Divieto di esercizio venatorio ai cacciatori non residenti nei comuni del Lazio, nella fascia di protezione esterna del versante laziale del Parco nazionale d'Abruzzo.(GU n.305 del 31-12-1996)
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE Visto il telegramma del presidente dell'Ente Parco nazionale d'Abruzzo, del 26 ottobre 1996, con il quale si denuncia che nell'area di protezione esterna al Parco nazionale d'Abruzzo si e' aperta la stagione di caccia in difformita' con quanto dalla regione Lazio e lo stesso Ente Parco concordato; Visto l'accordo sottoscritto dall'assessorato all'agricoltura della regione Lazio, scaturito dall'inconto del 3 ottobre 1996 presso la prefettura di Frosinone; Considerato che, in difformita' con le indicazioni fornite dalla regione Lazio, la provincia di Frosinone ha dato corso alla stagione venatoria, consentendo l'accesso settimanale all'attivita' venatoria a 265 cacciatori non residenti nell'area compresa nel parco o nella fascia di protezione, rispetto ai 53 previsti in sede di accordo; Vista la diffida notificata in data 13 novembre 1996 al presidente della regione Lazio, all'assessore alla caccia della regione Lazio e al presidente della provincia di Frosinone, con la quale si significa che se entro quindici giorni dal ricevimento della diffida non si fosse proceduto a limitare l'ingresso dei cacciatori non residenti nel parco o nella fascia di protezione, sarebbe stato attivato il potere di ordinanza di cui all'art. 8 della legge n. 349/1986; Preso atto delle risposte inviate dalla regione Lazio e della provincia di Frosinone, che non forniscono informazioni utili alla diffida inviata e a prevenire i danni gravi e irreparabili temuti all'ambiente; Rilevato che una forte presenza venatoria costituisce fondato motivo di rischio per la salvaguardia di questi esemplari, tale da giustificare l'attivazione dei poteri straordinari, previsti dall'art. 8 della legge n. 349/1986; Rilevato che l'area di protezione esterna al parco e' interessata dalla presenza di individui appartenenti a specie animali sottoposte a particolare protezione ai sensi della legge n. 157/1992, come l'orso bruno marsicano, il lupo e il camoscio d'Abruzzo; Rilevato che durante un controllo operato dal nucleo operativo ecologico dell'Arma dei carabinieri in data 8 dicembre 1996, nella zona dell'area di protezione esterna laziale Parco nazionale, sono state riscontrate diverse infrazioni riguardanti la disciplina dell'attivita' venatoria, anche da parte di un rappresentante della Federazione italiana della caccia; Visto l'art. 8 della legge n. 349/1986, che attribuisce al Ministro dell'ambiente poteri di emanare ordinanze contingibili ed urgenti per inibire attivita' antropiche al fine di evitare il concretarsi di un danno grave ed irreparabile all'ambiente e ai fattori esso costituenti, previa diffida agli enti territoriali interessati; Vista la legge n. 157/1992 che attribuisce alle regioni i poteri di regolamentare e disciplinare l'attivita' venatoria; Ordina: Nei territori compresi nella fascia di protezione esterna al Parco nazionale d'Abruzzo sul versante laziale, come individuata dalla regione Lazio nella delibera di giunta n. 6857 del 26 agosto 1996, tranne che per le aree interessate dalle aziende faunistico-venatorie esistenti, il divieto di esercizio dell'attivita' venatoria ai cacciatori non residenti nei comuni del Lazio ricadenti in tutto o in parte nell'area ricompresa nel Parco nazionale e nella fascia di protezione esterna al Parco nazionale d'Abruzzo sul versante laziale. Roma, 24 dicembre 1996 Il Ministro: RONCHI