Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini inerente la richiesta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini "Friuli" Annia.(GU n.293 del 14-12-1996)
Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, esaminata la domanda intesa ad ottenere una integrazione dell'art. 7 del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini "Friuli" Annia - riconosciuta con decreto ministeriale 27 ottobre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 4 novembre 1995 - considerato che l'integrazione di cui trattasi riguarda la descrizione dei caratteri chimico-fisici ed organolettici della tipologia del vino "Friuli" Annia traminer aromatico prevista dall'art. 2 del disciplinare di produzione e che attualmente risulta priva di descrizione, ha espresso parere favorevole al suo accoglimento proponendone, ai fini dell'emanazione del relativo decreto dirigenziale, l'integrazione del citato art. 7 del disciplinare di produzione del vino la denominazione di origine controllata "Friuli" Annia nel testo di cui appresso. Art. 7. (Omissis). Traminer aromatico: colore: paglierino piu' o meno intenso; colore: leggermente aromatico e tipico; sapore: armonico, morbido, caratteristico; titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 11%; acidita' totale minima: 4,5 per mille; estratto secco netto minimo: 15 per mille. (Omissis). L'integrazione di cui trattasi si colloca dopo la descrizione della tipologia "Verduzzo friulano" e prima della tipologia "Sauvignon". Le eventuali istanze e controdeduzioni avverso la suddetta proposta di integrazione dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.