MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

CIRCOLARE 4 dicembre 1996, n. 162 

  Assunzione obbligatoria. Applicabilita' dell'istituto del passaggio
diretto.
(GU n.4 del 7-1-1997)
 
 Vigente al: 7-1-1997  
 

                                  Agli uffici regionali e provinciali
                                  del    lavoro   e   della   massima
                                  occupazione
                                     e, per conoscenza:
                                  Agli   ispettorati   regionali    e
                                  provinciali del lavoro
  1.  Come  e'  noto,  con  circolare  n. 89/85 dell'8 luglio 1985 lo
scrivente ha ritenuto possibile  l'applicabilita'  dell'istituto  del
passaggio diretto (art. 11 della legge 29 aprile 1949, n. 264 ed art.
33  della legge 20 maggio 1970, n. 300), nell'ambito della disciplina
delle assunzioni obbligatorie (legge 2  aprile  1968,  n.  482),  con
riferimento  ai casi in cui la mobilita' dei lavoratori si fosse resa
necessaria al fine di salvaguardare l'occupazione.
  Nuove situazioni, riconducibili,  in  ogni  caso  sia  all'esigenza
primaria  di  salvaguardare  i  posti  di  lavoro e gli interessi dei
lavoratori sia  alla  opportunita'  di  rendere  piu'  flessibile  il
mercato  del  lavoro,  hanno  determinato  lo  scrivente  a  ritenere
possibile, oltre che per i casi gia' previsti nella citata  circolare
n. 89/85, una utilizzazione piu' generale dell'istituto in questione.
  2.  Cio'  premesso,  per evitare che tale forma di assunzione possa
nascondere intenti esclusivi della vigente disciplina, soprattutto in
relazione alle  richieste  numeriche,  si  ritiene  che  i  "passaggi
diretti"   possano   essere   effettuati  a  condizione  che  vengano
rispettati i seguenti criteri generali.
  2.1. Il rapporto di lavoro con l'azienda dalla quale il  lavoratore
intende  distaccarsi  deve  risultare instaurato ai sensi delle norme
che disciplinano il collocamento obbligatorio.
  2.2. Il  lavoratore  deve  aver  svolto  presso  l'azienda  cedente
effettive   prestazioni  lavorative  per  un  periodo  di  tempo  non
inferiore ad un anno, comunque da valutarsi anche in  relazione  alle
obiettive esigenze produttive dell'azienda.
  2.3.  Il  numero,  la  frequenza  e  le circostanze dei passaggi di
azienda effettuati in un determinato periodo di tempo  dalle  imprese
interessate,  valutati  in  rapporto  agli  avviamenti  di  personale
disposti  nello  stesso  periodo,  non  devono  costituire  la  forma
abituale o prevalente delle assunzioni obbligatorie.
  2.4.  Il  lavoratore deve essere assunto nella nuova azienda con le
stesse od analoghe mansioni svolte precedentemente  presso  l'azienda
cedente.
                                                    Il Ministro: TREU