Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di insegnante nelle scuole di istruzione secondaria di I e di II grado nelle classi di concorso 45/A - Lingua straniera: francese e 46/A - Lingue e civilta' straniere: francese.(GU n.293 del 14-12-1996)
IL DIRETTORE GENERALE DEL PERSONALE E DEGLI AFFARI GENERALI E AMMINISTRATIVI Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, che attua la direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni; Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; Visto il testo unico approvato con decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994, e in particolare la parte III, titolo I, concernente il reclutamento del personale docente; Vista l'istanza di riconoscimento dei titoli professionali prodotta dalla cittadina tedesca sig.ra Stoll Martina e la relativa documentazione allegata; Considerato che il titolo tedesco "Erste staatsprufung fur das lehramt an gymnasien", conseguito dall'interessata il 23 maggio 1985, viene rilasciato al termine di un corso di studi della durata di quattro anni dalla Universita' di Giessen; Considerato che la sig.ra Stoll Martina risulta in possesso del "Zweite staatsprufung fur das lehramt an gymnasien" rilasciato dalla competente autorita' del Land Hessen (Assia R.F.G.), in data 31 marzo 1987, e che detto titolo e' da considerare corrispondente al diploma di abilitazione nelle scuole secondarie di I e II grado italiane; Vista la dichiarazione di valore rilasciata in data 29 marzo 1993 dal console d'Italia in Francoforte sul Meno che certifica il valore legale dei titoli di cui sopra; Ritenuto che la conoscenza della lingua italiana risulta comprovata dal certificato rilasciato dal preside dell'istituto tecnico femminile statale "P. Scalcerle" di Padova; Ritenuto opportuno, data la specificita' delle situazioni linguistiche, sottoporre la migrante di madrelingua tedesca a misure compensative per l'insegnamento della lingua francese, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 115/1992; Visto il parere della conferenza di servizi, di cui all'art. 12 del sopracitato decreto legislativo, espresso nella seduta del 17 maggio 1996; Vista la scelta della migrante di optare per la prova attitudinale, di cui all'art. 8 del decreto legislativo sopracitato; Ritenuto di dover disciplinare, in conformita' del sopracitato art. 8 del decreto legislativo n. 115/1992, lo svolgimento di detta prova; Ritenuto che ricorrono tutti gli altri requisiti di legge per il riconoscimento; Decreta: 1. I titoli citati in premessa, conseguiti in Germania dalla sig.ra Stoll Martina nata a Friburgo in Brisgovia (R.F.G.) il 30 maggio 1958, e inerenti alla formazione professionale di insegnante, costituiscono, per l'interessata, titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di insegnante nelle scuole di istruzione secondaria di I e di II grado nelle classi di concorso 45/A - Lingua straniera: francese e 46/A - Lingue e civilta' straniere: francese, subordinatamente al superamento di una prova attitudinale. 2. La prova attitudinale e' diretta ad accertare la conoscenza delle tecniche metodologiche e didattiche da utilizzare per l'insegnamento della lingua francese ad allievi italiani. L'esame consiste in una prova scritta ed una prova orale da svolgersi in lingua italiana. Il superamento della prova scritta e' condizione di ammissione alla prova orale. Il giudizio positivo o negativo deve essere adeguatamente motivato dalla commissione giudicatrice. 3. La commissione per la valutazione della prova e' costituita con decreto del provveditore agli studi di Padova ed e' formata da un presidente e due docenti in possesso dei requisiti previsti dal decreto ministeriale 13 marzo 1990 per far parte delle commissioni esaminatrici dei concorsi a cattedre. 4. Le istruzioni per lo svolgimento della prova sono direttamente impartite dal provveditore agli studi di Padova per gli adempimenti consequenziali. 5. Gli atti relativi all'esito della prova attitudinale sono trasmessi al Ministero della pubblica istruzione per la definizione del procedimento. Roma, 15 novembre 1996 Il direttore generale: RICEVUTO