N. 928 ORDINANZA (Atto di promovimento) 8 novembre 1995
N. 928 Ordinanza emessa l'8 novembre 1995 dal tribunale di Torino nel procedimento civile vertente tra l'I.N.P.S. e Giordano Marilisa ed altro Lavoro (tutela del) - Lavoratrici madri - Diritto all'indennita' di maternita' a carico dell'INPS - Mancata previsione di detta indennita' a favore delle lavoratrici volontarie in servizio civile - Deteriore trattamento delle lavoratrici in questione rispetto alla generalita' delle altre lavoratrici - Incidenza sul principio di tutela della maternita' ed infanzia nonche' sul diritto alla salute. (Legge 9 febbraio 1979, n. 38, art. 34; legge 26 febbraio 1987, n. 49, art. 31). (Cost., artt. 3, 31 e 32).(GU n.3 del 17-1-1996 )
IL TRIBUNALE ORDINARIO Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile iscritta al n. 433/95 r.g.l. promossa dall'I.N.P.S. rappresentato e difeso dall'avv. Renato Balta e dal dr. proc. Gaetano De Ruvo, appellante, contro Giordano Marilisa rappresentata e difesa dall'avv. Franco Musella del foro di Cuneo, appellata, e nei confronti del Ministero degli Affari Esteri, rappresentato e difeso ex lege dall'Avv.ra dello Stato. Premesso: che Giordano Marilisa, con ricorso depositato il 23 novembre 1991, chiedeva al pretore di Alba, in funzione di giudice del lavoro, di condannare l'INPS a corrisponderle l'indennita' economica di maternita' ex art. 17 legge n. 1204/1971, negatale nella fase amministrativa, invocando, a sostegno della domanda, le disposizioni dell'art. 31, comma secondo, legge n. 49/1987 - Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo - e dell'art. 9 della delibera n. 52 del 10 luglio 1987 del Comitato direzionale della cooperazione allo sviluppo - Ministero degli affari esteri; che l'INPS, con memoria 7 febbraio 1992, si opponeva alla domanda sostenendo che la Giordano, quale volontaria in servizio civile, era iscritta, a carico della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, alle assicurazioni per invalidita', vecchiaia e superstiti nonche' all'assicurazione per le malattie limitatamente alle prestazioni sanitarie, non essendo invece prevista la copertura assicurativa per il rischio-maternita'; che il Ministero degli affari esteri, intervenendo in causa ai sensi dell'art. 107 c.p.c., quale obbligato alla costituzione del rapporto assicurativo previdenziale, eccepiva di avere adempiuto agli obblighi di natura previdenziale e assistenziale esistenti a suo carico, che peraltro riguardavano esclusivamente lo stato di malattia o di impedimento del normale svolgimento delle funzioni relativamente al periodo di durata del contratto del volontario civile; che il pretore di Alba con sentenza in data 8 febbraio-3 marzo 1995 condannava l'INPS a corrispondere alla Giordano la indennita' economica richiesta sulla base della considerazione che il Comitato direzionale per la cooperazione allo sviluppo, con delibera n. 52 del 10 luglio 1987, in attuazione del disposto del secondo comma dell'art. 31 legge 26 febbraio 1987, n. 49, aveva definito i contenuti dei contratti di cooperazione tra i volontari e le organizzazioni contraenti secondo uno schema di contratto che prevedeva l'applicazione della legge di tutela della lavoratrice madre nel caso di gravidanza; che l'INPS, con ricorso a questo Tribunale, sezione lavoro, depositato l'8 giugno 1995 impugnava la decisione pretorile e ne chiedeva la totale riforma obiettando, da un lato, che la disciplina della legge n. 38 del 1979, applicabile al contratto di servizio civile volontario stipulato dalla Giordano con la Comunita' internazionale volontari laici il 27 gennaio 1987 e registrato il 17 febbraio 1987, prevedeva l'assicurazione per le malattie limitatamente alle prestazioni sanitarie e, d'altro lato, che nello stesso senso disponeva la successiva legge del 26 febbraio 1987, n. 49, peraltro ritenuta inapplicabile al caso in esame perche' intervenuta dopo la stipulazione del contratto, dovendosi inoltre considerare irrilevante lo schema di contratto approvato dal Comitato direzionale con delibera n. 52 del 10 luglio 1987; che la Giordano, costituendosi in questo grado con memoria difensiva depositata il 14 ottobre 1995, chiedeva in via principale la reiezione del ricorso dell'INPS, ribadendo la tesi della inadempienza del Ministero degli affari esteri all'obbligo assicurativo scaturente dalla citata delibera del Comitato direzionale e dell'illegittimo diniego dell'INPS alla corresponsione dell'indennita' di malattia prevista dalla legge n. 1204/1971, e in via subordinata, sollevava questione di illegittimita' costituzionale dell'art. 31 legge n. 49 del 26 febbraio 1987 nonche' dell'art. 34 legge n. 38 del 9 febbraio 1979 per violazione degli artt. 31 e 3 della Costituzione; che il Ministero degli affari esteri con memoria 15 luglio 1995 si limitava a chiedere la conferma della sentenza del pretore nella parte in cui riconosceva implicitamente l'estraneita' del Ministero; che all'udienza del 26 ottobre 1995 il difensore dell'INPS eccepiva "il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in virtu' sia dell'art. 18 del contratto sottoscritto il 27 gennaio 1987 sia dell'art. 18 del contratto di cui alla delibera n. 52 del 10 luglio 1987 del comitato direzionale per la cooperazione allo sviluppo"; Vista la sentenza in data odierna con la quale il Tribunale ha respinto l'eccezione di difetto di giurisdizione. Ritenuto: che la Giordano chiede l'indennita' economica di maternita' prevista dall'art. 17 legge n. 1204/1971 per le lavoratrici gestanti che, all'inizio del periodo di astensione obbligatoria, siano disoccupate da non piu' di 60 giorni; che tale indennita' non puo' esserle riconosciuta in base alle disposizioni di legge relative al personale in servizio di volontariato civile perche' ne' la legge 9 febbraio 1979, n. 38 (art. 34) vigente al momento della stipulazione del contratto di lavoro della Giordano, ne' la legge 26 febbraio 1987, n. 49 (art. 31) emanata mentre il contratto di lavoro era in corso, prevedono la copertura assicurativa della maternita' e il conseguente obbligo contributivo; che la domanda della Giordano non puo' essere accolta neppure in forza della clausola n. 14 del "contratto di cooperazione allo sviluppo-volontario in servizio civile" allegato alla delibera n. 52 del 10 luglio 1987 del Comitato direzionale per la cooperazione allo sviluppo, al quale la legge n. 49/1987 (art.31, n. 2) aveva demandato il compito di definire i contenuti del contratto di cooperazione; che, infatti, la generica previsione della clausola secondo cui "in caso di gravidanza si applica la legge di tutela della lavoratrice-madre" non puo' certo essere interpretata come comprensiva del trattamento economico ove si consideri che lo stesso art. 31, n. 2 della legge n. 49/1987 limita espressamente e significativamente l'assicurazione malattia alle prestazioni sanitarie per cui sarebbe irrazionale e incongruo prevedere in caso di gravidanza una prestazione economica esclusa per la malattia; che inoltre la citata delibera n. 52 del comitato direzionale e l'allegato schema di contratto sono atti amministrativi che non possono superare il limite posto dall'art. 31 della legge n. 49/1987, senza contare che la delibera definisce i contenuti del contratto "da sottoscriversi" ed e' successiva alla sottoscrizione del contratto della Giordano che non e' stato poi integrato o modificato in relazione al nuovo schema; che l'esclusione del trattamento economico di maternita' per le volontarie in servizio civile appare in contrasto con i principi generali stabiliti dalla Costituzione all'art. 31 secondo cui "La Repubblica agevola con misure economiche ... la formazione della famiglia ... " e "Protegge la maternita' ..., favorendo gli istituti necessari a tale scopo", configurando un preciso obbligo di speciale e ampia protezione per la funzione famigliare della donna e per la maternita'; che, in adempimento della volonta' del legislatore costituente, l'indennita' di maternita', prevista dalla legge n. 1204 del 30 dicembre 1971 per le lavoratrici subordinate, e' stata estesa alle lavoratrici autonome con la legge 29 dicembre 1987, n. 546 e alle libere professioniste con la legge 11 dicembre 1990, n. 379; che la suddetta esclusione dall'indennita' di cui all'art. 17 n. 1204/1971 pone le "volontarie in servizio civile" in serio pericolo di non potere continuare a sopperire alle permanenti necessita' economiche nell'ultimo periodo di gravidanza e, piu' in generale, fa mancare la tutela a quel valore della maternita' che invece secondo la Costituzione dovrebbe essere adeguatamente protetto dal legislatore; che tale carenza viola altresi' il dettato dell'art. 32 della Costituzione, secondo cui la Repubblica tutela la salute come diritto fondamentale dell'individuo, perche' incide negativamente sul benessere fisico e sull'equilibrio psichico della gestante che, in quanto tale, si trova in una condizione del tutto particolare e delicata; che attesa la tutela che la Costituzione accorda incondizionatamente e indistintamente alla maternita' e considerata la finalita' sociale della indennita' di malattia non si giustifica il diverso e deteriore trattamento delle "volontarie in servizio civile" rispetto alle altre lavoratrici, subordinate, autonome, libere professioniste; che, in ogni caso, le diversita' del rapporto di lavoro delle volontarie in servizio civile non sono certo tali da giustificare una cosi' rilevante differenza di trattamento, specie ove si consideri la delicatezza e l'importanza del problema del trattamento economico in gravidanza; che la disparita' appare ancor piu' irrazionale in riferimento alla peculiare condizione delle lavoratrici in discussione le quali non solo operano nell'ambito di una attivita' che persegue "obiettivi di solidarieta' tra i popoli", favorisce il progresso economico e sociale, tecnico e culturale dei "Paesi in via di sviluppo" e, in generale, ha finalita' altamente sociali e umanitarie (art. 1 e legge n. 38/1979 e art. 1 legge n. 49/1987) ma per di piu' assumono il loro impegno lavorativo "prescindendo da fini di lucro e nella ricerca prioritaria dei valori della solidarieta' e della cooperazione internazionale"; che pertanto appare rilevante ai fini della decisione della presente causa e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3, 31 e 32 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 34 della legge 9 febbraio 1979 n. 38 e dell'art. 31 della legge 26 febbraio 1987, n. 49 nelle parti in cui non prevedono il trattamento economico di maternita' di cui all'art. 17 legge 30 dicembre 1971, n. 1204 a favore delle volontarie in servizio civile.
P. Q. M. Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Ritenuta non manifestamente infondata e rilevante la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 34 della legge 9 febbraio 1979, n. 38 e 31 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, in relazione agli artt. 3, 31 e 32 della Costituzione, per i motivi di cui alla presente ordinanza; Sospende il giudizio e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza venga notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonche' comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Torino, addi' 8 novembre 1995 Il presidente: Gamba 96C0010