N. 931 ORDINANZA (Atto di promovimento) 26 ottobre 1995

                                N. 931
   Ordinanza emessa il 26 ottobre 1995 dalla corte d'appello di Napoli
 sull'istanza di ricusazione proposta da Di Donato Giulio
 Processo  penale  -  Udienza  preliminare  -  Giudice  delle indagini
    preliminari che abbia applicato  una  misura  cautelare  personale
    interdittiva   o   coercitiva   nei  confronti  degli  imputati  -
    Incompatibilita'  ad  esercitare  le  proprie  funzioni  in  detta
    udienza  -  Omessa previsione - Disparita' di trattamento rispetto
    al coimputato dello stesso reato nei cui confronti non  sia  stato
    emesso  alcun provvedimento di misure cautelari nonche' rispetto a
    situazioni analoghe - Compressione del diritto di difesa - Lesione
    della garanzia  costituzionale  di  imparzialita'  del  giudice  -
    Richiamo  alle  sentenze della Corte costituzionale nn.  401/1991,
    439/1993 e 432/1995.
 (C.P.P 1988, art. 34, secondo comma).
 (Cost., artt. 3, 24 e 25).
(GU n.3 del 17-1-1996 )
                        LA  CORTE  DI  APPELLO
   Ha  pronunciato  la  seguente   ordinanza   nel   procedimento   di
 ricusazione  del  giudice  per  l'udienza  preliminare - ufficio IX -
 presso  il  tribunale  di  Napoli,  per  incompatibilita'  ai   sensi
 dell'art.  34,  secondo  comma,  del  c.p.p.  a  partecipare  a detta
 udienza,  avendo  in  precedenza  applicato  una   misura   cautelare
 coercitiva.
                               F a t t o
   Il  procuratore  della  Repubblica  presso  il  tribunale di Napoli
 faceva richiesta di rinvio a giudizio di Di Donato Giulio (+ 20), per
 il reato previsto dagli artt. 110, 81 cpv, 319-321 del c.p.
   Di  Donato   Giulio,   avvisato   della   fissazione   dell'udienza
 preliminare,  depositava  dichiarazione di ricusazione, tempestiva ed
 ammissibile, del g.u.p., per essere  la  stessa  persona  fisica  che
 aveva   gia'   emesso   a  suo  carico,  nello  stesso  procedimento,
 un'ordinanza applicativa della misura  cautelare  della  custodia  in
 carcere   (emessa  peraltro  ritenendo  la  sussistenza  di  esigenze
 cautelari pur essendo egli gia' detenuto a seguito di altra ordinanza
 applicativa di misura cautelare).
   Eccepiva l'incompatibilita' del giudice a  partecipare  all'udienza
 preliminare,  ai sensi dell'art. 34, secondo comma, del c.p.p., quale
 ipotesi  analoga  a  quella  decisa  con  la  sentenza  della   Corte
 costituzionale  n.  432 del   6-15 settembre 1995, dichiarativa della
 incompatibilita' a partecipare al dibattimento  del  giudice  per  le
 indagini   preliminari  che  abbia  applicato  una  misura  cautelare
 personale.
   In via subordinata alla invocata  estensione  dell'incompatibilita'
 al  giudice  per  l'udienza  preliminare,  eccepiva  l'illegittimita'
 costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del c.p.p.,  nella  parte
 in cui non prevede che non possa partecipare all'udienza preliminare,
 il  giudice  per le indagini preliminari che abbia adottato la misura
 della custodia cautelare in carcere nei confronti dell'imputato.
                             D i r i t t o
   Il seguito del  testo  dell'ordinanza  e'  perfettamente  uguale  a
 quello   dell'ordinanza   pubblicata  in  precedenza  (Reg.  ord.  n.
 930/1995).
 96C0013