MINISTERO DELL'AMBIENTE

ORDINANZA 24 dicembre 1996 

  Divieto  di  esercizio  venatorio  ai  cacciatori non residenti nei
comuni del Lazio, nella fascia di  protezione  esterna  del  versante
laziale del Parco nazionale d'Abruzzo.
(GU n.305 del 31-12-1996)

                      IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
  Visto  il  telegramma  del  presidente  dell'Ente  Parco  nazionale
d'Abruzzo, del  26  ottobre  1996,  con  il  quale  si  denuncia  che
nell'area  di  protezione  esterna al Parco nazionale d'Abruzzo si e'
aperta la stagione di caccia in difformita' con quanto dalla  regione
Lazio e lo stesso Ente Parco concordato;
  Visto l'accordo sottoscritto dall'assessorato all'agricoltura della
regione  Lazio,  scaturito  dall'inconto del 3 ottobre 1996 presso la
prefettura di Frosinone;
  Considerato che, in difformita' con le  indicazioni  fornite  dalla
regione  Lazio, la provincia di Frosinone ha dato corso alla stagione
venatoria, consentendo l'accesso settimanale all'attivita'  venatoria
a  265  cacciatori non residenti nell'area compresa nel parco o nella
fascia di protezione, rispetto ai 53 previsti in sede di accordo;
  Vista la diffida notificata in data 13 novembre 1996 al  presidente
della  regione Lazio, all'assessore alla caccia della regione Lazio e
al presidente della provincia di Frosinone, con la quale si significa
che se entro quindici giorni dal ricevimento  della  diffida  non  si
fosse  proceduto  a  limitare l'ingresso dei cacciatori non residenti
nel parco o nella fascia di protezione,  sarebbe  stato  attivato  il
potere di ordinanza di cui all'art. 8 della legge n. 349/1986;
  Preso  atto  delle  risposte  inviate  dalla  regione Lazio e della
provincia di Frosinone, che non forniscono  informazioni  utili  alla
diffida  inviata  e  a  prevenire i danni gravi e irreparabili temuti
all'ambiente;
  Rilevato che  una  forte  presenza  venatoria  costituisce  fondato
motivo  di  rischio  per la salvaguardia di questi esemplari, tale da
giustificare  l'attivazione   dei   poteri   straordinari,   previsti
dall'art. 8 della legge n. 349/1986;
  Rilevato  che  l'area di protezione esterna al parco e' interessata
dalla presenza di individui appartenenti a specie animali  sottoposte
a  particolare  protezione  ai  sensi  della  legge n. 157/1992, come
l'orso bruno marsicano, il lupo e il camoscio d'Abruzzo;
  Rilevato che durante un  controllo  operato  dal  nucleo  operativo
ecologico  dell'Arma  dei  carabinieri in data 8 dicembre 1996, nella
zona dell'area di protezione esterna laziale  Parco  nazionale,  sono
state   riscontrate  diverse  infrazioni  riguardanti  la  disciplina
dell'attivita' venatoria, anche da parte di un  rappresentante  della
Federazione italiana della caccia;
  Visto l'art. 8 della legge n. 349/1986, che attribuisce al Ministro
dell'ambiente poteri di emanare ordinanze contingibili ed urgenti per
inibire  attivita' antropiche al fine di evitare il concretarsi di un
danno  grave  ed  irreparabile  all'ambiente  e   ai   fattori   esso
costituenti, previa diffida agli enti territoriali interessati;
  Vista la legge n. 157/1992 che attribuisce alle regioni i poteri di
regolamentare e disciplinare l'attivita' venatoria;
                               Ordina:
  Nei  territori compresi nella fascia di protezione esterna al Parco
nazionale d'Abruzzo sul  versante  laziale,  come  individuata  dalla
regione  Lazio  nella  delibera di giunta n. 6857 del 26 agosto 1996,
tranne che per le aree interessate dalle aziende faunistico-venatorie
esistenti,  il  divieto  di  esercizio  dell'attivita'  venatoria  ai
cacciatori non residenti nei comuni del Lazio ricadenti in tutto o in
parte  nell'area  ricompresa  nel  Parco  nazionale e nella fascia di
protezione esterna al Parco nazionale d'Abruzzo sul versante laziale.
   Roma, 24 dicembre 1996
                                                  Il Ministro: RONCHI