Autorizzazione all'immissione in commercio di specialita' medicinale per uso umano(GU n.2 del 3-1-1997)
Estratto decreto A.I.C./UAC n. 67 del 10 dicembre 1996 E' autorizzata l'immissione in commercio della specialita' medicinale RANIDIL 75 alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate: Titolare A.I.C.: A. Menarini industrie sud S.r.l., via Campo di Pile, L'Aquila, su licenza: Glaxo Wellcome S.p.a., via A. Fleming, 2, Verona. Produttore: la produzione, il confezionamento ed il controllo della specialita' di cui trattasi sono effettuati presso lo stabilimento Glaxo Wellcome S.A., sito in Poligono Industrial Allen de Duero (parcelas 60-62), Aranda de Duero Burgos - Spagna oppure presso lo stabilimento Glaxo Operations U.K. Ltd sito in Priory Street, Ware, Hertfordhire SG12 ODJ - Regno Unito. Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il 20 luglio 1996. RANIDIL 75 - 5 compresse da 75 mg; A.I.C. n. 024447157 (in base 10) 0RB250 (in base 32); Classe: C. RANIDIL 75 - 10 compresse da 75 mg; A.I.C. n. 024447169 (in base 10) 0RB261 (in base 32); Classe: C. Composizione: principio attivo: ranitidina cloridrato. Eccipienti: cellulosa microcristallina, magnesio stearato, metilidrossipropilcellulosa, titanio biossido (E 171), triacetina, ossido di ferro rosso (E 172). Indicazioni terapeutiche: trattamento sintomatico dell'indigestione da iperacidita' e pirosi gastrica. E' approvato, anche su base europea, il riassunto delle caratteristiche del prodotto, parte integrante del presente decreto. Classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/92). La presente autorizzazione ha la validita' di anni cinque dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65/CEE modificata dalla direttiva 93/39/CEE. E' subordinata altresi' al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialita' previsti nel fascicolo. Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero. Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.