N. 927 ORDINANZA (Atto di promovimento) 11 ottobre 1995

                                N. 927
   Ordinanza  emessa  l'11  ottobre  1995  dal tribunale di Genova nel
 procedimento penale a carico di Ranasinghe Sunil Milroy
 Processo penale - Dibattimento - Giudice che,  quale  componente  del
    tribunale   della   liberta',   ha   concorso   a  pronunciare  un
    provvedimento sulla liberta' personale nei confronti degli  stessi
    imputati  (nella  specie: appello e riesame di ordinanza di misura
    cautelare personale) - Incompatibilita' ad esercitare le  funzioni
    di  giudice  del  dibattimento - Omessa previsione - Disparita' di
    trattamento - Compressione del diritto di  difesa  -  Richiamo  ai
    principi  espressi  dalla  Corte  costituzionale nella sentenza n.
    432/1995.
 (C.P.P. 1988, art. 34, secondo comma).
 (Cost., artt. 3, primo comma, e 24).
(GU n.3 del 17-1-1996 )
                             IL TRIBUNALE
   Ha pronunciato la  seguente  ordinanza  decidendo  sulla  eccezione
 proposta  dalla  difesa  dell'imputato  Ranasinghe  Sunil  Milroy  di
 illegittimita' costituzionale dell'art. 4, secondo comma,  c.p.p.  in
 relazione agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui non prevede che
 non possa partecipare al giudizio dibattimentale il giudice che abbia
 fatto  parte  del  Collegio  del  tribunale  del  riesame, chiamato a
 pronunciarsi  sulla  sussistenza  dei  gravi  indizi   in   sede   di
 impugnazione   del  provvedimento  costitutivo  di  misura  cautelare
 personale.
   Premesso che effettivamente il presidente ed il giudice anziano  di
 questo  collegio  coincidono con quelli che riesaminarono l'ordinanza
 dispositiva nei confronti dell'odierno imputato  della  misura  della
 custodia  cautelare in carcere e che in quella sede (con ordinanza 12
 settembre 1994, confermativa di quella del g.i.p.) fu  specificamente
 ritenuta  la sussistenza dei gravi indizi del reato del quale oggi il
 Banasinghe e' chiamato a rispondere.
                             O s s e r v a
   Che la questione sollevata e'  di  evidente  rilevanza,  in  quanto
 dalla   soluzione   della   stessa   deriva   l'affermazione   ovvero
 l'esclusione di un obbligo di  astensione  di  due  terzi  di  questo
 collegio  ai  sensi dell'art. 1 lett. g) del c.p.p. e di una facolta'
 di ricusazione da parte dell'imputato;
     che, circa la fondatezza della  questione,  recentissimamente  la
 Corte  costituzionale con sent. n. 432 del 15 settembre 1993, mutando
 opinione rispetto a quanto in precedenza affermato,  ha  asserito  la
 sussistenza   della   "possibilita'   che  alcuni  apprezzamenti  sui
 risultati delle indagini preliminari determinino un'anticipazione  di
 giudizio suscettibile di minare l'imparzialita' del giudice", poiche'
 "i gravi indizi di colpevolezza richiesti dall'art. 273, comma primo,
 per l'applicabilita' delle misure cautelari si sostanziano pur sempre
 in  una  serie  di  elementi  probatori  individuati  nelle  indagini
 preliminari  e  idonei  a  fornire  una  consistente  e   ragionevole
 probabilita'   di   colpevolezza  dell'indagato";  al  termine  della
 sentenza in questione la corte ha pure chiarito quali sarebbero  "gli
 effetti  che l'art.   34 mira a prevenire, e cioe' che la valutazione
 conclusiva sulla responsabilita' dell'imputato sia, o possa apparire,
 condizionata dalla cosiddetta forza della  prevenzione,  e  cioe'  da
 quella  naturale  tendenza  a  mantenere  un giudizio gia' assunto in
 altri momenti decisionali dello stesso procedimento";
     che  appare difficile escludere l'applicabilita' di tali principi
 al caso in esame, del tutto analogo a quello oggetto specifico  della
 citata  sentenza  (concernente  il g.i.p. che ha applicato una misura
 cautelare);
     che, pertanto, la prospettata eccezione appare  rilevante  e  non
 manifestamente infondata;
                                P. Q. M.
   Visti  gli  artt. 134 della Costituzione e 1 della legge 9 febbraio
 1948 n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87;
   Dichiara  rilevante  per  la  definizione  del   giudizio   e   non
 manifestamente  infondata la questione di legittimita' costituzionale
 dell'art. 34, comma  secondo,  del  c.p.p.  nei  termini  di  cui  in
 motivazione,  per  contrasto  con gli artt. 3, primo comma e 24 della
 Costituzione;
   Sospende il giudizio in corso;
   Ordina   l'immediata   trasmissione   degli   atti    alla    Corte
 costituzionale  e dispone che la presente ordinanza sia notificata al
 Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata a  cura  della
 cancelleria ai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati.
     Genova, addi' 11 ottobre 1995
                        Il presidente:  Airoldi
 96C0009