LIBERA UNIVERSITA' «MARIA SS. ASSUNTA» - LUMSA

DECRETO RETTORALE 15 novembre 1996 

  Modificazioni allo statuto dell'Universita'.
(GU n.301 del 24-12-1996)

                             IL RETTORE
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il regio decreto  20  giugno  1935,  n.  1071,  modifiche  ed
aggiornamenti  al  testo unico delle leggi sull'istruzione superiore,
convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto il regio decreto 30 settembre  1938,  n.  1652,  disposizioni
sull'ordinamento  didattico universitario, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  lo  statuto  della  Libera  Universita'  Maria  SS.  Assunta
approvato  con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1760, modificato con
decreto direttoriale del 12 marzo 1991 e successive modificazioni;
  Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28, delega al  Governo  per  il
riordinamento  della  docenza  universitaria  e  relativa  fascia  di
formazione nonche' sperimentazione didattica e organizzativa;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382, riordinamento della docenza universitaria e relativa  fascia  di
formazione nonche' sperimentazione organizzativa e didattica;
  Vista  la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 16,
comma primo, relativo alle modifiche di statuto;
  Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la  riforma  degli
ordinamenti didattici universitari;
  Visto  il  decreto  ministeriale  11  aprile 1996, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 140 del 17 giugno 1996, tabella XL;
  Visto il decreto ministeriale  11  aprile  1996,  pubblicato  nella
Gazzetta   Ufficiale   n.  180  del  2  agosto  1996,  relativo  alla
soppressione del diploma universitario in giornalismo;
  Viste le delibere degli organi competenti della Libera  Universita'
Maria SS. Assunta;
  Visto il parere favorevole del C.U.N. del 10 ottobre 1996;
                              Decreta:
  Lo  statuto della Libera Universita' Maria SS. Assunta, approvato e
modificato con i decreti sopra indicati, e' ulteriormente  modificato
come segue:
  Nel  capo  III, ordinamento degli studi, all'art. 22 concernente la
facolta'  di  lettere  e  filosofia,   e'   soppresso   il   "diploma
universitario in giornalismo".
  Nello stesso capo III, ordinamento degli studi, art. 25 riguardante
il  corso di laurea in scienze della comunicazione, il terzo comma e'
cosi' modificato: "Il corso degli studi si struttura  in  un  biennio
formativo  di  base  e  in  un successivo triennio, articolato in tre
indirizzi destinati ad offrire una preparazione professionale in  uno
specifico  settore"  e  il  quinto  comma  e'  cosi' modificato: "Gli
indirizzi sono i seguenti:
    a) Comunicazioni di massa;
    b) Comunicazione istituzionale e d'impresa;
    c) Giornalismo".
  All'art. 26, dopo il comma 5, e' aggiunto il seguente: "Per  essere
ammesso   alla  prova  di  composizione  testi,  lo  studente  dovra'
frequentare e superare un laboratorio di scrittura, nelle  forme  che
saranno   indicate   dalla   struttura  didattica,  anche  istituendo
specifici lettorati o attivando  corsi  di  teoria  e  tecnica  della
scrittura".
  All'art. 27, dopo il comma 8, va aggiunto il seguente comma 9:
                      "INDIRIZZO IN GIORNALISMO
  Insegnamenti costitutivi (1):
   1) storia del giornalismo (M04X);
   2) diritto dell'informazione e della comunicazione (N09X);
   3)  teoria e tecniche del linguaggio giornalistico (Q06B), oppure:
teoria del linguaggio radiotelevisivo (Q05B);
   4) teoria e tecniche dei nuovi media (Q05B);
   5)  economia  della  comunicazione  (P02B),  oppure:  economia   e
gestione  delle  imprese  di  comunicazione  (P02B), oppure: teoria e
politica dello sviluppo (P01H);
   6)  relazioni  internazionali   (Q02X),   oppure:   storia   delle
istituzioni politiche (Q01C);
   7) metodologia e tecniche della ricerca sociale (Q05A);
   8) etica e deontologia della comunicazione (H07C);
   9) lingua italiana" (2).
  All'art.  29:  alla  lista  degli  "Insegnamenti opzionali comuni a
tutti  gli  indirizzi  del  triennio"  vanno  aggiornati  i  seguenti
insegnamenti, anche semestrali:
   criminologia (Q05G);
   diritto costituzionale (N08X);
   diritto del lavoro (N07X);
   diritto dell'ambiente (N10X);
   diritto della sicurezza sociale (N07X);
   diritto internazionale (N14X);
   diritto parlamentare (N08X);
   economia industriale (P04I);
   editoria multimediale (Q05B);
   geografia politica ed economica (M06B);
   istituzioni di diritto e procedura penale (N17X);
   istituzioni giuridiche e mutamento sociale (Q05F);
   metodi e tecniche della legislazione (N11X);
   metodi e tecniche di produzione grafica (K05A);
   organizzazione internazionale (N14X);
   politica dell'ambiente (M06B);
   politica economica internazionale (P01G);
   politica sociale (Q05A);
   psicologia delle tossicodipendenze (M11E);
   storia dei movimenti e dei partiti politici (M04X);
   storia del movimento sindacale (M04X);
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   (1) Le prime tre discipline sono obbligatorie per tutte le sedi.
   (2)  I  contenuti  didattici  del  corso  saranno specificatamente
rapportati agli obiettivi formativi dell'indirizzo.
   storia della radio e della televisione (L26B e Q05B);
   storia delle dottrine politiche (Q01B);
   storia e istituzioni di  un'area  geografica  (M04X,  Q03X,  Q06A,
Q06B);
   storia delle relazioni internazionali (Q04X);
   storia e critica del cinema (L26B);
   storia e tecnica della fotografia (L26B).
  All'art. 30 dopo il secondo comma vanno aggiunti i seguenti:
  "Per l'indirizzo in giornalismo l'ammissione all'esame di laurea e'
subordinato  alla  frequenza  delle  attivita'  di  laboratorio  e di
esercitazione   (inclusi   seminari   professionali   e   stages   di
formazione), unificabili sotto la dizione pratica guidata, con inizio
dal  terzo  anno di corso e di durata complessiva di diciotto mesi, e
comunque  nel  rispetto  delle  vigenti   leggi   sull'accesso   alla
professione giornalistica.
  Gli   stages   (collettivi   o   individuali  presso  redazioni  di
quotidiani, periodici, stazioni radiofoniche e televisive, agenzie di
stampa  o  multimediali,  uffici  stampa  degli  atenei  o  di  altre
istituzioni  di  rilevante  interesse pubblico) dovranno svolgersi in
regime di convenzione tra il corso  di  laurea  e  l'ente  ospitante,
potranno  articolarsi  in  piu' periodi per una durata complessiva di
sei  mesi,  e  prevedono  obbligatoriamente  la  figura   del   tutor
all'interno   della   redazione   ospitante.   Le   esercitazioni  si
svolgeranno attraverso seminari semestrali o annuali, collegati  alla
specializzazione nei vari generi giornalistici.
  Tali    seminari    dovranno   essere   condotti   da   giornalisti
professionisti,  in  coordinamento  con  i  docenti  titolari   degli
insegnamenti.  Le  attivita' di laboratorio (scrittura specialistica,
grafica,  titolazione  e  impaginazione,  organizzazione  del  lavoro
redazionale,  ecc.)  debbono integrare la didattica con il necessario
corredo tecnico. A tal fine i laboratori dovranno essere  gestiti  da
giornalisti  professionisti  o  da  esperti  qualificati  e  dovranno
svolgersi  secondo  programmi   coordinati   con   gli   insegnamenti
costitutivi e i seminari di specializzazione.
  Le  strutture  didattiche  a  regime dovranno indicare le dotazioni
tecniche ed editoriali disponibili:
   una   testata   interna   (stampata,   radiofonica,    televisiva,
multimediale) con effettiva diffusione;
   un'agenzia  o  un  mezzo  d'informazione  rivolto  all'esterno e/o
collegamenti con le maggiori agenzie d'informazione nazionali;
  1.  un  sistema  editoriale  integrato  (rete  locale  di  personal
computer dotata di programma di scrittura, acquisizione e trattamento
immagini,  programmi per l'editing di quotidiani e periodici) e/o una
struttura di  produzione  radiotelevisiva  in  grado  di  produrre  e
montare  prodotti  radiofonici e/o televisivi fino alla messa in onda
(non inclusa).
  Per quanto riguarda i collegamenti con le realta'  professionali  e
il riconoscimento della preparazione conseguita dagli studenti, oltre
a  quanto  previsto  dagli  accordi  nazionali  di  programma  per la
programmazione  sull'intero  territorio   nazionale,   le   strutture
didattiche   potranno   stipulare   specifiche   convenzioni  con  le
associazioni   professionali   dei   giornalisti   e    con    quelle
imprenditoriali,  ai  fini della programmazione degli stages (periodi
di   svolgimento,   affluenza   degli   studenti   nelle   redazioni,
collocazione  territoriale,  ecc.);  le strutture didattiche potranno
stabilire specifiche convocazioni - opportunamente regolate  riguardo
la   programmazione   didattica  -  con  gli  IFG,  per  l'uso  delle
attrezzature tecnico-editoriali  e  l'organizzazione  dei  laboratori
professionali  e  dei  seminari.  Le  strutture  didattiche  dovranno
necessariamente dotarsi di  commissioni  didattiche  miste  (docenti,
giornalisti   e  rappresentanti  delle  aziende  editoriali)  per  la
concertazione dei programmi".
                          Norma transitoria
  Gli  studenti  che  alla  data  di  pubblicazione del decreto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana siano gia' iscritti a un
anno del corso  di  diploma  universitario  in  giornalismo  potranno
completare gli studi secondo l'ordinamento didattico previsto.
  Gli  articoli  da  34  a 38, relativi all'ordinamento didattico del
diploma universitario in giornalismo, sono soppressi.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 15 novembre 1996
                                              Il rettore: SANGUINETTO