Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di insegnante nelle classi di concorso 97/A - Tedesco (seconda lingua) nella scuola media in lingua italiana della provincia di Bolzano e 96/A - Tedesco (seconda lingua) negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado in lingua italiana della provincia di Bolzano.(GU n.293 del 14-12-1996)
IL DIRETTORE GENERALE DEL PERSONALE E DEGLI AFFARI GENERALI E AMMINISTRATIVI Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, che attua la direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni; Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; Visto il testo unico approvato con decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994, e in particolare la parte III, titolo I, concernente il reclutamento del personale docente; Vista l'istanza di riconoscimento dei titoli professionali prodotta dalla cittadina tedesca sig.ra Lott Helga e la relativa documentazione allegata; Considerato che il titolo tedesco "Wissenschaftliche Pru'fung fu'r das lehramt an gymnasien" viene rilasciato dopo un corso di studi della durata di quattro anni dalla Universita' di Braunschweig; Considerato che la sig.ra Lott Helga ha conseguito il titolo "Zweite staatsprufu'ng fu'r die laufbahn des ho'heren schuldienstes an gymnasien" e che detto titolo e' da considerare corrispondente al diploma di abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie statali italiane; Vista la dichiarazione di valore, rilasciata in data 31 ottobre 1994 dall'Ufficio centrale per i sistemi formativi all'estero di Bonn, che certifica la regolarita' ed il valore legale dei titoli di cui sopra; Ritenuto che la conoscenza della lingua italiana risulta sufficientemente comprovata dall'attestato rilasciato dalla Universita' tecnica di Braunschweig; Considerato che i suddetti titoli sono stati dichiarati idonei all'insegnamento delle lingue straniere tedesca e francese con decreto direttoriale 29 maggio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 134 del 10 giugno 1995; Ritenuto che i medesimi titoli sono da considerarsi validi all'insegnamento di tedesco (seconda lingua) nelle scuole medie e negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado in lingua italiana della provincia di Bolzano a condizione che la migrante sia sottoposta a misure compensative ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 115/1992; Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 12, comma 8, del succitato decreto legislativo, non e' stato pertanto necessario convocare la conferenza di servizi; Vista la scelta della sig.ra Lott Helga di optare per la prova attitudinale, di cui all'art. 8 del decreto legislativo sopracitato; Visto l'esito positivo della prova attitudinale di didattica del tedesco sostenuta dall'interessata il 4 ottobre 1996 presso il liceo classico "G. Carducci" di Bolzano; Ritenuto che ricorrono tutti i requisiti di legge per il riconoscimento; Decreta: I titoli citati in premessa, conseguiti in Germania dalla sig.ra Lott Helga, nata a Adenstedt (R.F.G.) il 12 agosto 1956, e inerenti alla formazione professionale di insegnante, costituiscono, per l'interessata, titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di insegnante nelle classi di concorso 97/A - Tedesco (seconda lingua) nella scuola media in lingua italiana della provincia di Bolzano e 96/A - Tedesco (seconda lingua) negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado in lingua italiana della provincia di Bolzano. Roma, 29 novembre 1996 Il direttore generale: RICEVUTO