MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 20 novembre 1996 

  Riconoscimento  di  titolo di studio estero quale titolo abilitante
per l'esercizio in  Italia  della  professione  di  insegnante  nelle
scuole  di  istruzione  secondaria di I e di II grado nelle classi di
concorso 45/A - Lingua straniera: inglese e 46/A - Lingue e  civilta'
straniere: inglese.
(GU n.293 del 14-12-1996)

                        IL DIRETTORE GENERALE
       DEL PERSONALE E DEGLI AFFARI GENERALI E AMMINISTRATIVI
  Visto  il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, che attua la
direttiva  n.  89/48/CEE  relativa  ad   un   sistema   generale   di
riconoscimento  dei  diplomi  di  istruzione superiore che sanciscono
formazioni professionali di una durata minima di tre anni;
  Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3  febbraio  1993,
n. 29;
  Visto  il  testo unico approvato con decreto legislativo n. 297 del
16 aprile 1994, e in particolare la parte III, titolo I,  concernente
il reclutamento del personale docente;
  Vista l'istanza di riconoscimento dei titoli professionali prodotta
dalla  cittadina spagnola sig.ra Perpina' Prieto Silvia e la relativa
documentazione allegata;
  Considerato  che  il  titolo  spagnolo  "Licenciado  en  filologia"
(seccio'n  de filologi'a moderna, especialidad de filologia inglesa),
conseguito dall'interessata in data settembre 1993, viene  rilasciato
al  termine  di  un  corso di studi della durata di cinque anni dalla
Universita' Complutense di Madrid;
  Considerato  che  la  sig.ra  Perpina'  Prieto  Silvia  risulta  in
possesso  del  "Certificado  de  aptitud pedagogica" rilasciato dalla
sopraindicata, Universita' in data 26  febbraio  1996,  e  che  detto
titolo  e'  da  considerare corrispondente al diploma di abilitazione
nelle scuole secondarie di I e di II grado italiane;
  Vista la dichiarazione di valore rilasciata in data 16  marzo  1994
dal  console  d'Italia  in  Madrid che certifica il valore legale del
titolo di laurea di cui sopra;
  Ritenuto che la conoscenza della lingua italiana risulta comprovata
dal   certificato   rilasciato   dalla    facolta'    di    magistero
dell'Universita' degli studi di Catania, per l'ammissione al corso di
laurea;
  Ritenuto   opportuno,   data   la   specificita'  delle  situazioni
linguistiche, sottoporre la migrante di madrelingua spagnola a misure
compensative  per  l'insegnamento  della  lingua  inglese  ai   sensi
dell'art. 6 del decreto legislativo n. 115/1992;
  Visto il parere della conferenza di servizi, di cui all'art. 12 del
sopracitato  decreto legislativo, espresso nella seduta del 17 maggio
1996;
  Vista la scelta della migrante di optare per la prova attitudinale,
di cui all'art. 8 del decreto legislativo sopracitato;
  Ritenuto di dover disciplinare, in conformita' del sopracitato art.
8 del decreto legislativo n. 115/1992, lo svolgimento di detta prova;
  Ritenuto che ricorrono tutti gli altri requisiti di  legge  per  il
riconoscimento;
                              Decreta:
  1.  I  titoli citati in premessa, conseguiti in Spagna dalla sig.ra
Perpina' Prieto Silvia nata a Barcellona (Spagna) il 2 gennaio  1967,
e    inerenti    alla   formazione   professionale   di   insegnante,
costituiscono,   per   l'interessata,    titolo    di    abilitazione
all'esercizio  in Italia della professione di insegnante nelle scuole
di  istruzione secondaria di I e di II grado nelle classi di concorso
45/A  -  Lingua  straniera:  inglese  e  46/A  -  Lingue  e  civilta'
straniere:  inglese,  subordinatamente  al  superamento  di una prova
attitudinale.
  2. La prova attitudinale e'  diretta  ad  accertare  la  conoscenza
delle   tecniche   metodologiche   e  didattiche  da  utilizzare  per
l'insegnamento della lingua francese  ad  allievi  italiani.  L'esame
consiste  in  una  prova  scritta  ed una prova orale da svolgersi in
lingua italiana.
  Il superamento della prova scritta e' condizione di ammissione alla
prova orale.
  Il giudizio positivo o negativo deve essere adeguatamente  motivato
dalla commissione giudicatrice.
  3.  La commissione per la valutazione della prova e' costituita con
decreto del provveditore agli studi di Catania ed e'  formata  da  un
presidente  e  due  docenti  in  possesso  dei requisiti previsti dal
decreto ministeriale 13 marzo 1990 per far  parte  delle  commissioni
esaminatrici dei concorsi a cattedre.
  4.  Le  istruzioni per lo svolgimento della prova sono direttamente
impartite dal provveditore agli studi di Catania per gli  adempimenti
consequenziali.
  5.  Gli  atti  relativi  all'esito  della  prova  attitudinale sono
trasmessi al Ministero della pubblica istruzione per  la  definizione
del procedimento.
   Roma, 20 novembre 1996
                                      Il direttore generale: RICEVUTO