MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

COMUNICATO

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
   denominazioni  di  origine e delle indicazioni geografiche tipiche
   dei vini inerente la richiesta di  modifica  del  disciplinare  di
   produzione  della  denominazione  di  origine controllata dei vini
   "Friuli" Annia.
(GU n.293 del 14-12-1996)

   Il Comitato nazionale per la  tutela  e  la  valorizzazione  delle
denominazioni  di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n.
164,  esaminata  la  domanda  intesa  ad  ottenere  una  integrazione
dell'art.  7  del  disciplinare  di produzione della denominazione di
origine controllata  dei  vini  "Friuli"  Annia  -  riconosciuta  con
decreto  ministeriale  27  ottobre  1995,  pubblicato  nella Gazzetta
Ufficiale n. 258 del 4 novembre 1995 - considerato che l'integrazione
di cui trattasi riguarda la descrizione dei caratteri  chimico-fisici
ed  organolettici  della  tipologia  del vino "Friuli" Annia traminer
aromatico prevista dall'art. 2 del disciplinare di produzione  e  che
attualmente   risulta   priva  di  descrizione,  ha  espresso  parere
favorevole al suo accoglimento proponendone, ai fini  dell'emanazione
del  relativo  decreto dirigenziale, l'integrazione del citato art. 7
del disciplinare di produzione del vino la denominazione  di  origine
controllata "Friuli" Annia nel testo di cui appresso.
                               Art. 7.
   (Omissis).
   Traminer aromatico:
    colore: paglierino piu' o meno intenso;
    colore: leggermente aromatico e tipico;
    sapore: armonico, morbido, caratteristico;
    titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 11%;
    acidita' totale minima: 4,5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 15 per mille.
   (Omissis).
   L'integrazione  di  cui  trattasi  si  colloca dopo la descrizione
della  tipologia  "Verduzzo  friulano"  e   prima   della   tipologia
"Sauvignon".
   Le   eventuali  istanze  e  controdeduzioni  avverso  la  suddetta
proposta di integrazione dovranno essere inviate dagli interessati al
Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali  -  Comitato
nazionale  per  la  tutela e la valorizzazione delle denominazioni di
origine e  delle  indicazioni  geografiche  tipiche  dei  vini  entro
sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.