N. 37 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 23 dicembre 1995
N. 37 Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 23 dicembre 1995 (della regione Umbria) Caccia - Annullamento della deliberazione della giunta regione Umbria n. 7454 del 6 ottobre 1995 avente ad oggetto "prelievo della specie fringuello in deroga alla direttiva CEE n. 409/1979", basato sul d.P.C.M. 22 novembre 1993 in relazione all'art. 18 della legge n. 157/1992 che ha escluso il fringuello dall'elenco delle specie cacciabili - Lamentata invasione della sfera di competenza regionale in materia di caccia - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 278/1988, 289/1993 e 117/1994. (Provvedimento del 18 ottobre 1995, n. 264, della commissione di controllo - commissariato del Governo della regione Umbria). (Cost., art. 117, in relazione al d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, artt. 6 e 99; legge 11 febbraio 1992, n. 157, art. 1, quarto comma).(GU n.4 del 24-1-1996 )
Ricorso per conflitto di attribuzioni fra Stato e regione per la regione dell'Umbria in persona del Presidente pro-tempore a cio' autorizzato con deliberazione g.r. n. 9592 del 7 dicembre 1995, rappresentata e difesa dal prof. avv. Lorenzo Migliorini per procura a margine del presente ricorso ed elettivamente domicilata in Roma, via G. B. Morgagni, 2/A (St. avv. U. Segarelli), contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri in persona del Presidente pro-tempore domiciliato per legge presso l'Avvocatura Generale dello Stato per sentire dichiarare che il provvedimento della Commissione di controllo - Commissariato del Governo nella regione dell'Umbria - adottato nella seduta del 18 ottobre 1995 prot. 9501071 n. ord. 264, pervenuto alla regione dell'Umbria il 19 ottobre 1995, con cui e' stata annullata la deliberazione g.r. dell'Umbria n. 7454 del 6 ottobre 1995, avente ad oggetto "prelievo della specie fringuello in deroga alla direttiva CEE n. 409/l979" e' invasivo della competenza regionale in materia di "caccia" per violazione dell'art. 117 Cost., in relazione agli artt. 6 e 99 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 nonche' all'art. 1, comma 4, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, nella parte in cui recepisce l'art. 9, punto 1, lettere a) e c) della direttiva CEE n. 79/409. F a t t o La giunta regionale dell'Umbria con la deliberazione n. 7454/1995, ha applicato il regime di deroga previsto dall'art. 9 della direttiva CEE n. 409/1979, per la specie fringuello, con le modalita' precisate nell'allegato documento istruttorio. Tale provvedimento si fonda sull'art. 9.1, lettere a) e c) della direttiva CEE n. 79/409, con cui vengono precisate le modalita' e finalita' di deroga del prelievo di alcune specie di uccelli non incluse nell'allegato 2/I e 2/II della predetta direttiva, sia per prevenire danni all'agricoltura, sia per consentire in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo il prelievo misurato di determinati uccelli in piccola quantita'. Tale deliberazione e' altresi conforme all'art. 9.2, della citata direttiva, che regola le modalita' di attuazione del regime derogatorio. Viene richiamata altresi' la circolare del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali del 15 luglio 1994, n. 16, che disciplina le condizioni di deroga riconoscendo la relativa competenza delle regioni. La deliberazione e' stata preceduta da una puntuale attivita' istruttoria, ivi compresa l'acquisizione del parere dell'istituto nazionale per la fauna selvatica. La procedura di applicazione della deroga era gia' stata avviata dalla regione nel settembre 1994, con la richiesta di parere a detto istituto, specificando dettagliatamente le modalita' del prelievo. L'I.N.F.S. ha sempre espresso parere sostanzialmente favorevole sulla conformita' della proposta alla norma comunitaria per quanto concerne la competenza regionale in materia. Con deliberazione n. 7654 del 1 ottobre 1994, la Giunta regionale dell'Umbria, nel presupposto che un prelievo misurato non avrebbe inciso in modo significativo sull'entita' della popolazione e non avrebbe comportato rischi per la conservazione della specie, gia' nella precedente stagione venatoria aveva autorizzato l'applicazione del regime di deroga con le modalita' ivi specificate, avuto riguardo al periodo di prelievo, al numero dei capi, ai mezzi, alle forme di caccia, al numero dei cacciatori, prevedendo altresi' controlli e modalita' di vigilanza. Al termine della stagione 1994/1995, sulla base dei dati raccolti, sono stati individuati il numero dei cacciatori, le giornate di caccia e il numero complessivo dei capi prelevati. E' stato cosi' riscontrato che le condizioni di prelievo giustificavano ampliamente la delibera assunta nel 1994. Sulla base di tali risultati si fonda l'istruttoria compiuta in relazione alla deliberazione n. 7494/1995, annullata dal Commissariato di Governo. Tale annullamento si fonda sul d.P.C.M. 22 novembre 1993 che in relazione all'art. 18 della legge n. 157/1992 ha escluso il fringuello dall'elenco delle specie cacciabili ivi previste. Nel provvedimento che dispone l'annullamento si fa un improprio riferimento alla sentenza di questa ecc.ma Corte n. 117/1994, nella parte in cui afferma che la tutelabilita' o meno delle specie miglioratrici e' riservata a valutazioni rimesse alla U.E. e agli Stati membri, residuando alla regione solo la competenza di adeguarsi alle disposizioni comunitarie e statali. In relazione a tale affermazione si sostiene che la ponderazione delle esigenze relative alla protezione del fringuello e' gia' stata effettuata dallo Stato con il ricordato d.P.C.M. del 1993, per cui alla Regione non resta altro che adeguarsi. Sotto altro profilo, anche nell'ipotesi di esistenza di un potere di deroga in capo alla Regione, si ritiene che tale potere sia stato illegittimamente esercitato in quanto sulla base del provvedimento e della relazione allegata non risulterebbe provato il presupposto della "frequente rilevazione in ambiente naturale", come non sarebbe provato l'altro presupposto concernente il danno all'agricoltura. Infine si contesta la mancata assunzione di parametri oggettivi cui commisurare le "piccole quantita' di uccelli cacciabili" mancando, allo stato, dati scientifici di riferimento ben determinati, come rilevato nel parere dell'I.N.F.S. D i r i t t o Occorre preliminarmente sottolineare come questa Ecc.ma Corte, con la sentenza n. 31 marzo 1994, n. 117, abbia dichiarato infondata la questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto degli art. 18, primo comma, lett. b), art. 30, primo comma, lett. h), 31, primo comma, lett. g), della legge 11 febbraio 1992, n. 157 in quanto si e' ritenuto possibile conferire a tali disposizioni un significato chiaro e univoco sulla base dei comuni canoni ermeneutici. In particolare e' stato precisato che l'art. 18, comma 1, lett. b) legge cit., il quale include il fringuello (e la peppola) nell'elenco dei volatili "cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio di ogni anno", e' norma eccezionale, operante nel limitato periodo di tempo indicato e, come tale, concreta una deroga al divieto generale contenuto negli artt. 30 e 31 legge cit. Sull'applicazione dell'art. 18 cit., si e' avuto in passato un vasto contenzioso per un preteso contrasto con gli elenchi contenuti nelle convenzioni e/o direttive in materia. Con varie decisioni (Cons. Stato, VI, 27 febbraio 1991, n. 100; TAR Umbria 11 maggio 1994, n. 146) si era peraltro affermato che l'elenco delle specie cacciabili nel periodo di apertura della caccia, va desunto solo ed esclusivamente dall'art. 18 cit., essendo gli elenchi di cui alla direttiva comunitaria trasfusi in una norma interna e ponendosi, se del caso, solo un problema di legittimita' costituzionale di quest'ultima. Tale problema con riguardo al caso in esame non e' stato peraltro mai sollevato in quanto con d.P.C.M. 22 novembre 1993 (Gazzetta Ufficiale 1 aprile 1994, n. 76), ai sensi del comma 3 dell'art. 18 legge cit., l'elenco delle specie cacciabili di cui al primo comma dello stesso articolo e' stato modificato con esclusione delle specie peppola e fringuello. Quanto sopra non ha peraltro nulla a che vedere con la presente controversia. Nel caso di specie occorre considerare che la legge n. 157/1992, al quarto comma dell'art. 1, dichiara espressamente di recepire le direttive ivi indicate, fra cui la n. 79/409. Ai sensi dell'art. 9 di tale direttiva e' previsto il potere di deroga. Detto articolo precisa che alle limitazioni e divieti di cui agli artt. 5, 6, 7 e 8, che comprendono il divieto di caccia di alcune specie di uccelli, si puo' derogare quando concorrano determinate ragioni, ivi puntualmente indicate e purche' la deroga contenga precisi criteri e modalita' atte a circoscriverne l'ambito di operativita'. E' chiaro che tale potere e' riconosciuto a prescindere dall'elenco delle specie cacciabili di cui all'art. 18 cit. ed anzi e' proprio regolato con riguardo alle specie non cacciabili. D'altronde lo stesso I.N.F.S., con la nota 26 settembre 1995, riconosce la possibilita' di un prelievo venatorio, mediante utilizzazione dello strumento della deroga prevista dall'art. 9 della direttiva 409/1979 CEE, con riguardo alle specie escluse dall'elenco di quelle cacciabili indicate dalla legge n. 157/1992 e successive mod. (d.P.C.M. 22 novembre 1993). Si precisa altresi' come l'applicazione del principio renda potenzialmente cacciabili "sia pure in deroga" tutte le specie di uccelli presenti sul territorio nazionale, comprese quelle protette o particolarmente protette, sulla base della lett. c) del citato art. 9 e cioe' "per consentire in condizioni rigidamente controllate ed in modo selettivo la cattura, la detenzione, o altri impieghi misurati di determinati uccelli in piccole quantita'". Appare dunque palesemente improprio il richiamo del Commissario di Governo al d.P.C.M. 22 novembre 1993 il quale, riducendo l'elenco delle specie cacciabili di cui all'art. 18 cit., non ha sicuramente inteso, ne' potuto disciplinare il potere di deroga. Prima di tale intervento amministrativo, sollecitato da alcune associazioni private, il fringuello era ricompreso nelle specie liberamente cacciabili nel periodo di apertura della caccia. Per altro verso la deroga di cui all'art. 9, costituisce eccezione ai divieti ed essendo puntualmente disciplinata e' da considerarsi immediatamente operativa a prescindere dal recepimento espresso, ancorche' di carattere generale, di cui vi e' sopra cenno. Sul punto vedi altresi' la legge regione Umbria 17 maggio 1994, n. 14 ed in particolare l'art. 1 con riferimento alla direttiva CEE in materia. Non viene dunque in rilievo nella presente controversia il problema della competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri di apportare con decreto variazioni all'elenco delle specie cacciabili (Corte cost. 10 marzo 1998, n. 278). Il problema che si pone in questa sede e' se il potere di deroga di cui all'art. 9 direttiva cit., rientri nella competenza dello Stato o della regione. Sotto questo profilo l'ampio trasferimento delle funzioni di cui all'art. 99 del d.P.R. n. 616/1977, anche in relazione al precedente art. 6, non lascia adito a dubbi. E d'altronde la legge quadro n. 157/1992, pur recependo l'art. 9 della direttiva, su cui si fonda il potere di deroga, non lo disciplina, ne' lo riserva allo Stato, per cui tale potere deve ritenersi ricompreso nelle funzioni spettanti alle Regioni in base agli artt. 99 e 6 decreto n. 616/1977. In tal senso si e' addirittura pronunciata l'amministrazione centrale con atto di carattere generale. S'intende far riferimento in particolare alla circolare del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali n. 16 del 15 luglio 1994, con cui e' stato ribadito che le specie di fauna selvatica non comprese nell'elenco di cui all'art. 18 legge n. 157/1992, perche' escluse con d.P.C.M. 22 novembre 1993 (fringuello e peppola): "non possono essere oggetto di atti di caccia, salvo che le amministrazioni regionali non provvedano ad introdurre puntuali condizioni di deroga per cio' che riguarda i mezzi, i modi, i tempi, i luoghi e i dati raccolti nell'esercizio venatorio, in conformita' alle direttive comunitarie". Come osservato da questa ecc.ma Corte con la sentenza n. 289 del 24 giugno 1993, costituisce illegittima interferenza con l'autonomia regionale l'esercizio di poteri statali, incidenti su particolari aree territoriali, con atti rientranti nella competenza regionale nel rispetto del principio di leale collaborazione. La Commissione di Controllo, nel caso di specie, si e' invece limitata a negare l'esistenza di un potere di deroga in capo alla Regione, sulla semplice considerazione che la caccia al fringuello e' vietata dal d.P.C.M. 22 novembre 1993 e solo in via ipotetica ha censurato il modo di esercizio di tale potere sulla base di argomentazioni prive di serio fondamento e chiaramente volte a rivendicare, sotto altro profilo, la competenza dello Stato in materia, apoditticamente affermata in via di principio. Anche sotto quest'ultimo aspetto la determinazione della Commissione di controllo e' illegittima perche' non tiene conto che il potere di deroga e' gia' stato esercitato nella scorsa stagione venatoria e sulla base dei risultati acquisiti si e' potuto accertare che anche in relazione alle modalita' assunte per il prelievo in deroga, la percentuale dei cacciatori che ha inteso effettuare il prelievo del fringuello si e' sensibilmente ridotta, perche' molti di coloro che hanno fatto l'apposita richiesta, non hanno poi praticato tale caccia. Ma quello che piu' conta sottolineare e' come sia emerso in maniera inequivocabile che il prelievo e' avvenuto per piccole quantita'. Come emerge dal documento istruttorio, allegato alla deliberazione annullata, sulla base dell'esperienza dell'anno 1994, e' emerso che "il numero dei capi di fringuello abbattuti, e' stato di circa 260.000, e quindi sicuramente compatibile con il concetto di piccola quantita'". Risulta cosi' macroscopicamente errata la previsione di una quantita' teorica di capi abbattibili effettuata dall'I.N.F.S. addirittura in 13 milioni di capi. Senza considerare che tutte le cautele e modalita' che condizionano il prelievo hanno comportato una tendenza alla riduzione dei cacciatori interessati.
P. Q. M. Si conclude perche' venga dichiarato che la determinazione assunta dalla Commissione di controllo - Commissariato di Governo nella regione Umbria, in epigrafe indicata e' invasiva della competenza regionale in materia di "caccia", ai sensi delle disposizioni sopra indicate e conseguentemente venga annullata. Roma, addi' 12 dicembre 1995 Prof. avv. Lorenzo Migliorini 96C0002