N. 37 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 23 dicembre 1995

                                 N. 37
   Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria  il
 23 dicembre 1995 (della regione Umbria)
 Caccia - Annullamento della deliberazione della giunta regione Umbria
    n.  7454  del  6  ottobre  1995  avente ad oggetto "prelievo della
    specie fringuello in deroga alla  direttiva  CEE  n.    409/1979",
    basato  sul  d.P.C.M.  22  novembre 1993 in relazione all'art.  18
    della  legge  n. 157/1992 che ha escluso il fringuello dall'elenco
    delle specie cacciabili  -  Lamentata  invasione  della  sfera  di
    competenza  regionale  in  materia  di  caccia  - Riferimento alle
    sentenze della Corte costituzionale    nn.  278/1988,  289/1993  e
    117/1994.
 (Provvedimento  del  18  ottobre  1995,  n. 264, della commissione di
    controllo - commissariato del Governo della regione Umbria).
 (Cost., art. 117, in relazione al d.P.R.  24  luglio  1977,  n.  616,
 artt. 6 e 99; legge 11 febbraio 1992, n. 157, art. 1, quarto comma).
(GU n.4 del 24-1-1996 )
   Ricorso  per  conflitto  di attribuzioni fra Stato e regione per la
 regione dell'Umbria in persona  del  Presidente  pro-tempore  a  cio'
 autorizzato  con  deliberazione  g.r.  n.  9592  del 7 dicembre 1995,
 rappresentata e difesa dal  prof. avv. Lorenzo Migliorini per procura
 a margine del presente ricorso ed elettivamente domicilata  in  Roma,
 via  G.    B.  Morgagni,  2/A  (St.  avv.  U.  Segarelli),  contro la
 Presidenza del Consiglio  dei  Ministri  in  persona  del  Presidente
 pro-tempore  domiciliato per legge presso l'Avvocatura Generale dello
 Stato per sentire dichiarare che il provvedimento  della  Commissione
 di  controllo - Commissariato del Governo nella regione dell'Umbria -
 adottato nella seduta del 18 ottobre 1995 prot. 9501071 n. ord.  264,
 pervenuto  alla  regione  dell'Umbria  il 19 ottobre 1995, con cui e'
 stata annullata la deliberazione  g.r.  dell'Umbria  n.  7454  del  6
 ottobre  1995, avente ad oggetto "prelievo della specie fringuello in
 deroga alla  direttiva CEE n. 409/l979" e' invasivo della  competenza
 regionale  in materia di "caccia" per violazione dell'art. 117 Cost.,
 in relazione agli artt. 6 e  99  del  decreto  del  Presidente  della
 Repubblica  24 luglio 1977, n. 616 nonche' all'art. 1, comma 4, della
 legge 11 febbraio 1992, n. 157, nella parte in cui  recepisce  l'art.
 9, punto 1, lettere a) e c) della direttiva CEE n. 79/409.
                               F a t t o
   La  giunta regionale dell'Umbria con la deliberazione n. 7454/1995,
 ha applicato il regime di deroga previsto dall'art. 9 della direttiva
 CEE n. 409/1979, per la specie fringuello, con le modalita' precisate
 nell'allegato documento istruttorio.
   Tale provvedimento si fonda sull'art. 9.1, lettere a)  e  c)  della
 direttiva  CEE  n.  79/409,  con cui vengono precisate le modalita' e
 finalita' di deroga del prelievo di  alcune  specie  di  uccelli  non
 incluse  nell'allegato  2/I  e 2/II della predetta direttiva, sia per
 prevenire danni all'agricoltura, sia  per  consentire  in  condizioni
 rigidamente  controllate  e in modo selettivo il prelievo misurato di
 determinati uccelli  in  piccola  quantita'.  Tale  deliberazione  e'
 altresi  conforme all'art. 9.2, della citata direttiva, che regola le
 modalita' di attuazione del regime derogatorio.
   Viene richiamata altresi' la circolare del Ministero delle  risorse
 agricole,  alimentari  e  forestali  del  15  luglio 1994, n. 16, che
 disciplina  le  condizioni  di  deroga   riconoscendo   la   relativa
 competenza  delle regioni. La deliberazione e' stata preceduta da una
 puntuale  attivita'  istruttoria,  ivi  compresa  l'acquisizione  del
 parere dell'istituto nazionale per la fauna selvatica.
   La  procedura  di  applicazione della deroga era gia' stata avviata
 dalla regione nel settembre 1994, con la richiesta di parere a  detto
 istituto,  specificando  dettagliatamente  le modalita' del prelievo.
 L'I.N.F.S. ha sempre espresso parere sostanzialmente favorevole sulla
 conformita' della proposta alla norma comunitaria per quanto concerne
 la competenza regionale in materia.
   Con  deliberazione  n. 7654 del 1 ottobre 1994, la Giunta regionale
 dell'Umbria, nel presupposto che un  prelievo  misurato  non  avrebbe
 inciso  in  modo  significativo  sull'entita' della popolazione e non
 avrebbe comportato rischi per la  conservazione  della  specie,  gia'
 nella  precedente stagione venatoria aveva autorizzato l'applicazione
 del regime di deroga con le modalita' ivi specificate, avuto riguardo
 al periodo di prelievo, al numero dei capi, ai mezzi, alle  forme  di
 caccia,  al  numero  dei  cacciatori, prevedendo altresi' controlli e
 modalita' di vigilanza.
   Al termine della stagione 1994/1995, sulla base dei dati  raccolti,
 sono  stati  individuati  il  numero  dei  cacciatori, le giornate di
 caccia e il numero complessivo dei capi  prelevati.  E'  stato  cosi'
 riscontrato che le condizioni di prelievo  giustificavano ampliamente
 la  delibera  assunta nel 1994. Sulla base di tali risultati si fonda
 l'istruttoria compiuta in relazione alla deliberazione n.  7494/1995,
 annullata  dal  Commissariato  di Governo. Tale annullamento si fonda
 sul d.P.C.M.  22 novembre 1993 che in  relazione  all'art.  18  della
 legge  n.  157/1992 ha escluso il fringuello dall'elenco delle specie
 cacciabili   ivi   previste.      Nel   provvedimento   che   dispone
 l'annullamento si fa un improprio riferimento alla sentenza di questa
 ecc.ma  Corte  n.  117/1994,  nella  parte  in  cui  afferma  che  la
 tutelabilita' o  meno  delle  specie  miglioratrici  e'  riservata  a
 valutazioni  rimesse  alla  U.E. e agli Stati membri, residuando alla
 regione solo la competenza di adeguarsi alle disposizioni comunitarie
 e statali. In relazione  a  tale  affermazione  si  sostiene  che  la
 ponderazione  delle  esigenze relative alla protezione del fringuello
 e' gia' stata effettuata dallo Stato con il ricordato d.P.C.M.    del
 1993, per cui alla Regione non resta altro che adeguarsi.
   Sotto  altro  profilo, anche nell'ipotesi di esistenza di un potere
 di deroga in capo alla Regione, si ritiene che tale potere sia  stato
 illegittimamente  esercitato in quanto sulla base del provvedimento e
 della relazione allegata  non  risulterebbe  provato  il  presupposto
 della  "frequente rilevazione in ambiente naturale", come non sarebbe
 provato l'altro presupposto concernente il danno all'agricoltura.
   Infine si contesta la mancata assunzione di parametri oggettivi cui
 commisurare le "piccole quantita' di  uccelli  cacciabili"  mancando,
 allo  stato,  dati  scientifici  di riferimento ben determinati, come
 rilevato nel parere dell'I.N.F.S.
                             D i r i t t o
   Occorre preliminarmente sottolineare come questa Ecc.ma Corte,  con
 la  sentenza  n. 31 marzo 1994, n. 117, abbia dichiarato infondata la
 questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto degli
 art. 18, primo comma, lett. b), art. 30, primo comma, lett.  h),  31,
 primo comma, lett. g), della legge 11 febbraio 1992, n. 157 in quanto
 si e' ritenuto possibile conferire a tali disposizioni un significato
 chiaro  e  univoco  sulla  base  dei  comuni canoni ermeneutici.   In
 particolare e' stato precisato che l'art. 18, comma 1, lett. b) legge
 cit., il quale include il fringuello (e la peppola)  nell'elenco  dei
 volatili  "cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio
 di ogni anno", e' norma eccezionale, operante nel limitato periodo di
 tempo indicato e, come tale, concreta una deroga al divieto  generale
 contenuto  negli artt. 30 e 31 legge cit. Sull'applicazione dell'art.
 18 cit., si e' avuto in passato un vasto contenzioso per  un  preteso
 contrasto  con  gli elenchi contenuti nelle convenzioni e/o direttive
 in materia.
   Con varie decisioni (Cons. Stato, VI, 27 febbraio 1991, n. 100; TAR
 Umbria 11 maggio 1994, n. 146) si era peraltro affermato che l'elenco
 delle specie cacciabili nel periodo  di  apertura  della  caccia,  va
 desunto solo ed esclusivamente dall'art. 18 cit., essendo gli elenchi
 di  cui  alla  direttiva  comunitaria trasfusi in una norma interna e
 ponendosi,  se  del  caso,   solo   un   problema   di   legittimita'
 costituzionale di quest'ultima. Tale problema con riguardo al caso in
 esame  non  e' stato peraltro mai sollevato in quanto con d.P.C.M. 22
 novembre 1993 (Gazzetta Ufficiale 1 aprile 1994, n. 76), ai sensi del
 comma 3 dell'art. 18 legge cit., l'elenco delle specie cacciabili  di
 cui  al  primo  comma  dello  stesso articolo e' stato modificato con
 esclusione delle specie peppola e fringuello.
   Quanto sopra non ha peraltro nulla a che vedere con    la  presente
 controversia.  Nel caso di specie occorre considerare che la legge n.
 157/1992, al quarto comma  dell'art.  1,  dichiara  espressamente  di
 recepire le direttive ivi indicate, fra cui la n. 79/409.
   Ai  sensi  dell'art.  9  di tale direttiva e' previsto il potere di
 deroga. Detto articolo precisa che alle limitazioni e divieti di  cui
 agli  artt.  5,  6,  7  e  8, che comprendono il divieto di caccia di
 alcune  specie  di  uccelli,  si  puo'  derogare  quando   concorrano
 determinate  ragioni,  ivi  puntualmente indicate e purche' la deroga
 contenga precisi criteri e modalita' atte a  circoscriverne  l'ambito
 di  operativita'.  E'  chiaro  che  tale  potere  e'  riconosciuto  a
 prescindere dall'elenco delle specie cacciabili di  cui  all'art.  18
 cit.  ed  anzi  e'  proprio  regolato  con  riguardo  alle specie non
 cacciabili. D'altronde lo stesso I.N.F.S., con la nota  26  settembre
 1995,  riconosce  la  possibilita' di un prelievo venatorio, mediante
 utilizzazione dello strumento della deroga prevista dall'art. 9 della
 direttiva 409/1979 CEE, con riguardo alle specie escluse  dall'elenco
 di  quelle  cacciabili  indicate dalla legge n. 157/1992 e successive
 mod.  (d.P.C.M.    22  novembre  1993).  Si  precisa  altresi'   come
 l'applicazione  del  principio  renda  potenzialmente cacciabili "sia
 pure in deroga" tutte le specie di uccelli  presenti  sul  territorio
 nazionale, comprese quelle protette o particolarmente protette, sulla
 base  della  lett.  c)  del  citato art. 9 e cioe' "per consentire in
 condizioni rigidamente controllate ed in modo selettivo  la  cattura,
 la  detenzione,  o  altri impieghi misurati di determinati uccelli in
 piccole quantita'". Appare dunque palesemente improprio  il  richiamo
 del  Commissario  di  Governo al d.P.C.M.  22 novembre 1993 il quale,
 riducendo l'elenco delle specie cacciabili di cui all'art.  18  cit.,
 non  ha  sicuramente  inteso,  ne'  potuto  disciplinare il potere di
 deroga. Prima  di  tale  intervento  amministrativo,  sollecitato  da
 alcune  associazioni  private,  il  fringuello  era  ricompreso nelle
 specie liberamente cacciabili nel periodo di apertura  della  caccia.
 Per altro verso la deroga di cui all'art. 9, costituisce eccezione ai
 divieti  ed  essendo  puntualmente  disciplinata  e'  da considerarsi
 immediatamente operativa  a  prescindere  dal  recepimento  espresso,
 ancorche'  di carattere generale, di cui vi e' sopra cenno. Sul punto
 vedi altresi' la legge regione Umbria 17 maggio 1994,  n.  14  ed  in
 particolare l'art. 1 con riferimento alla direttiva CEE in materia.
   Non viene dunque in rilievo nella presente controversia il problema
 della  competenza  della  Presidenza  del  Consiglio  dei Ministri di
 apportare con decreto variazioni all'elenco delle  specie  cacciabili
 (Corte cost. 10 marzo 1998, n. 278).
   Il problema che si pone in questa sede e' se il potere di deroga di
 cui all'art. 9 direttiva cit., rientri nella competenza dello Stato o
 della  regione.  Sotto  questo  profilo  l'ampio  trasferimento delle
 funzioni di  cui  all'art.  99  del  d.P.R.  n.  616/1977,  anche  in
 relazione  al  precedente  art.  6,  non  lascia  adito  a  dubbi.  E
 d'altronde la legge quadro n. 157/1992, pur recependo l'art. 9  della
 direttiva,  su  cui  si fonda il potere di deroga, non lo disciplina,
 ne' lo riserva  allo  Stato,  per  cui  tale  potere  deve  ritenersi
 ricompreso  nelle  funzioni spettanti alle Regioni in base agli artt.
 99 e 6  decreto  n.  616/1977.    In  tal  senso  si  e'  addirittura
 pronunciata   l'amministrazione   centrale   con  atto  di  carattere
 generale. S'intende far riferimento in particolare alla circolare del
 Ministero delle risorse agricole,  alimentari e forestali n.  16  del
 15  luglio  1994,  con  cui  e' stato ribadito che le specie di fauna
 selvatica non comprese nell'elenco di  cui  all'art.    18  legge  n.
 157/1992, perche' escluse con d.P.C.M. 22 novembre 1993 (fringuello e
 peppola): "non possono essere oggetto di atti di caccia, salvo che le
 amministrazioni  regionali  non  provvedano  ad  introdurre  puntuali
 condizioni di deroga per cio' che riguarda i mezzi, i modi, i  tempi,
 i  luoghi  e i dati raccolti nell'esercizio venatorio, in conformita'
 alle direttive comunitarie".
   Come osservato da questa ecc.ma Corte con la sentenza n. 289 del 24
 giugno 1993, costituisce  illegittima  interferenza  con  l'autonomia
 regionale  l'esercizio  di  poteri  statali, incidenti su particolari
 aree territoriali, con atti rientranti nella competenza regionale nel
 rispetto del principio di leale  collaborazione.  La  Commissione  di
 Controllo,  nel  caso  di  specie,  si  e'  invece  limitata a negare
 l'esistenza di un potere  di  deroga  in  capo  alla  Regione,  sulla
 semplice  considerazione  che  la caccia al fringuello e' vietata dal
 d.P.C.M.  22 novembre 1993 e solo in via ipotetica  ha  censurato  il
 modo  di  esercizio di tale potere sulla base di argomentazioni prive
 di serio fondamento e chiaramente volte a  rivendicare,  sotto  altro
 profilo,  la  competenza  dello  Stato  in  materia,  apoditticamente
 affermata in via di principio.
   Anche  sotto   quest'ultimo   aspetto   la   determinazione   della
 Commissione  di  controllo e' illegittima perche' non tiene conto che
 il potere di deroga e' gia' stato esercitato  nella  scorsa  stagione
 venatoria e sulla base dei risultati acquisiti si e' potuto accertare
 che  anche  in  relazione  alle  modalita' assunte per il prelievo in
 deroga, la percentuale dei cacciatori che  ha  inteso  effettuare  il
 prelievo del fringuello si e' sensibilmente ridotta, perche' molti di
 coloro  che hanno fatto l'apposita richiesta, non hanno poi praticato
 tale caccia.   Ma quello che piu'  conta  sottolineare  e'  come  sia
 emerso  in  maniera  inequivocabile  che  il prelievo e' avvenuto per
 piccole quantita'.
   Come emerge dal documento istruttorio, allegato alla  deliberazione
 annullata,  sulla  base dell'esperienza dell'anno 1994, e' emerso che
 "il numero dei capi  di  fringuello  abbattuti,  e'  stato  di  circa
 260.000,  e quindi sicuramente compatibile con il concetto di piccola
 quantita'".  Risulta cosi' macroscopicamente errata la previsione  di
 una  quantita'  teorica  di capi abbattibili effettuata dall'I.N.F.S.
 addirittura in 13 milioni di capi. Senza  considerare  che  tutte  le
 cautele e modalita' che condizionano il prelievo hanno comportato una
 tendenza alla riduzione dei cacciatori interessati.
                                P. Q. M.
   Si  conclude perche' venga dichiarato che la determinazione assunta
 dalla Commissione di  controllo  -  Commissariato  di  Governo  nella
 regione  Umbria,  in  epigrafe  indicata e' invasiva della competenza
 regionale in materia di "caccia", ai sensi delle  disposizioni  sopra
 indicate e conseguentemente venga annullata.
     Roma, addi' 12 dicembre 1995
                    Prof. avv. Lorenzo  Migliorini
 96C0002