MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

COMUNICATO

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
   denominazioni  di  origine e delle indicazioni geografiche tipiche
   dei vini sulla domanda di modifica del disciplinare di  produzione
   dei vini a denominazione di origine controllata "Leverano".
(GU n.3 del 4-1-1997)

   Il  Comitato  nazionale  per  la  tutela e la valorizzazione delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche  dei
vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n.
164,  esaminata  la  domanda  intesa  ad  ottenere  la  modifica  del
disciplinare di  produzione  dei  vini  a  denominazione  di  origine
controllata   "Leverano",   ha  espresso  parere  favorevole  al  suo
accoglimento, proponendo  -  ai  fini  dell'emanazione  del  relativo
decreto  ministeriale  -  il  testo  modificato  del  disciplinare di
produzione di cui trattasi come di seguito riportato.
   Le  eventuali  istanze  e  controdeduzioni  avverso  la   seguente
proposta  di  modifica del disciplinare di produzione dovranno essere
inviate  dagli  interessati  al  Ministero  delle  risorse  agricole,
alimentari  e  forestali  -  Comitato  nazionale  per  la tutela e la
valorizzazione delle denominazioni di  origine  controllata  e  delle
indicazioni  geografiche  tipiche  dei  vini, via Sallustiana n. 10 -
00187 Roma, entro sessanta giorni dalla data di  pubblicazione  nella
Gazzetta Ufficiale.
     Proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini
          a denominazione di origine controllata "Leverano"
                               Art. 1.
   La denominazione di origine controllata "Leverano" e' riservata ai
vini  che  rispondono  alle  condizioni  e ai requisiti stabiliti nel
presente disciplinare di produzione.
                               Art. 2.
   La denominazione di origine controllata "Leverano" rosso e  rosato
e' riservata ai vini ottenuti dalle uve provenienti da vigneti aventi
nell'ambito aziendale la seguente composizione varietale:
    Negro amaro non inferiore al 50%;
    Malvasia  nera  di Lecce, Montepulciano e Sangiovese presenti nei
vigneti da soli o congiuntamente fino ad un massimo del 40%.
   Possono concorrere alla produzione di detti vini altri vitigni con
uve a bacca nera, raccomandati e/o autorizzati per  la  provincia  di
Lecce, presenti nei vigneti fino ad un massnno del 30%.
   La  denominazione  di origine controllata "Leverano" Negro amaro o
Negramaro rosso e  "Leverano"  Negro  Amaro  o  Negramaro  rosato  e'
riservata  ai vini ottenuti dalla vinificazione delle uve provenienti
dai vigneti costituiti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dalla
corrispondente varieta' di vitigno.
   Possono concorrere alla  produzione  di  detti  vini  anche  altri
vitigni  con uve a bacca nera, da soli o congiuntamente, raccomandati
e/o autorizzati per la provincia di Lecce, fino  ad  un  massimo  del
15%.
   La   denominazione   di  origine  controllata  "Leverano"  bianco,
"Leverano" bianco passito e "Leverano" vendemmia tardiva e' riservata
ai vini ottenuti dalle uve provenienti da vigneti aventi, nell'ambito
aziendale, la seguente composizione varietale:
    Malvasia bianca non inferiore al 50%;
    Bombino bianco fino ad un massimo del 40%.
   Possono concorrere alla  produzione  di  detti  vini  anche  altri
vitigni  con  uve a bacca bianca, raccomandati e/o autorizzati per la
provincia di Lecce, presenti nei vigneti fino ad un massimo del 30%.
   La denominazione di origine controllata "Leverano" Malvasia Bianca
e'   riservata   al  vino  ottenuto  dalla  vinificazione  delle  uve
provenienti dai vigneti costituiti, nell'ambito aziendale, per almeno
l'85% dalla corrispondente varieta' di vitigno.
   Possono concorrere alla  produzione  di  detto  vino  anche  altri
vitigni   con   uve   a  bacca  bianca,  da  soli  o  congiuntamente,
raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Lecce,  fino  ad  un
massimo del 15%.
   Il  vino  a  denominazione di origine controllata "Leverano" rosso
puo' essere prodotto anche nella tipologia Novello.
                               Art. 3.
   Le uve  devono  essere  prodotte  nella  zona  di  produzione  che
comprende  l'intero territorio amministrativo del comune di Leverano,
ivi compresa la frazione del medesimo  interclusa  tra  i  comuni  di
Arnesano e Copertino.
                               Art. 4.
   Le  condizioni  ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Leverano"
devono essere quelle  tradizionali  della  zona  e  comunque  atte  a
conferire  alle  uve e ai vini derivati le specifiche caratteristiche
di qualita'.
   I sesti di impianto, le forme  di  allevamento  ed  i  sistemi  di
potatura  devono  essere  quelli generalmente usati e comunque atti a
non modificare le caratteristiche dell'uva e del vino.
   La produzione di uva ammessa per i vini a denominazione di origine
controllata "Leverano" non deve essere superiore a tonnellate 15  per
ettaro di vigneto in coltura specializzata.
   Nelle  annate  favorevoli  i  quantitativi  di  uve conferite e da
destinare  alla  produzione  dei  vini  a  denominazione  di  origine
controllata  devono  essere riportati nei limiti di cui sopra purche'
la produzione globale non superi del 20%  i  limiti  medesimi,  fermi
restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.
   Le  eccedenze  delle  uve,  nel  limite massimo del 20%, non hanno
diritto alla denominazione di origine controllata.
   La resa massima dell'uva in vino finito non deve essere  superiore
al  70%  per  tutte le tipologie di vino. Qualora tale resa superi la
percentuale sopra indicata, ma non oltre il 75% l'eccedenza non avra'
diritto alla denominazione di origine controllata; oltre detto limite
percentuale  decade  il  diritto  alla   denominazione   di   origine
controllata per tutto il prodotto.
   La  resa  massima dell'uva in vino finito del "Leverano" Negramaro
rosato non deve essere superiore al 60%; la resa massima dell'uva  in
vino  finito  del "Leverano" bianco passito non deve essere superiore
al 50%.
   Gli eventuali superi delle rese dell'uva in  vino,  derivanti  dai
processi  delle  tipologie  indicate  nel  precedente  comma, fino al
raggiungimento del citato limite del 75% non  sono  destinabili  alla
produzione  di  alcun  vino a denominazione di origine controllata ma
possono essere assunte in carico come vini ad indicazione  geografica
tipica   "Salento"   e/o   "Puglia"  nell'osservanza  dei  rispettivi
disciplinari di produzione.
   La data  di  inizio  della  vendemmia  delle  uve  destinate  alla
produzione del vino a denominazione di origine controllata "Leverano"
qualificato "Vendemmia tardiva" decorre dal 1 ottobre.
                               Art. 5.
   Le   operazioni   di   vinificazione,   ivi  compreso  l'eventuale
invecchiamento obbligatorio, devono  essere  effettuate  nell'interno
della zona di produzione di cui all'art. 3.
   Le  uve  destinate  alla vinificazione devono assicurare ai vini a
denominazione di origine controllata  "Leverano"  i  seguenti  titoli
alcolometrici volumici naturali minimi:
    "Leverano" bianco 10%;
    "Leverano" rosso 10,5%;
    "Leverano" rosato 10,5%;
    "Leverano" rosso riserva 12%;
    "Leverano" bianco passito 12%;
    "Leverano" bianco vendemmia tardiva 12%.
   Nella  vinificazione  sono ammesse soltanto le pratiche enologiche
tradizionali leali e costanti, atte a conferire ai vini  medesimi  le
loro peculiari caratteristiche.
   Il  vino  a  denominazione di origine controllata "Leverano" rosso
riserva deve essere sottoposto ad un  periodo  di  invecchiamento  di
almeno  2  anni  che  decorre  dal 1 novembre dell'anno di produzione
delle uve.
                               Art. 6.
   I vini a denominazione di origine controllata "Leverano"  all'atto
dell'immissione   al   consumo   devono   rispondere   alle  seguenti
caratteristiche:
   "Leverano" Rosso Riserva:
    colore: dal rosso rubino al granato,  tendente  ad  assumere  con
l'invecchiamento riflessi aranciati;
    odore: vinoso gradevole con profumo caratteristico;
    sapore: asciutto, armonico con delicato fondo amarognolo;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,5%;
    acidita' totale minima: 5 grammi per litro;
    estratto secco netto minimo: 20 grammi per litro.
   "Leverano" Rosso:
    colore: dal rosso rubino al granato;
    odore: vinoso gradevole con profumo caratteristico;
    sapore: asciutto armonico con delicato fondo amarognolo;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;
    acidita' totale minima: 5 grammi per litro;
    estratto secco netto minimo: 20 grammi per litro.
   "Leverano" Negramaro rosso:
    colore:  rosso  rubino piu' o meno intenso con eventuali riflessi
tendenti al rosso mattone con l'invecchiamento;
    odore: vinoso, etereo, caratteristico;
    sapore: pieno, asciutto, vellutato su gradevole fondo amarognolo;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%;
    acidita' totale minima: 5 grammi per litro;
    estratto secco netto minimo: 20 grammi per litro.
   "Leverano" Negramaro rosato:
    colore: rosato tendente al cerasuolo tenue;
    odore: leggermente vinoso, fruttato se giovane;
    sapore: asciutto, vellutato, caratteristico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
    acidita' totale minima: 5 grammi per litro;
    estratto secco netto minimo: 17 grammi per litro.
   "Leverano" Rosato:
    colore:  rosato  tendente  al cerasuolo tenue, talvolta con lievi
riflessi arancione;
    odore: leggermente vinoso, con profumo di fruttato se giovane;
    sapore: asciutto, fresco, armonico, gradevole;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
    acidita' totale minima: 5 grammi per litro;
    estratto secco netto minimo: 17 grammi per litro.
   "Leverano" Malvasia bianca:
    colore: giallo paglierino piu' o meno carico;
    odore: vinoso, caratteristico;
    sapore: asciutto, fresco, armonico, caratteristico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;
    acidita' totale minima: 5 grammi per litro;
    estratto secco netto minimo: 16 grammi per litro.
   "Leverano" Bianco:
    colore: paglierino piu' o meno carico;
    odore: gradevole, leggermente vinoso, delicato;
    sapore asciutto, morbido, armonico, caratteristico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;
    acidita' totale minima: 5 grammi per litro;
    estratto secco netto minimo: 16 grammi per litro.
   "Leverano" Novello:
    colore: rubino piu' o meno intenso;
    odore: vinoso, fruttato;
    sapore: asciutto, sapido, caratteristico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
    zuccheri riduttori residui: massimo 6 grammi per litro;
    acidita' totale minima: 4,5 grammi per litro;
    estratto secco netto minimo: 17 grammi per litro.
   "Leverano" Bianco Vendemmia Tardiva:
    colore: giallo dorato;
    odore: intenso, caralleristico;
    sapore: vellutato, gradevole;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15%, di  cui  almeno
12% svolti e un minimo da svolgere di 3% in alcol potenziale;
    acidita' totale minima: 4,5 grammi per litro;
    estratto secco netto minimo: 20 grammi per litro.
   "Leverano" Bianco Passito:
    colore: giallo dorato con tendenza all'ambrato;
    odore: intenso, caratteristico;
    sapore: vellutato, gradevolmente amabile o dolce;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15%;
    gradazione minima svolta: 12%;
    zuccheri riduttori residui: minimo 15 grammi per litro;
    acidita' totale mimma: 4,5 grammi per litro;
    estratto secco netto minimo: 22 grammi per litro.
   E'  facolta'  del  Ministero  delle risorse agricole, alimentari e
forestali - Comitato nazionale per  la  tutela  e  la  valorizzazione
delle  denominazioni  di  origine  e  delle  indicazioni  geografiche
tipiche dei vini - di  modificare,  con  proprio  decreto,  i  limiti
minimi indicati per l'acidita' totale e l'estratto secco minimo.
                               Art. 7.
   Il  vino  a  denominazione di origine controllata "Leverano" rosso
puo' portare in etichetta la menzione "riserva" dopo  un  periodo  di
invecchiamento  di  ventiquattro  mesi  a  decorrere  dal  1 novembre
dell'anno  della  vendemmia,  di  cui  sei  mesi  di  affinamento  in
bottiglia di vetro.
   Le  uve del vino a denominazione di origine controllata "Leverano"
rosso  possono  essere  impiegate  anche  per  la  produzione   della
tipologia Novello, purche' la vinificazione delle stesse sia condotta
secondo la tecnica della macerazione carbonica del 50%.
   Il  vino  a denominazione di origine controllata "Leverano" bianco
passito puo' essere ottenuto attraverso appassimento  su  pianta,  su
graticci o con disidratazione parziale mediante aria ventilata.
                               Art. 8.
   Nella  designazione  e  presentazione  dei vini a denominazione di
origine controllata "Leverano" e'  vietata  l'aggiunta  di  qualsiasi
qualificazione  diversa  da quelle previste nel presente disciplinare
di produzione  ivi  compresi  gli  aggettivi:  "superiore",  "extra",
"fine", "scelto", "selezionato" e similari.
   E'   tuttavia   consentito   l'uso  di  indicazioni  che  facciano
riferimento a  nomi,  ragioni  sociali,  marchi  privati  non  aventi
significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.
   E'  consentito,  altresi',  l'uso  di  indicazioni  geografiche  e
toponomastiche  aggiuntive  che  facciano   riferimento   ad   unita'
amministrative,   frazioni,   aree,   zone,   localita'  delle  quali
effettivamente provengono le uve da cui il vino cosi' qualificato  e'
stato ottenuto, nel rispetto della normativa vigente.
   Nella designazione del vino a denominazione di origine controllata
"Leverano"  puo'  essere  utilizzata la menzione "vigna" a condizione
che  sia  seguita  dal  corrispondente  toponimo,  che  la   relativa
superficie  sia  distintamente specificata nell'albo dei vigneti, che
la vinificazione e conservazione del  vino  avvengano  in  recipienti
separati  e  che tale menzione, seguita dal toponimo, venga riportata
sia nella denuncia delle uve, sia nei registri che nei  documenti  di
accompagnamento.
   Sulle   bottiglie   o   altri  recipienti  contenenti  il  vino  a
denominazione  di  origine  controllata  "Leverano"   deve   figurare
l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.
   I  vini  a  denominazione  di origine controllata "Leverano" rosso
riserva, "Leverano" novello, "Leverano" rosato negramaro,  "Leverano"
bianco  passito  e "Leverano" vendemmia tardiva devono essere immessi
al consumo in bottiglie o altri recipienti di materiali  tradizionali
e con una capacita' non superiore a litri 1,5.
   L'abbigliamento  delle bottiglie di vetro e degli altri recipienti
di materiali  tradizionali  quali  ceramica  o  terracotta,  smaltata
internamente,  deve  essere  quello  di  uso  tradizionale e comunque
consono ai caratteri di un vino di qualita' con l'esclusione in  ogni
caso del tappo a corona e del tappo a vite.
   Per  i  recipienti  di  capacita'  di 0,350 litri e' conscnta'a la
chiusura con tappo a vite.