MINISTERO DELLA SANITA'

COMUNICATO

      Autorizzazione all'immissione in commercio di specialita'
medicinale per uso umano
(GU n.2 del 3-1-1997)

       Estratto decreto A.I.C./UAC n. 67 del 10 dicembre 1996
   E'   autorizzata   l'immissione  in  commercio  della  specialita'
medicinale RANIDIL 75 alle condizioni  e  con  le  specificazioni  di
seguito indicate:
   Titolare  A.I.C.:  A.  Menarini industrie sud S.r.l., via Campo di
Pile, L'Aquila, su licenza: Glaxo Wellcome S.p.a., via A. Fleming, 2,
Verona.
   Produttore: la produzione,  il  confezionamento  ed  il  controllo
della   specialita'   di  cui  trattasi  sono  effettuati  presso  lo
stabilimento Glaxo Wellcome S.A., sito in Poligono  Industrial  Allen
de  Duero  (parcelas  60-62),  Aranda de Duero Burgos - Spagna oppure
presso lo stabilimento Glaxo  Operations  U.K.  Ltd  sito  in  Priory
Street, Ware, Hertfordhire SG12 ODJ - Regno Unito.
   Confezioni  autorizzate,  numeri  di  A.I.C.  e classificazione ai
sensi del  decreto  ministeriale  5  luglio  1996,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il 20 luglio 1996.
   RANIDIL 75 - 5 compresse da 75 mg;
   A.I.C. n. 024447157 (in base 10) 0RB250 (in base 32);
   Classe: C.
   RANIDIL 75 - 10 compresse da 75 mg;
   A.I.C. n. 024447169 (in base 10) 0RB261 (in base 32);
   Classe: C.
   Composizione: principio attivo: ranitidina cloridrato. Eccipienti:
cellulosa         microcristallina,         magnesio        stearato,
metilidrossipropilcellulosa, titanio biossido  (E  171),  triacetina,
ossido di ferro rosso (E 172).
   Indicazioni       terapeutiche:       trattamento      sintomatico
dell'indigestione da iperacidita' e pirosi gastrica.
   E'  approvato,  anche  su  base  europea,   il   riassunto   delle
caratteristiche del prodotto, parte integrante del presente decreto.
   Classificazione  ai  fini  della  fornitura:  da  vendersi  dietro
presentazione di  ricetta  medica  (art.  4  decreto  legislativo  n.
539/92).
   La  presente  autorizzazione  ha la validita' di anni cinque dalla
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
rinnovabile alle condizioni previste  dall'art.  10  della  direttiva
65/65/CEE modificata dalla direttiva 93/39/CEE.
   E'  subordinata altresi' al rispetto dei metodi di fabbricazione e
delle tecniche di controllo della specialita' previsti nel fascicolo.
   Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla  luce  dei
progressi  scientifici  e  tecnici.  I  progetti di modifica dovranno
essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.
   Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data  di  pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.