N. 933 ORDINANZA (Atto di promovimento) 9 novembre 1995
N. 933 Ordinanza emessa il 9 novembre 1995 dal giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Udine nel procedimento penale a carico di Bosello Vittorino ed altri Processo penale - Giudizio abbreviato - Giudice per le indagini preliminari che abbia applicato una misura cautelare personale nei confronti dello stesso imputato - Incompatibilita' ad esercitare le funzioni giudicanti nel suddetto rito speciale - Omessa previsione - Ingiustificata disparita' di trattamento - Compressione del diritto di difesa - Richiamo ai principi espressi dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 432/1995. (C.P.P. 1988, art. 34, secondo comma). (Cost., artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma).(GU n.3 del 17-1-1996 )
IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI Ha pronunciato la seguente ordinanza di rinvio degli atti alla Corte costituzionale. Letti gli atti del procedimento n. 94/0003706 r.g.n.r. nei confronti di: 1) Bosello Vittorino, nato il 7 agosto 1966 a Camposampiero (Padova), residente a Piombino Dese (Livorno), elettivamente domiciliato a Trebaseleghe (Padova), loc. Fossalta, via Cornaiola n. 38 presso i genitori; 2) Garbin Gianfranco, nato il 12 luglio 1944 a Oderzo (Treviso), residente a Treviso, Borgo Venezia n. 23; 3) Bonaldo Maria Carla, nata il 6 febbraio 1945 a Roma, residente a Treviso, Borgo Venezia n. 23, imputati dei reati p. e p. dagli artt. 81 - 648 c.p. ed altri; Premesso in fatto che con istanze tempestivamente (per cio' che concerne Garbin Gianfranco e Bonaldo Maria Carla) depositate rispetto alla notifica del decreto di citazione a giudizio, tutti gli imputati su indicati richiedevano l'abbreviazione del rito ottenendo il consenso del pubblico ministero ex art. 556, secondo comma, del c.p.p. e che, dopo alcuni rinvii, il processo veniva infine chiamato all'udienza camerale del 9 novembre 1995; Premesso altresi' che la scrivente assegnataria del fascicolo gia' aveva adottato ordinanze di custodia cautelare sia nei confronti di Bosello Vittorino (7 marzo 1994) sia di Garbin Gianfranco e Bonaldo Maria Carla (15 marzo 1994), per i medesimi fatti per i quali ora vi e' richiesta e consenso del giudizio abbreviato; Vista l'istanza presentata alla detta udienza dai difensori che chiedono di promuovere giudizio di costituzionalita' sul punto partecipazione al giudizio del g.i.p. che abbia emesso misura cautelare nei confronti dell'imputato, istanza cui il pubblico ministero si opponeva; O s s e r v a La proposta questione di costituzionalita' risulta certamente rilevante attenendo ai requisiti di capacita' del giudice ed influendo, quindi, sulla corretta costituzione del rapporto processuale, la cui inosservanza comporta nullita' assoluta ed insanabile del processo rilevabile d'ufficio ai sensi degli artt. 178, lett. a), e 179, primo comma del c.p.p. Al contempo, peraltro, l'eccezione pare non manifestamente infondata soprattutto in considerazione della piu' recente lettura della norma dell'art. 34, secondo comma, del c.p.p. ad opera di questa Corte (sent. 6/15 settembre 1995, n. 432), dichiarativa dell'illegittimita' costituzionale della citata disposizione laddove non prevedeva l'imcompatibilita' a partecipare al giudizio dibattimentale del giudice per le indagini preliminari che abbia applicato una misura cautelare personale nei confronti dell'imputato. Pure nella fattispecie, infatti, ed anzi in modo ancor piu' accentuato, si rinvengono quegli astratti rischi di natura psicologica connessi ad un condizionamento della decisione nascente dalla c.d. "forza della prevenzione" per l'ovvia necessita' (dettata innanzitutto da ragioni di coerenza) di mantenere il giudizio gia' espresso; e di natura logica essendo giuridicamente dipendenti dalla pregressa valutazione contenutistica dei risultati delle indagini preliminari ai fini dell'adozione della misura cautelare personale, si' da formulare un giudizio prognostico, sia pur allo stato degli atti, in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e alla contestuale non applicabilita' di cause di proscioglimento o di estinzione del reato o della pena ex art. 273 c.p.p. Non vi e' dubbio, infatti, che l'adozione di una cautela personale implichi un'anticipazione di giudizio che assume notevole pregnanza in sede di rito abbreviato, ove gli elementi allora utilizzati sotto l'aspetto indiziario vengono in seguito apprezzati come "prova" a tutti gli effetti (artt. 440, primo comma, e 562, primo comma, del c.p.p.), non potendosi astrattamente escludere che l'adozione della misura sia avvenuta al termine delle indagini preliminari, si' che il giudizio abbreviato diventa, come appunto nel caso, rinnovazione della valutazione sui medesimi dati fattuali. Cio' in apparente contrasto con la ratio dell'art. 34 del c.p.p., qual ridisegnato dai molteplici interventi ampliativi della Corte costituzionale, secondo cui non puo' partecipare al giudizio chiunque abbia gia' espresso una valutazione nel merito del suo oggetto idonea a determinare un "pregiudizio" che possa minare l'imparzialita' della decisione finale, in ossequio ai piu' alti principi posti dagli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, Cost. che impongono un trattamento ugualitario, sereno ed imparziale del giudicando e il pieno rispetto del suo diritto di difesa nell'ambito del c.d. "giusto processo". Rispetto a detti parametri si invoca pertanto il giudizio di costituzionalita' della norma in questione.
P. Q. M. Visti gli artt. 23 e segg. della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante per la definizione del giudizio e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del c.p.p. in relazione agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione nella parte in cui non prevede l'incompatibilita' a svolgere le funzioni di giudice del giudice per le indagini preliminari che abbia adottato una misura cautelare personale nei confronti dell'imputato che abbia successivamente richiesto ed ottenuto di essere giudicato con rito abbreviato; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale con conseguente sospensione del procedimento; Ordina che la presente ordinanza di cui e' stata data lettura in udienza venga notificata a Bosello Gianfranco domiciliato presso il suo difensore; a Garbin Gianfranco presso la sua residenza; all'avv. Lucio Mugavero del foro di Treviso quale difensore del primo, al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonche' comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Udine, addi' 9 novembre 1995 Il giudice: Roja 96C0015