N. 1 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 3 gennaio 1996

                                 N. 1
   Ricorso  per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il
 3 gennaio 1996 (del Presidente del Consiglio dei Ministri)
 Provincia autonoma di Bolzano - Attivita' di  diritto  internazionale
    delle  regioni  -  Istituzione  di  una  sede  di rappresentanza a
    Bruxelles al fine  di  incontri  e  contatti  con  enti  stranieri
    omologhi   -   Finalizzazione   a   scambi   informativi   e  alla
    conservazione del patrimonio culturale d'origine  -  Instaurazione
    di un rapporto di collaborazione continuativa con un ente estero -
    Elusione   dei  previsti  controlli  governativi  circa  attivita'
    all'estero -  Mancata  preventiva  comunicazione  al  Governo  per
    l'assenso    -    Omessa   espressa   indicazione   di   parametri
    costituzionali   -   Riferimento   alle   sentenze   della   Corte
    costituzionale nn. 179/1987, 472/1992, 204/1993 e 425/1995.
 (Convenzione  del 2 maggio 1995 della Camera di commercio di Bolzano;
    deliberazione del 13 marzo 1995, n. 1113, della giunta provinciale
    di Bolzano.
 (D.P.R. 31 marzo 1994, artt. 2, primo comma, 3 e 4; d.P.R. 24  luglio
    1977, n. 616, art. 4).
(GU n.10 del 6-3-1996 )
                    AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
   Ricorso  del Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e
 difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in  Roma,
 via dei Portoghesi n. 12, contro la Provincia Autonoma di Bolzano, in
 persona  del  presidente  pro-tempore  per  conflitto di attribuzioni
 riguardo alla deliberazione della giunta provinciale 13  marzo  1995,
 n.  1113  ed alla conseguente convenzione con la Camera di commercio,
 industria ed agricoltura di Bolzano per  attivita'  di  consulenza  e
 supporto  tecnico  amministrativo,  stipulata  il  2  maggio  1995 in
 mancanza del preventivo assenso del  Governo  previsto  dall'art.  2,
 comma  primo,  lett.  b)  del  d.P.R.  31  marzo 1994 recante atto di
 indirizzo e di coordinamento in materia di attivita' all'estero delle
 regioni e delle province autonome  e  comunque  in  violazione  della
 competenza dello Stato in materia di politica estera, con riferimento
 all'art.  4 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 ed agli artt. 3 e 4 del
 citato d.P.R.  31 marzo 1994.
   L'esame  della  deliberazione  e  della  convenzione  in   epigrafe
 consente  di mettere in evidenza disposizioni che sono invasive della
 competenza statale ed elusive dei previsti controlli.
   Infatti, nonostante si cerchi di collocare (cfr. primo punto  della
 premessa  della  delibera  della giunta provinciale) l'iniziativa nel
 quadro  delle  attivita'  previste  dall'art.  4  del  citato  d.P.R.
 (rapporti  con  uffici,  organismi  e  istituzioni  comunitarie),  la
 convenzione appare prioritariamente finalizzata a stabilire un fronte
 comune formato dalle province autonome di Trento e Bolzano e il  Land
 Tirolo della Repubblica austriaca, rispetto agli organi comunitari, i
 cui reciproci rapporti non sarebbero in alcun modo riconducibili alle
 attivita'   di  incontro  e  contatto  con  enti  stranieri  omologhi
 finalizzate a scambi informativi sulle rispettive legislazioni o alla
 "conservazione  del  patrimonio  culturale   di   origine"   indicate
 dall'art.  2, comma primo, punto  b), del d.P.R. 31 marzo 1994, quali
 attivita' che le regioni possono legittimamente espletare  in  ambito
 internazionale.
   L'intento  di costituire una sede comune per uno stretto e continuo
 rapporto di collaborazione e per una comune linea politica tra le due
 province  autonome  e  il  Land  Tirolo,  si  evince  dal   reiterato
 riferimento,  in  cinque punti su otto della premessa della delibera,
 al rapporto tra le tre amministrazioni.
   In particolare al punto 3, ove si prevede, testualmente,  una  piu'
 efficace  partecipazione  dei "tre Lander" alla politica comunitaria;
 al punto 4, ove si fa riferimento  ad  un  impegno  comune  dei  "tre
 governi  regionali"  a favorire ogni valida iniziativa per consentire
 un'adeguata presenza a Bruxelles; al punto 6, ove si rileva  che  con
 una  "sede  comune"  le "tre istituzioni" possono seguire, in stretta
 collaborazione tra loro, lo sviluppo della politica  comunitaria;  al
 punto 7, ove si auspica l'apertura di una "finestra economica dei tre
 Lander"  al  punto  9, ove si ribadisce l'intento di pervenire ad una
 sempre piu' stretta collaborazione delle "tre regioni interessate".
   Infine al punto d) dell'art.1 della Convenzione, ove si prevede che
 il  responsabile  del  servizio  di  rappresentanza a Bruxelles e' in
 stretto  e  continuo  rapporto  di  collaborazione  con  i   colleghi
 d'ufficio  di  Trento  e  di  Innsbruck,  allo scopo di creare, in un
 comune sforzo ed impegno, l'immagine di una "regione europea"
   Si ritiene, pertanto, che l'iniziativa della provincia  di  Bolzano
 trascenda  i  limiti - che si applicano anche alle regioni e province
 ad autonomia differenziata, come ha precisato la Corte costituzionale
 nelle sentenze n. 179/1987 e  n.  425/1995  -  posti  dall'art.  4  e
 dall'art.    2,  comma primo, lett. b) del d.P.R. del 31 marzo 1994 e
 violi  il  comma  2  del  gia'  citato  art.  2  che  prescrive,  per
 l'espletamento  delle  attivita'  indicate al punto b), la preventiva
 comunicazione   al   Governo,   con   tempestivita'   e   completezza
 d'informazione,  delle  iniziative  che  si  intendono intraprendere,
 attraverso l'indicazione precisa e dettagliata del loro oggetto e dei
 documenti relativi ad accordi, protocolli,  intese  o  atti  similari
 eventualmente da sottoscrivere.
   La  norma  dispone che il controllo governativo e' finalizzato alla
 verifica  della  conformita'  delle  iniziative  regionali  con   gli
 indirizzi politici generali dello Stato (non solo, quindi, con quelli
 di politica estera) e della riconducibilita' delle stesse nell'ambito
 della competenza regionale.
   La Corte costituzionale ha precisato in piu' occasioni (sentenze n.
 179/1987; n. 472/1992; n. 204/1993 e n. 425/1995) che l'obbligo della
 preventiva comunicazione discende dal principio di leale cooperazione
 tra  Stato  e  Regioni e che sussiste ogni qualvolta queste ultime si
 apprestino ad incontrare organi rappresentativi ed esteri.
   Si  evidenzia,  in  proposito,   che   l'elusione   del   controllo
 governativo  non  riguarda soltanto l'approvazione e la stipula della
 Convenzione in esame, ma viene in un certo senso  istituzionalizzata,
 poiche'   l'iniziativa   e'   volta  ad  instaurare  un  rapporto  di
 collaborazione continuativa con ente estero per la  concertazione  di
 un'azione  comune  da  intraprendere direttamente nei confronti della
 Comunita' europea, attraverso una struttura unitaria.
   Verrebbe, cosi', sottratta al Governo la possibilita' di verificare
 la conformita' delle singole iniziative e dei singoli incontri tra le
 Amministrazioni Provinciali e il Land Tirolo, rispetto agli indirizzi
 di  politica  generale  e  alle   sfere   di   competenza   stabilite
 dall'ordinamento  giuridico italiano, oltre che agli stessi interessi
 nazionali  con  i   quali   l'azione   delle   Province   in   ambito
 internazionale potrebbe finire per confliggere.
   Per  questi  motivi,  il  Presidente del Consiglio dei Ministri, in
 virtu' di  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri  in  data  13
 dicembre  1995,  chiede  che  l'ecc.ma Corte voglia dichiarare lesive
 delle attribuzioni statali e  quindi  nulle  la  deliberazione  e  la
 convenzione oggetto del presente ricorso.
     Roma, addi' 16 dicembre 1995
            L'avvocato dello Stato:  Gaudenzio Pierantozzi
 96C0004