Revisione dell'importo dell'onere annuale per la pesca del novellame per consumo con traino.(GU n.301 del 24-12-1996)
IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, modificata dalla legge 25 agosto 1988, n. 381, recante disciplina della pesca marittima; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, recante regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963; Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, modificata dalla legge 10 febbraio 1992, n. 165, concernente il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima; Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 491, recante il riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola e forestale ed istituzione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali; Considerato che l'art. 30, comma 2, del decreto ministeriale 26 luglio 1995 prevede la possibilita' di revisione degli oneri per pesche speciali; Considerate le esigenze socio-economiche dei pescatori dediti alla cattura del novellame da consumo con traino che, come segnalato dalle associazioni di categoria, da tale attivita' non sempre traggono un profitto proporzionato all'entita' dell'onere da corrispondere; Sentiti il comitato per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare e la commissione consultiva centrale della pesca marittima che, nella riunione del 5 novembre 1996, hanno reso all'unanimita' parere favorevole; Decreta: Art. 1. 1. A decorrere dal 1997 l'onere annuale di cui all'art. 30 del decreto ministeriale 26 luglio 1995, da corrispondere per l'autorizzazione alla pesca del novellame da consumo con traino, e' determinato in lire un milione. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. Roma, 12 novembre 1996 Il Ministro: PINTO