MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

COMUNICATO

       Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario
                      di integrazione salariale
(GU n.301 del 24-12-1996)

   Con  decreto  ministeriale  n.  21739  del  28  novembre  1996, e'
accertata la condizione di crisi aziendale, relativamente al  periodo
dal  18  dicembre  1995  al  17  dicembre  1996,  della ditta: S.p.a.
P.R.A.E. - Promozione attivita' editoriale, con  sede  in  Trieste  e
unita' di Trieste.
   A  seguito  dell'accertamento  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. P.R.A.E. -
Promozione  attivita'  editoriale,  con  sede  in Trieste e unita' di
Trieste, per il periodo dal 18 dicembre 1995 al 17 giugno 1996.
   La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 18
giugno 1996 al 17 dicembre 1996.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale   e   l'Istituto
nazionale  di  previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati.
   Con  decreto  ministeriale  n.  21740  del  28  novembre  1996, e'
approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al  periodo
dal 15 gennaio 1996 al 14 luglio 1996, della ditta: S.p.a. Imear, con
sede in Albinea (Reggio Emilia) e unita' di Albinea (Reggio Emilia).
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta S.p.a. Imear,  con  sede  in  Albinea  (Reggio
Emilia)  e  unita'  di  Albinea (Reggio Emilia), per il periodo dal 4
marzo 1996 al 14 luglio 1996.
   Istanza aziendale presentata l'11 marzo  1996  con  decorrenza  15
gennaio 1996.
   Art. 7, comma 1, della legge n. 236/1993.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione  delle
esplicite  concessioni  in  deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo  di  trentasei
mesi  nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con
particolare riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione o
sospensione  dell'attivita'  produttiva  determinata  da   situazioni
temporanee di mercato.
   Con  decreto  ministeriale  n.  21741  del  28  novembre  1996, e'
approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al  periodo
dal  15 gennaio 1996 al 14 luglio 1996, della ditta S.p.a. Galliplac,
con sede in Praticello di  Gattatico  (Reggio  Emilia)  e  unita'  di
Praticello di Gattatico (Reggio Emilia).
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta S.p.a. Galliplac, con sede  in  Praticello  di
Gattatico (Reggio Emilia) e unita' di Praticello di Gattatico (Reggio
Emilia), per il periodo dal 20 febbraio 1996 al 14 luglio 1996.
   Istanza aziendale presentata il 27 febbraio 1996 con decorrenza 15
gennaio 1996.
   Art. 7, comma 1, della legge n. 236/1993.
   L'Istituto  nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente  recate  dal  presente
provvedimento,  verifica  il rispetto del limite massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione  o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto  ministeriale  n.  21742  del  28  novembre  1996,  e'
approvato  il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo
dal 1 gennaio 1996 al 31 maggio 1996, della  ditta  S.p.a.  Rodriguez
cantieri navali, con sede in Messina e unita' di Messina.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta S.p.a. Rodriguez cantieri navali, con sede  in
Messina  e unita' di Messina, per il periodo dal 1 gennaio 1996 al 31
maggio 1996.
   Art. 6, comma 1, del decreto-legge n. 510/1996.
   Istanza aziendale presentata il 21 febbraio 1996 con decorrenza  1
gennaio 1996.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione  delle
esplicite  concessioni  in  deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo  di  trentasei
mesi  nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con
particolare riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione o
sospensione  dell'attivita'  produttiva  determinata  da   situazioni
temporanee di mercato.
   Con  decreto  ministeriale  n.  21743  del  28  novembre  1996, e'
approvato il programma per ristrutturazione aziendale,  relativamente
al  periodo  dal  1 gennaio 1996 al 31 marzo 1997, della ditta S.p.a.
Ies Electronics, con sede in  Pomezia  (Roma)  e  unita'  di  Pomezia
(Roma).
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per  ristrutturazione  aziendale, in favore dei lavoratori
interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Ies Electronics, con  sede
in  Pomezia  (Roma)  e unita' di Pomezia (Roma), per il periodo dal 1
gennaio 1996 al 30 giugno 1996.
   Istanza aziendale presentata il 21 febbraio 1996 con decorrenza  1
gennaio 1996.
   La  corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 1
luglio 1996 al 31 dicembre 1996.
   Istanza aziendale presentata il 22 luglio 1996  con  decorrenza  1
luglio 1996.
   L'Istituto  nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente  recate  dal  presente
provvedimento,  verifica  il rispetto del limite massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione  o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale n. 21744 del 28 novembre 1996, a  seguito
dell'approvazione   del  programma  per  ristrutturazione  aziendale,
intervenuta con il decreto ministeriale  del  28  dicembre  1995,  e'
autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario
di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del
19  aprile  1993  con  effetto  dal  1  gennaio  1992,  in favore dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla  ditta  S.r.l.  T.D.I.  Tubi
Dalmine  Ilva,  Gruppo  Ilva,  con  sede in Genova e unita' di Levate
(Bergamo), Taranto e Torre Annunziata (Napoli), per il periodo dal  1
luglio 1995 al 31 dicembre 1995.
   Istanza  aziendale  presentata  il 29 luglio 1995 con decorrenza 1
luglio 1995.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione  delle
esplicite  concessioni  in  deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo  di  trentasei
mesi  nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con
particolare riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione o
sospensione  dell'attivita'  produttiva  determinata  da   situazioni
temporanee di mercato.
   Con  decreto ministeriale n. 21750 del 28 novembre 1996, in favore
dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Siciet, con  sede  in  Ariccia
(Roma)  e  unita'  nazionali  per  un  massimo di duecentosessantotto
dipendenti,  e'   prorogata   la   corresponsione   del   trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale  dal  16  giugno 1996 al 1
dicembre 1996.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale,  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis della legge
n. 160/1988.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale,   verifica   il
rispetto   del   limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del
quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa,   con   particolare
riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento ordinario di
integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione  o   sospensione
dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni temporanee di
mercato.
   Con decreto ministeriale n. 21751 del 28 novembre 1996, in  favore
dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Bremach FB, con sede in Varese
e  unita'  di  Varese, e' prorogata la corresponsione del trattamento
straordinario di integrazione salariale, con pari  diminuzione  della
durata  del  trattamento  economico di mobilita', tenendosi conto, ai
fini  della  determinazione   del   trattamento,   del   periodo   di
integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal 6 settembre
1995 al 20 novembre 1995.
   La  proroga di cui sopra, non opera per i lavoratori nei confronti
dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai  benefici  previsti
ai  commi  4, 5 e 6 dell'articolo 5 del decreto-legge 16 giugno 1994,
n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n.
451.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati.
   Con  decreto ministeriale n. 21752 del 28 novembre 1996, in favore
dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gruppo Sarplast, con  sede  in
Priolo Gargallo (Siracusa) e unita' di cantieri in Montalto di Castro
(Viterbo)  e Priolo (Siracusa), per un massimo di tredici dipendenti;
Lecce, per un massimo di ventitre dipendenti; Povoletto  (Udine)  per
un  massimo di centoventuno dipendenti; S. Luce (Pisa) per un massimo
di centoventi dipendenti;  S.  Pietro  al  Natisone  (Udine)  per  un
massimo  di  ventuno  dipendenti e uffici di Milano per un massimo di
trentaquattro  dipendenti,  e'  autorizzata  la  corresponsione   del
trattamento straordinario di integrazione salariale dal 7 maggio 1996
al 6 novembre 1996.
   La  corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 7
novembre 1996 al 6 maggio 1997.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis della legge
n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del  quinquennio
previsto  dalla  vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione
del trattamento ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale n. 21753 del 28 novembre 1996, in  favore
dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  Lifegroup,  con  sede  in
Monselice (Padova) e unita' di Monselice (Padova), per un massimo  di
cinquantanove   dipendenti,  e'  autorizzata  la  corresponsione  del
trattamento straordinario di integrazione  salariale  dal  19  luglio
1996 al 18 gennaio 1997.
   La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 19
gennaio 1997 al 18 luglio 1997.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis della legge
n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del quinquennio
previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi  di  fruizione
del  trattamento  ordinario  di  integrazione salariale, concessi per
contrazione o sospensione dell'attivita'  produttiva  determinata  da
situazioni temporanee di mercato.
   Con  decreto ministeriale n. 21754 del 28 novembre 1996, in favore
dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Molini Lo Presti, con sede  in
Palermo  e  unita'  di Milazzo (Messina), per un massimo di trentasei
dipendenti,  e'  autorizzata  la   corresponsione   del   trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale  dal  2  luglio  1996 al 1
gennaio 1997.
   La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal  2
gennaio 1997 al 1 luglio 1997.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale  e'  autorizzato
all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art.  8,  comma  8-
bis della legge n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del quinquennio
previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi  di  fruizione
del  trattamento  ordinario  di  integrazione salariale, concessi per
contrazione o sospensione dell'attivita'  produttiva  determinata  da
situazioni temporanee di mercato.
   Con  decreto  ministeriale  n.  21775  del  29  novembre  1996, e'
revocato il telex di reiezione dell'8 novembre  1996,  che  fa  parte
integrante del presente provvedimento.
   Ai  sensi dell'art. 4, comma 21, del decreto-legge 1 ottobre 1996,
n. 510, in favore di massimo centosette lavoratori sospesi dal lavoro
o lavoranti ad orario ridotto, dipendenti dalla Apsia Med,  con  sede
in  Reggio  Calabria  ed  unita'  di S. Gregorio (Reggio Calabria) e'
concesso il trattamento straordinario di integrazione  salariale  dal
19 marzo 1996 al 18 settembre 1996.
   Il  trattamento di cui sopra e' ulteriorimente concesso sino al 18
marzo 1997.
   L'erogazione  del  trattamento  di  cui  sopra,  per   i   periodi
successivi alla sua concessione, e' subordinata all'effettivo impegno
dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili.
   L'istanza  della  societa'  e'  stata  inoltrata all'U.R.L.M.O. di
Reggio Calabria come da protocollo dello stesso, in  data  12  aprile
1996.
   Pagamento diretto: no.
   Con  decreto  ministeriale n. 21776 del 3 dicembre 1996, in favore
dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  AMC-Sprea,  con  sede  in
Castelseprio  (Varese)  e  unita'  in  Castelseprio  (Varese), per un
massimo di centosei dipendenti, e' autorizzata la corresponsione  del
trattamento  straordinario  di  integrazione  salariale dall'8 luglio
1996 al 7 gennaio 1997.
   La corresponsione del  trattamento  di  cui  sopra,  e'  prorogata
dall'8 gennaio 1997 al 7 luglio 1997.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza sociale, e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis della legge
n. 160/1988.
   L'Istituto   nazionale   della  previdenza  sociale,  verifica  il
rispetto  del  limite  massimo  di  trentasei  mesi   nell'arco   del
quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di
fruizione   del  trattamento  ordinario  di  integrazione  salariale,
concessi per  contrazione  o  sospensione  dell'attivita'  produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.
   Con  decreto  ministeriale n. 21777 del 3 dicembre 1996, in favore
dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Icot, con  sede  in  Forli'  e
unita'  di  Ferrara,  Forli', Pesaro, Ravenna e Roma, e' prorogata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale,   con   pari  diminuzione  della  durata  del  trattamento
economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione
del  trattamento,  del  periodo  di  integrazione   salariale   cosi'
concesso, per il periodo dal 24 dicembre 1995 al 23 giugno 1996.
   La  corresponsione  del trattamento di cui sopra, e' ulteriormente
prorogata dal 24 giugno 1996 al 23 dicembre 1996.
   Le proroghe di  cui  sopra,  non  operano  per  i  lavoratori  nei
confronti  dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici
previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del  decreto-legge  16  giugno
1994,  n.  299,  convertito  con  modificazioni nella legge 19 luglio
1994, n. 451.
   Con  decreto  ministeriale  n.  21790  del  3  dicembre  1996,  e'
approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 1
febbraio 1996 al 31 gennaio 1997, della ditta S.r.l. 4 D, con sede in
Montaquila (Isernia) e unita' di Montaquila (Isernia).
   Parere comitato tecnico del 31 luglio 1996: favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla S.r.l. 4 D,  con  sede  in  Montaquila  (Isernia)  e
unita' di Montaquila (Isernia), per il periodo dal 1 febbraio 1996 al
31 luglio 1996.
   Istanza  aziendale  presentata  il  25 marzo 1996 con decorrenza 1
febbraio 1996.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   A  seguito  dell'approvazione  del  programma per crisi aziendale,
intervenuta con il presente  decreto,  e'  autorizzata  la  ulteriore
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale, gia' disposta con effetto dal 1 febbraio 1996,  in  favore
dei  lavoratori  interessati,  dipendenti dalla ditta S.r.l. 4 D, con
sede in Montaquila (Isernia) e unita' di Montaquila (Isernia), per il
periodo dal 1 agosto 1996 al 31 gennaio 1997.
   Istanza aziendale presentata il 24 settembre 1996 con decorrenza 1
agosto 1996.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione  delle
esplicite  concessioni  in  deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo  di  trentasei
mesi  nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con
particolare riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione o
sospensione  dell'attivita'  produttiva  determinata  da   situazioni
temporanee di mercato.
   Con  decreto  ministeriale  n.  21791  del  3  dicembre  1996,  e'
approvato il programma per crisi aziendale, relativo al  periodo  dal
19 febbraio 1996 al 18 febbraio 1997, della ditta: S.r.l. L'Arte, con
sede in Predappio (Forli') e unita' di Predappio (Forli').
   Parere comitato tecnico del 1 ottobre 1996: favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta: S.r.l. L'Arte, con sede in Predappio (Forli')
e unita' di Predappio (Forli'), per il periodo dal 19  febbraio  1996
al 18 agosto 1996.
   Istanza aziendale presentata il 28 febbraio 1996 con decorrenza 19
febbraio 1996.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   L'Istituto  nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente  recate  dal  presente
provvedimento,  verifica  il rispetto del limite massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione  o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con  decreto  ministeriale  n.  21792  del  3  dicembre  1996,  e'
approvata  la  modifica del programma per riorganizzazione aziendale,
relativa al periodo dal 1 aprile 1996 al 31 maggio 1996, della ditta:
S.p.a.  Supermercati  PAM,  con  sede  in   Venezia   e   unita'   di
Venezia-Mestre.
   Parere comitato tecnico del 3 ottobre 1996: favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
ulteriore   corresponsione   del   trattamento    straordinario    di
integrazione  salariale per riorganizzazione aziendale, gia' disposta
con decreto ministeriale del 22 giugno 1995 con effetto dal 1 ottobre
1994, in favore dei lavoratori interessati  dipendenti  dalla  ditta:
S.p.a.   Supermercati   PAM,   con   sede  in  Venezia  e  unita'  di
Venezia-Mestre (Venezia), per il periodo dal  1  aprile  1996  al  31
maggio 1996.
   Istanza  aziendale  presentata  il 15 aprile 1996 con decorrenza 1
aprile 1996.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione  delle
esplicite  concessioni  in  deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo  di  trentasei
mesi  nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con
particolare riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione o
sospensione  dell'attivita'  produttiva  determinata  da   situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale n. 21793 del 3 dicembre 1996:
    1)  e'  approvato  il  programma per crisi aziendale, relativo al
periodo dal 1 febbraio 1996 a 31 gennaio 1997,  della  ditta:  S.r.l.
Olympic,  con  sede in Bologna e unita' di Verrucchio, frazione Villa
(Rimini).
   Parere comitato tecnico del 19 settembre 1996: favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra  e'  autorizzata  la
ulteriore    corresponsione    del   trattamento   straordinario   di
integrazione  salariale  per  crisi  aziendale,  con  effetto  dal  1
febbraio  1996, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla
ditta: S.r.l. Olympic, con sede in Bologna e  unita'  di  Verrucchio,
frazione  Villa  (Rimini),  per  il periodo dal 1 dicembre 1996 al 31
luglio 1996.
   Istanza aziendale presentata il 22 marzo  1996  con  decorrenza  1
dicembre 1996;
    2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale,
intervenuta  con  il  presente  decreto,  e' autorizzata la ulteriore
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale,  con effetto dal 1 febbraio 1996, in favore dei lavoratori
interessati, dipendenti dalla ditta:  S.r.l.  Olympic,  con  sede  in
Bologna  e  unita'  di  Verrucchio,  frazione  Villa (Rimini), per il
periodo dal 1 agosto 1996 al 31 gennaio 1997.
   Istanza  aziendale  presentata  il 31 luglio 1996 con decorrenza 1
agosto 1996;
    3) e' approvato  il  programma  per  riorganizzazione  aziendale,
relativo  al  periodo dal 5 settembre 1994 al 4 settembre 1995, della
ditta: S.p.a. Donini International, con sede in Bologna e  unita'  di
Bologna.
   Parere comitato tecnico del 19 settembre 1996: favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per  riorganizzazione  aziendale, in favore dei lavoratori
interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Donini International, con
sede in Bologna e unita' di Bologna, per il periodo dal  5  settembre
1994 al 4 marzo 1995.
   Istanza  aziendale  presentata il 25 ottobre 1994 con decorrenza 5
settembre 1994;
    4) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione
aziendale, intervenuta con il presente  decreto,  e'  autorizzata  la
ulteriore    corresponsione    del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale, con effetto dal 5 settembre 1994,  in  favore
dei  lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla ditta: S.p.a. Donini
International, con sede in  Bologna  e  unita'  di  Bologna,  per  il
periodo dal 5 marzo 1995 al 4 settembre 1995.
   Istanza  aziendale  presentata  il  24 marzo 1995 con decorrenza 5
marzo 1995.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione  delle
esplicite  concessioni  in  deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo  di  trentasei
mesi  nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con
particolare riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione o
sospensione  dell'attivita'  produttiva  determinata  da   situazioni
temporanee di mercato.
   Con  decreto  ministeriale n. 21794 del 3 dicembre 1996, in favore
dei lavoratori dipendenti dalla ditta:  La  Vigilante,  con  sede  in
Reggio  Calabria  e  unita'  di  Reggio  Calabria,  e'  prorogata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale,   con   pari  diminuzione  della  durata  del  trattamento
economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione
del  trattamento,  del  periodo  di  integrazione   salariale   cosi'
concesso, per il periodo dal 24 aprile 1995 al 23 ottobre 1995.
   La   corresponsione   del  trattamento  come  sopra  disposta,  e'
ulteriormente prorogata dal 24 ottobre 1995 al 23 aprile 1996.
   Le proroghe di  cui  sopra,  non  operano  per  i  lavoratori  nei
confronti  dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici
previsti ai commi 4, 5 e 6 delll'art. 5 del decreto-legge  16  giugno
1994,  n.  299,  convertito  con  modificazioni nella legge 19 luglio
1994, n. 451.
   Con decreto ministeriale n. 21795 del 3 dicembre 1996,  in  favore
dei lavoratori dipendenti dalla ditta: S.r.l. Impresa Grion, con sede
in  Udine  e  unita'  di  Udine,  per un massimo di 18 dipendenti, e'
autorizzata  la  corresponsione  del  trattamento  straordinario   di
integrazione salariale dal 29 maggio 1996 al 28 novembre 1996.
   La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 29
novembre 1996 al 28 maggio 1997.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
del  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del  quinquennio
previsto  dalla  vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione
del trattamento ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.
   Con  decreto  ministeriale  n.  21796  del  3  dicembre  1996,  e'
autorizzata   l'estensione   della   corresponsione  del  trattamento
straordinario di integrazione salariale in favore di un lavoratore in
contratto  di  formazione  lavoro,  dipendente  della  ditta:  S.p.a.
Massarenti  e Ballerini, con sede in Podenzano (Piacenza) e unita' di
Podenzano (Piacenza), dal 23 gennaio 1996 al 22 luglio 1996.
   La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 23
luglio 1996 al 5 dicembre 1996.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
del contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del quinquennio
previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi  di  fruizione
del  trattamento  ordinario  di  integrazione salariale, concessi per
contrazione o sospensione dell'attivita'  produttiva  determinata  da
situazioni temporanee di mercato.
   Con  decreto  ministeriale  n.  21797  del  3  dicembre  1996,  e'
revocata, limitatamente al periodo dal 1 giugno  1996  al  10  luglio
1996, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione
salariale,   con   pari  diminuzione  del  trattamento  economico  di
mobilita', gia' autorizzata, ai sensi dell'art. 1  del  decreto-legge
26  novembre 1993, n. 478, convertito, con modificazioni, nella legge
26 gennaio 1994, n. 56, in favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla
ditta:  S.p.a.  F.M.C.   Cavi, con sede in Pomezia (Roma) e unita' di
Pomezia (Roma).
   E' autorizzata, ai sensi dell'art. 3 della legge n.  223/1991,  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore di cinquantacinque lavoratori, per il periodo dal
1 giugno 1996 al 30 novembre 1996.
   La corresponsione del trattamento di cui  sopra  e'  ulteriormente
prorogata dal 1 dicembre 1996 al 31 maggio 1997.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del quinquennio
previsto dalla vigente  normativa,  con  particolare  riferimento  ai
periodi  di  fruizione  del  trattamento  ordinario  di  integrazione
salariale, concesso  per  contrazione  o  sospensione  dell'attivita'
produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge n. 160/1988.
   Con decreto ministeriale n. 21805 del 6 dicembre 1996:
    1)  e'  approvato  il  programma per crisi aziendale, relativo al
periodo dal 22 agosto 1995 al 21 agosto  1996,  della  ditta:  S.r.l.
Polo  Adriatico,  con  sede  in  Atessa  (Chieti)  e unita' di Atessa
(Chieti).
   Parere comitato tecnico del 2 ottobre 1996: favorevole.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori  interessati,
dipendenti  dalla  ditta:  S.r.l.  Polo Adriatico, con sede in Atessa
(Chieti) e unita' di Atessa (Chieti), per il periodo  dal  22  agosto
1995 al 21 febbraio 1996.
   Istanza  aziendale  presentata il 25 settembre 1995 con decorrenza
dal 22 agosto 1995.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale,
intervenuta  con  il  presente  decreto,  e' autorizzata la ulteriore
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale,  gia'  disposta  con effetto dal 22 agosto 1995, in favore
dei lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla  ditta:  S.r.l.  Polo
Adriatico,  con  sede in Atessa (Chieti) e unita' di Atessa (Chieti),
per il periodo dal 22 febbraio 1996 al 21 agosto 1996.
   Istanza aziendale presentata il 23 gennaio 1996 con decorrenza dal
22 febbraio 1996.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   L'Istituto  nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente  recate  dal  presente
provvedimento,  verifica  il rispetto del limite massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione  o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.