BANCA D'ITALIA

COMUNICATO

132  Aggiornamento  del  5  dicembre  1996 alla circolare n. 4 del 29
marzo 1988. Cessione di rapporti giuridici a banche
(GU n.295 del 17-12-1996)

   L'art. 58 del testo  unico  delle  leggi  in  materia  bancaria  e
creditizia  (d.lgs.  385/1993)  prevede  che  la Banca d'Italia emani
istruzioni per la cessione a banche di aziende, rami d'azienda,  beni
e rapporti giuridici individuabili in blocco.
   Al   fine  di  agevolare  la  realizzazione  delle  operazioni  di
cessione,  la  norma  introduce  deroghe  al   diritto   comune;   in
particolare,  viene  consentito alle banche di rendersi cessionarie a
qualsiasi titolo di una pluralita' di rapporti  giuridici  senza  che
sia  necessario  effettuare  la notifica alle singole controparti dei
rapporti acquisiti. La banca cessionaria da' notizia  dell'operazione
mediante  pubblicazione  nella  Gazzetta Ufficiale. La Banca d'Italia
puo' stabilire forme integrative di pubblicita'.
   E' previsto altresi' che le operazioni  di  cessione  di  maggiore
rilevanza  possano  essere  sottoposte  ad autorizzazione della Banca
d'Italia.
   Con il presente aggiornamento vengono ora emanate le istruzioni di
vigilanza che danno attuazione alle disposizioni del testo unico.
   Nel definire il campo di applicazione delle norme,  le  istruzioni
mutuano  dal  codice  civile (cfr. art. 2555) la nozione di azienda e
individuano,  ai  fini  della  presente  disciplina,   gli   elementi
caratterizzanti  i  concetti  di  "ramo  d'azienda"  e  di  "rapporti
giuridici individuabili in blocco".
   La pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  a  cura  della  banca
cessionaria  risponde  all'esigenza di fornire un'idonea informazione
della  cessione  ai  soggetti  interessati;  devono  pertanto  essere
indicati  gli  elementi  distintivi  che  consentono l'individuazione
dell'oggetto della cessione, la data di efficacia della  medesima  e,
ove  necessario,  le  modalita'  attraverso  le  quali  ogni soggetto
interessato puo' acquisire informazioni sulla propria situazione.
   L'art. 58 prevede, inoltre,  che  le  operazioni  di  cessione  di
maggiore  rilevanza possano essere sottoposte ad autorizzazione della
Banca d'Italia. Al riguardo, la scelta effettuata e' stata quella  di
fare   riferimento   a  una  soglia  dimensionale:  vengono  pertanto
sottoposte ad autorizzazione tutte le operazioni nelle quali la somma
delle attivita' e delle passivita' oggetto della cessione  superi  il
10 per cento del patrimonio di vigilanza della banca acquirente. Sono
sempre  sottoposte  ad  autorizzazione  le  operazioni nelle quali si
renda cessionaria una banca che  presenti  (o  che  appartenga  a  un
gruppo con) un margine patrimoniale non positivo.
   Nel  rilascio dell'autorizzazione la Banca d'Italia fa riferimento
alla situazione tecnica e organizzativa della banca cessionaria o del
gruppo di appartenenza.  Rimane  impregiudicata  la  valutazione,  ai
sensi  della  legge  287/90, dell'impatto sull'assetto concorrenziale
delle aree di mercato ove e' insediata la banca cessionaria.
   L'intervento autorizzativo della Banca d'Italia non fa venir meno,
ovviamente, la necessita' che gli  organi  decisionali  delle  banche
valutino   con   particolare  attenzione  la  qualita'  dei  rapporti
giuridici che intendono acquistare, soprattutto  quando  l'operazione
comporta l'accesso a un nuovo settore di attivita'.
                               *  *  *
   Le  allegate istruzioni danno luogo a un nuovo capitolo, il LXIII,
delle istruzioni di vigilanza (parte riservata agli enti  creditizi).
Attesa  la  rilevanza  che  assumono  anche per i soggetti esterni al
sistema bancario, le  nuove  disposizioni  saranno  pubblicate  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica taliana.
   Viene  inoltre  abrogata  la  sezione  IX  del  capitolo  IV delle
istruzioni  di  vigilanza,  che  regolamentava  transitoriamente   la
materia della cessione di sportelli bancari.
             CESSIONE DI RAPPORTI GIURIDICI A BANCHE (1)
                              SEZIONE I
                 Disposizioni di carattere generale
1. Premessa.
   L'art.  58  del  testo  unico  delle  leggi  in materia bancaria e
creditizia (decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385) prevede che
la Banca d'Italia emani  istruzioni  per  la  cessione  a  banche  di
aziende,  rami  d'azienda, beni e rapporti giuridici individuabili in
blocco.
   Al  fine  di  agevolare  la  realizzazione  delle  operazioni   di
cessione,  la  norma  introduce  deroghe  al  diritto  comune (2); in
particolare, viene consentito alle banche di rendersi  cessionarie  a
qualsiasi  titolo  di  una pluralita' di rapporti giuridici senza che
sia necessario effettuare la notifica alle  singole  controparti  dei
rapporti acquisiti.
   La   banca   cessionaria   da'  notizia  della  cessione  mediante
pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale  in  modo  da  consentire  ai
soggetti   interessati   di   acquisire  informazioni  sulla  propria
situazione. La Banca d'Italia puo'  stabilire  forme  integrative  di
pubblicita'.
   L'art.  58  prevede  inoltre  che  le  operazioni  di  cessione di
maggiore rilevanza possano essere sottoposte ad autorizzazione  della
Banca d'Italia.
   Tenuto  conto  che  le  operazioni in questione possono comportare
effetti rilevanti sulla stabilita' della banca cessionaria, dovuti ad
esempio a crescite  operative  o  a  ristrutturazioni  organizzative,
l'autorizzazione viene richiesta dalla cessionaria medesima.
   Nel rilascio dell'autorizzazione, la Banca d'Italia fa riferimento
alla  situazione  tecnica  e  organizzativa  della banca cessionaria.
Rimane impregiudicata la valutazione, ai sensi  della  legge  287/90,
dell'impatto sull'assetto concorrenziale delle aree di mercato ove e'
insediata la banca cessionaria.
   Le  banche  valutano  con  particolare  attenzione  la convenienza
economica delle operazioni in questione e la  qualita'  dei  rapporti
giuridici acquisiti. All'autonoma valutazione delle stesse e' rimessa
altresi'  la determinazione del prezzo di cessione, la congruita' del
quale ricade nella responsabilita' dei competenti organi aziendali.
2. Fonti normative.
   La materia e' regolata dalle  seguenti  disposizioni  del  decreto
legislativo  1  settembre  1993,  n.  385 (testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia, di seguito testo unico):
   - art. 58, comma 1, il quale dispone che la Banca  d'Italia  emana
istruzioni  per  la cessione a banche di aziende, di rami di azienda,
di beni e  rapporti  giuridici  individuabili  in  blocco  e  che  le
istruzioni  possono  assoggettare le operazioni di maggiore rilevanza
ad autorizzazione della Banca d'Italia;
   - art. 58, comma 2, il quale prevede che la banca cessionaria  da'
notizia  dell'avvenuta cessione mediante pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale e che la Banca d'Italia puo' stabilire forme integrative di
pubblicita'.
3. Definizioni.
   Ai fini della presente disciplina si definiscono:
   -  "banche  autorizzate  in  Italia",  le  banche  italiane  e  le
succursali in Italia di banche extracomunitarie;
   -  "banche  comunitarie",  le  banche   aventi   sede   legale   e
amministrazione  centrale  in  uno  Stato dell'Unione europea diverso
dall'Italia;
____________
   (1) Capitolo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
   (2) I privilegi e le  garanzie  esistenti  a  favore  del  cedente
conservano  validita'  e grado a favore della banca cessionaria senza
bisogno  di  alcuna  formalita'  o  annotazione;  nei  confronti  dei
debitori ceduti non sono necessarie l'accettazione o la notificazione
disposte  dall'art.  1264  del  codice  civile;  i  creditori  ceduti
possono, entro tre mesi dalla  pubblicazione,  esigere  l'adempimento
dal  cedente  o  dalla  banca cessionaria; entro il medesimo termine,
coloro che sono parte  dei  contratti  ceduti  possono  recedere  per
giusta causa, salvo la responsabilita' del cedente.
   -  "gruppo  bancario",  il gruppo creditizio definito nel capitolo
LII, sezione II, delle Istruzioni di vigilanza;
   - "succursale", il punto operativo che svolge direttamente con  il
pubblico,  in tutto o in parte, l'attivita' della banca come definito
nel capitolo IV delle Istruzioni di vigilanza;
   - "patrimonio di vigilanza",  l'aggregato  definito  nel  capitolo
XII, parte prima, sezione II, delle Istruzioni di vigilanza;
   -  "requisito  di adeguatezza patrimoniale complessivo", somma dei
requisiti patrimoniali previsti dalle discipline sul coefficiente  di
solvibilita',  sui rischi di mercato, sulle partecipazioni detenibili
e altri requisiti;
   - "margine patrimoniale",  la  differenza  tra  il  patrimonio  di
vigilanza  e  il requisito di adeguatezza patrimoniale complessivo, e
inoltre,  fatta  salva  l'evoluzione  giurisprudenziale  che  dovesse
registrarsi in materia:
   - "azienda", il complesso di beni come definito dall'art. 2555 del
codice civile;
   -  "ramo  di  azienda",  le  succursali e, in genere, ogni insieme
omogeneo di attivita' operative,  a  cui  siano  riferibili  rapporti
contrattuali  e  di  lavoro  dipendente  nell'ambito di una specifica
struttura organizzativa;
   - "rapporti giuridici  individuabili  in  blocco",  i  crediti,  i
debiti  e  i  contratti che presentano un comune elemento distintivo;
esso puo' rinvenirsi, ad esempio, nella forma  tecnica,  nei  settori
economici   di   destinazione,  nella  tipologia  della  controparte,
nell'area territoriale e  in  qualunque  altro  elemento  comune  che
consenta l'individuazione del complesso dei rapporti ceduti.
4. Ambito di applicazione.
   Le  presenti  disposizioni si applicano alle banche autorizzate in
Italia e alle banche comunitarie operanti in Italia. Le  disposizioni
concernenti  l'autorizzazione  della  Banca  d'Italia  (cfr. sez. II,
paragrafi 2 e 3) si applicano esclusivamente alle banche  autorizzate
in Italia.
                             SEZIONE II
                     Disciplina delle operazioni
1. Cessione di rapporti giuridici a banche.
   Sono  considerate  operazioni  di cessione di rapporti giuridici a
banche ai sensi dell'art. 58 del testo unico  tutte  le  cessioni  di
aziende, rami di azienda e beni e rapporti giuridici individuabili in
blocco cosi' come definiti nella sezione I, paragrafo 3, del presente
capitolo.
   La  banca  cessionaria da' notizia dell'avvenuta cessione mediante
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
   La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale,  nel  rendere  nota  la
cessione,  deve  indicare  gli  elementi  distintivi  che  consentano
l'individuazione dell'oggetto della cessione,  quindi  del  complesso
dei  rapporti  giuridici  da  trasferire;  la data di efficacia della
medesima e,  ove  necessario,  le  modalita'  (luoghi,  orari,  ecc.)
attraverso   le   quali  ogni  soggetto  interessato  puo'  acquisire
informazioni sulla propria situazione. Nel caso in  cui  l'operazione
rientri  tra  quelle  indicate  nel  successivo  paragrafo  2, andra'
menzionata anche l'autorizzazione  della  Banca  d'Italia.  La  Banca
d'Italia  si riserva di indicare forme di pubblicita' integrative ove
se ne ravvisi l'opportunita'.
   La  banca  cessionaria  da'  notizia  della  cessione  al  singolo
soggetto interessato alla prima occasione utile (estratto conto, rata
di mutuo da pagare, ecc.).
   Se  le  risorse  tecniche  e  umane  oggetto  della  cessione sono
transitoriamente utilizzate dalla banca cessionaria presso  i  locali
del  cedente, dovra' essere assicurata la separazione delle attivita'
svolte dai due soggetti, al fine di non ingenerare  confusione  nella
clientela in relazione all'identificazione dell'effettiva controparte
bancaria nonche' per evitare commistioni sul piano gestionale.
   Qualora  venga  acquisita  una  attivita' per la quale e' prevista
un'autorizzazione iniziale all'esercizio, di cui la banca cessionaria
non sia gia' in possesso (ad es.:  credito  su  pegno;  attivita'  in
valori   mobiliari),   l'autorizzazione   e'   richiesta  secondo  le
disposizioni che disciplinano la specifica attivita'. Nel caso in cui
l'operazione rientri tra quelle di cui al successivo paragrafo 2,  la
Banca d'Italia nel rilascio della predetta autorizzazione tiene conto
anche dei criteri di cui al paragrafo 3.
   L'acquisizione    di    succursali   da   parte   di   una   banca
extracomunitaria non insediata in Italia e' soggetta alla  disciplina
concernente   lo   stabilimento  della  prima  succursale  di  banche
extracomunitarie, prevista nella  sezione  VIII  del  capitolo  delle
Istruzioni  di  vigilanza  relativo  all'autorizzazione all'attivita'
bancaria.
2. Operazioni soggette ad autorizzazione.
   Sono  sottoposte  ad  autorizzazione  della  Banca   d'Italia   le
operazioni  di  cui  al paragrafo 1 quando la somma delle attivita' e
delle passivita' oggetto della cessione supera il 10% del  patrimonio
di vigilanza della banca cessionaria.
   Qualora il margine patrimoniale di una banca o del gruppo bancario
di  appartenenza  sia  nullo o negativo, le operazioni in cui essa si
renda  cessionaria  di  aziende,  rami  d'azienda,  beni  e  rapporti
giuridici   individuabili  in  blocco  sono  comunque  sottoposte  ad
autorizzazione.
3. Procedura autorizzativa.
   La  richiesta  di  autorizzazione e' inoltrata alla Banca d'Italia
dalla banca cessionaria; essa contiene  la  descrizione  dell'oggetto
della cessione e l'illustrazione degli obiettivi che la banca intende
conseguire.
   In   particolare,   devono  essere  forniti  elementi  informativi
riguardo agli  effetti  dell'operazione  sul  rispetto  delle  regole
prudenziali  in materia di concentrazione dei rischi e di adeguatezza
patrimoniale;  per  tale  ultimo  aspetto  va  tenuto   conto   anche
dell'incidenza  dell'eventuale avviamento sul patrimonio di vigilanza
della banca cessionaria (1).
   Nel caso in cui l'operazione comporti l'accesso a un nuovo settore
di attivita' ovvero un ampliamento della struttura aziendale,  devono
essere  specificati  gli eventuali interventi che verranno effettuati
sull'organizzazione della banca.
   La Banca d'Italia puo' richiedere ulteriori elementi informativi.
   Il rilascio dell'autorizzazione da parte della Banca  d'Italia  e'
subordinato  alla  verifica  della situazione tecnica e organizzativa
della banca cessionaria e del gruppo di appartenenza.
   La Banca d'Italia si pronuncia entro sessanta giorni dalla data di
ricezione   della   domanda   di   autorizzazione   corredata   delle
informazioni  richieste.  Se  la  documentazione  presentata  risulta
incompleta o insufficiente, il termine e' interrotto.
   Nei casi di operazioni per le quali  la  Banca  d'Italia  richieda
elementi informativi alla banca ovvero a un'autorita' di vigilanza di
un  paese  estero, il termine di sessanta giorni e' sospeso. La Banca
d'Italia comunica la sospensione del termine alla banca interessata.
____________
   (1) Cfr. capitolo XII, parte prima, sezione  II,  paragrafo  1.1.,
delle Istruzioni di vigilanza.