamento della lingua francese  ad  allievi  italiani.  L'esame
consiste  in  una  prova  scritta  ed una prova orale da svolgersi in
lingua italiana.
  Il superamento della prova scritta e' condizione di ammissione alla
prova orale.
  Il giudizio positivo o negativo deve essere adeguatamente  motivato
dalla commissione giudicatrice.
  3.  La commissione per la valutazione della prova e' costituita con
decreto del provveditore agli studi di Padova ed  e'  formata  da  un
presidente  e  due  docenti  in  possesso  dei requisiti previsti dal
decreto ministeriale 13 marzo 1990 per far  parte  delle  commissioni
esaminatrici dei concorsi a cattedre.
  4.  Le  istruzioni per lo svolgimento della prova sono direttamente
impartite dal provveditore agli studi di Padova per  gli  adempimenti
consequenziali.
  5.  Gli  atti  relativi  all'esito  della  prova  attitudinale sono
trasmessi al Ministero della pubblica istruzione per  la  definizione
del procedimento.
   Roma, 15 novembre 1996
                                      Il direttore generale: RICEVUTO