UNIVERSITA' DI PARMA

DECRETO RETTORALE 31 ottobre 1996 

  Modificazioni allo statuto dell'Universita'.
(GU n.301 del 24-12-1996)

                             IL RETTORE
  Visto  lo  statuto dell'Universita' degli studi di Parma, approvato
con regio decreto 13  ottobre  1927  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni;
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1993, n. 1592;
  Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935,  n.  1071,  convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio  decreto  30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982,  n.
162;
  Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590;
  Vista  la  legge 9 maggio 1989, n. 168, e in particolare l'art. 16,
comma 1, relativo alle modifiche di statuto;
  Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, ed in  particolare  l'art.
11;
  Visto  il  decreto  del Presidente della Repubblica del 23 febbraio
1994 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del  25  giugno  1994
che regola il funzionamento del corso di laurea in fisica;
  Viste  le  proposte  di  modifica  dello  statuto  formulate  dalle
autorita' accademiche di questo Ateneo;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche  proposte  in deroga al termine triennale di cui all'ultimo
comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1993,  n.  1592,  per  i
motivi  esposti nelle deliberazioni degli organi accademici di questa
Universita';
  Visto il parere del Consiglio universitario nazionale  n.  2073  in
data 6 ottobre 1995;
                              Decreta:
  Lo  statuto  di questo Ateneo, approvato e modificato con i decreti
sopraindicati e' ulteriormente modificato come appresso:
  Gli articoli dal 100 al 107 compresi, relativi al corso  di  laurea
in  fisica  sono  sostituiti  dai  seguenti articoli (con conseguente
slittamento della rinumerazione):
                      CORSO DI LAUREA IN FISICA
                              Art. 100.
  L'accesso al corso di laurea  e'  regolato  dalle  disposizioni  di
legge.
  Il  corso  di  laurea  in  fisica  e'  affine ai corsi di laurea in
astronomia e  scienza  dei  materiali  ed  ai  corsi  di  diploma  in
metodologie fisiche e in scienza dei materiali.
  La  durata  degli studi del corso di laurea in fisica e' fissata in
quattro anni, articolati in un  triennio  a  carattere  formativo  di
base,  ed  in  successivi  indirizzi  di  durata  annuale, alcuni con
contenuti    prettamente    scientifici,    altri    con    finalita'
prevalentemente applicative.
  Il  consiglio  di  corso  di  laurea  puo'  articolare ciascuno dei
quattro anni di corso  in  due  periodi  didattici  (semestri)  della
durata di almeno tredici settimane di insegnamento effettivo.
  L'attivita'  didattica  formativa,  teorica  e pratica, comporta un
totale di almeno 500 ore/anno. Essa e' comprensiva  di  esercitazioni
numeriche    e   di   laboratorio,   seminari,   corsi   monografici,
dimostrazioni, attivita' di tutorato, visite tecniche, prove parziali
di accertamento, stesura e discussione di elaborati, applicazione  di
metodi  computazionali  a  problemi  fisici ed alla analisi dei dati,
nonche' eventuali altre forme di didattica.
  Parte dell'attivita' didattica pratica potra' essere  svolta  anche
presso laboratori e centri esterni sotto la responsabilita' didattica
del  docente  del  corso,  previa  stipula di apposite convenzioni. I
contenuti didattico-formativi del corso di laurea sono articolati  in
aree; gli obiettivi sono indicati nell'art. 103.
  Un  corso di insegnamento annuale monodisciplinare e' costituito da
almeno ottanta ore, di cui almeno venti di esercitazioni.  Un  modulo
semestrale  e'  equivalente  alla meta' di una annualita'. I corsi di
laboratorio sono costituiti da almeno  centoventi  ore  di  attivita'
didattiche, comprensive della elaborazione dei dati.
  Entro  il  primo  biennio  di  corso  di  laurea lo studente dovra'
superare la prova di conoscenza di almeno  una  lingua  straniera  di
rilevanza scientifica.
  Le  modalita'  dell'accertamento saranno definite dal consiglio del
corso di laurea.
  Per essere ammesso a sostenere l'esame di laurea lo studente dovra'
aver seguito diciotto annualita', di norma organizzate in diciassette
corsi annuali e due corsi semestrali, e superato i relativi esami  in
numero comunque non superiore a venti.
  E'  consentita  la  organizzazione  di una annualita' in due moduli
differenziati. Inoltre lo studente deve superare l'esame di laurea.
                              Art. 101.
  La facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali nel recepire
l'ordinamento didattico nazionale nel regolamento  di  Ateneo  e  nel
regolamento  didattico, indichera' per ciascuna area gli insegnamenti
attingendoli dalle aree  e  dai  settori  disciplinari  previsti  dal
decreto  del  Presidente della Repubblica 12 aprile 1994 e successive
integrazioni e modifiche.
                              Art. 102.
  All'atto della predisposizione del manifesto annuale  degli  studi,
il  consiglio  di  facolta',  su  proposta del consiglio del corso di
laurea, definisce i piani di studio ufficiali del  corso  di  laurea,
comprendenti  le  denominazioni  degli  insegnamenti  da  attivare in
applicazione di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 11  della
legge n. 341/1990.
  In particolare il consiglio di facolta':
    a)  stabilisce,  nel rispetto del disposto dell'art. 103, i corsi
ufficiali di insegnamento monodisciplinari i cui nomi dovranno essere
desunti   dai   settori   disciplinari.   Stabilisce,   inoltre,   le
qualificazioni  piu'  opportune, quali: I, II, istituzioni, avanzato,
progredito,  esercitazioni,  laboratorio,  sperimentazioni,   nonche'
tutte  le  altre  che  giovino  a  differenziare  piu' esattamente il
livello ed i contenuti didattici;
    b) indica gli insegnamenti da frequentare e gli esami da superare
al fine di ottenere  l'iscrizione  all'anno  di  corso  successivo  e
precisa, altresi', le eventuali propedeuticita';
    c) indica le annualita' e/o i moduli comuni a corsi affini.
  Il  consiglio  di  corso  di  laurea  stabilisce  annualmente,  nel
rispetto di quanto deliberato dalla facolta', i corsi a  disposizione
degli  studenti  per i vari indirizzi; stabilisce inoltre quale parte
di un insegnamento annuale puo' essere considerata equivalente ad  un
modulo semestrale.
                              Art. 103.
  Il  corso di studi si articola in un triennio equivalente ad almeno
1500 ore utilizzate come riportato  nell'art.  1  prevalentemente  di
formazione  di  base  ed  un  anno  (equivalente  ad  almeno 500 ore)
dedicato all'orientamento scientifico e professionale  in  uno  degli
indirizzi riportati all'art. 104.
                              Art. 104.
   A) Formazione di base:
   Area formativa 1. - Matematica.
  Lo   studente  deve  acquisire  i  concetti  di  base  del  calcolo
differenziale ed integrale, dell'algebra  lineare,  della  geometria,
della  meccanica  analitica  e  dei  continui,  ed  in  generale  gli
strumenti matematici di base necessari per lo studio della fisica.
  Sono obbligatorie le seguenti annualita':
   n. 4 nei settori: A01C Geometria
                     A02A Analisi matematica
                     A03X Fisica matematica
   Area formativa 2. - Fisica.
  Lo studente deve acquisire le  nozioni  fondamentali  della  fisica
generale,  dei metodi di misura delle grandezze fisiche, dell'analisi
dei dati e delle tecniche del laboratorio  di  fisica,  dei  principi
della  dinamica classica e relativistica, della meccanica dei fluidi,
dei   principi   della   termodinamica   classica    e    statistica,
dell'elettromagnetismo,   dell'elettronica   e   dei   dispositivi  a
semiconduttore, dell'ottica classica.
  Lo    studente    deve    inoltre    acquisire     i     fondamenti
dell'elettrodinamica  e  della meccanica quantistica ed, in generale,
le idee di base della fisica moderna. In particolare dovranno  essere
sviluppati  i fondamenti della fisica teorica e dei metodi matematici
connessi.
  Deve inoltre impadronirsi della fenomenologia e dei  modelli  della
fisica  atomica  e molecolare, della fisica della materia condensata,
della  fisica  nucleare  e  subnucleare,  nonche'  di   elementi   di
astrofisica e cosmologia.
  Sono obbligatorie le seguenti 9 annualita':
   n. 2 in B01A Fisica generale
   n. 3 di sperimentazioni in B01A Fisica generale;
                              B03X Struttura della
                                materia
                              B04X Fisica nucleare e
                                subnucleare
                              B05X Astronomia ed
                                astrofisica
   n. 2 in B02A Fisica teorica
           B02B Metodi matematici della fisica
   n. 1 in B03X Struttura della materia
   n. 1 in B04X Fisica nucleare e subnucleare
  Area formativa 3. - Chimica.
  Lo  studente  deve  acquisire le nozioni fondamentali della chimica
generale  ed  inorganica,  con  elementi  introduttivi   di   chimica
organica.
  E' obbligatoria la seguente annualita':
   n.  1  nel  settore  C03X Chimica generale ed inorganica, che puo'
essere accompagnata da esercitazioni numeriche e/o di laboratorio.
  I corsi delle aree formative 1 e 2, quando non di esperimentazioni,
sono accompagnati da  esercitazioni  numeriche  che  ne  fanno  parte
integrante.
  Per  consentire  ai  consigli  di  corso  di  laurea  in  fisica di
pianificare l'organizzazione dei corsi, la scelta dell'indirizzo deve
essere effettuata al momento dell iscrizione al III anno. Lo studente
potra', all'atto dell'iscrizione al IV anno, richiedere, con  domanda
motivata, di cambiare l'indirizzo prescelto.
  Il  consiglio  di  corso  di  laurea puo', sulla base delle risorse
disponibili,  differenziare  i  corsi  del  triennio  per  gruppi  di
indirizzi.
                              Art. 105.
   B) Formazione scientifica e professionale:
  Il  consiglio  di corso di laurea puo', sulla base delle competenze
locali e delle risorse disponibili, attivare uno o piu' indirizzi tra
quelli che seguono e scegliera' le materie  dai  settori  scientifico
disciplinari  la  cui  sigla  inizi  con  una  delle lettere a fianco
indicate:
   indirizzo teorico-generale (A, B);
   indirizzo di fisica nucleare e subnucleare (B);
   indirizzo di fisica della materia (B);
   indirizzo di astrofisica e fisica dello spazio (B);
   indirizzo didattico e di storia della fisica (A, B, M);
   indirizzo di fisica dei biosistemi (B, C, E);
   indirizzo di fisica terrestre e dell'ambiente (B, D);
   indirizzo elettronico-cibernetico (B, K);
   indirizzo di fisica applicata (B, K).
                              Art. 106.
  Ciascuno di questi indirizzi sara' articolato in tre  annualita'  e
in  due  moduli semestrali (che, a richiesta dello studente, potranno
essere   sostituiti   da   un'unica   annualita')   in   modo    che,
complessivamente,    almeno   due   annualita'   siano   strettamente
caratterizzanti  ed  almeno  una   annualita'   corrisponda   ad   un
laboratorio  specialistico,  ad  eccezione  dell'indirizzo  teorico -
generale per cui sara' sufficiente un modulo semestrale  a  carattere
fenomenologico o di laboratorio.
  I primi quattro indirizzi hanno carattere prettamente scientifico e
vanno  finalizzati,  a  seconda  dell'indirizzo,  alla  attivita'  di
ricerca in fisica teorica ed alle conoscenze di base delle  teorie  e
delle  metodologie  sperimentali  nei  campi  della fisica nucleare e
subnucleare, della fisica  della  materia,  dell'astronomia  e  della
fisica spaziale.
  Gli  ultimi  quattro  indirizzi  hanno  lo  scopo di indirizzare il
laureato in  fisica  verso  attivita'  in  cui  i  fisici  hanno  una
consolidata presenza ed in cui occorrono, a seconda dell'indirizzo:
   conoscenze  di  base  per  la ricerca fisica nei campi biologico e
sanitario e delle metodologie per  le  applicazioni  nei  servizi  di
diagnosi e cura, e per la prevenzione dei rischi da radiazioni;
   conoscenze   sulla   struttura   del  pianeta  terra,  sui  metodi
sperimentali utilizzabili in  geofisica,  sui  processi  geodinamici,
atmosferici   ed   oceanografici,  anche  con  l'uso  di  metodologie
computazionali e statistiche e  sul  monitoraggio  dell'ambiente  con
tecniche fisiche;
   conoscenze  avanzate  nel  campo  dell'elettronica, in particolare
della micro e nano - elettronica, nella loro applicazione  a  sistemi
informatici    e   cibernetici,   con   particolare   riferimento   a
strumentazione dedicata;
   approfondite conoscenze della strumentazione  e  delle  tecnologie
fisiche  in  campi  quali  la  progettazione  ed  applicazione  degli
acceleratori, lo sviluppo, il trattamento e l'analisi  di  materiali,
analisi  di  beni  culturali  anche  con  tecniche  spettroscopiche e
nucleari.
  Il consiglio di  corso  di  laurea  avra'  cura  di  scegliere  gli
insegnamenti  relativi  agli  indirizzi  in  modo che la preparazione
scientifica e  professionale  sia  perseguita  coerentemente  con  le
finalita' degli indirizzi.
  Le  facolta' possono, sulla base di effettive esigenze e competenze
locali, istituire un indirizzo locale che comunque  dovra'  mantenere
la  formazione  di  base  riportata  in  A  (Formazione di base) e la
presenza di uno specifico corso di laboratori caratterizzante.
                              Art. 107.
  Il  consiglio  di  corso  di  laurea  stabilisce  le  modalita'  di
svolgimento  dell'esame di laurea che deve comprendere la discussione
di una tesi su un argomento pertinente all'indirizzo prescelto  dallo
studente.
  Superato  l'esame  di  laurea  lo  studente  consegue  il titolo di
dottore in fisica, indipendentemente  dall'indirizzo  prescelto,  del
quale potra' essere fatta menzione nel certificato di laurea.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Parma, 31 ottobre 1996
                                                        p. Il rettore
                                                          SCARAVELLI
Il direttore amministrativo
          CASTELLI