N. 940 ORDINANZA (Atto di promovimento) 9 ottobre 1995

                                N. 940
   Ordinanza  emessa  il  9  ottobre 1995 dal tribunale di Salerno nel
 procedimento penale a carico di Passaro Pasquale ed altri
 Processo penale - Dibattimento - Giudice che,  quale  componente  del
    tribunale   della   liberta',   ha   concorso   a  pronunciare  un
    provvedimento sulla liberta' personale nei confronti degli  stessi
    imputati  (nella  specie: riesame di ordinanza di misura cautelare
    personale) - Incompatibilita' ad esercitare le funzioni di giudice
    del dibattimento - Omessa previsione - Disparita' di trattamento -
    Compressione del diritto di difesa - Richiamo ai principi espressi
    dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 432/1995.
 (C.P.P. 1988, art. 34, primo e secondo comma).
 (Cost., artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma).
(GU n.3 del 17-1-1996 )
                             IL TRIBUNALE
   Ha   pronunciato   la   seguente   ordinanza   sull'incidente    di
 incostituzionalita'  dell'art. 34, secondo comma, c.p.p., nella parte
 in cui non prevede  l'incompatibilita'  a  svolgere  le  funzioni  di
 giudice  del  dibattimento da parte del giudice che abbia composto il
 collegio in funzione di Tribunale del  riesame  delle  ordinanze  che
 disponevano  una  misura  coercitiva  nei  confronti  degli indagati,
 successivamente citati a giudizio; sentiti i  difensori  della  parti
 private e il p.m. che congiuntamente hanno prospettato l'incidente.
                             O s s e r v a
   Con  decreto  del  2  dicembre  1994  del  g.i.p.  del tribunale di
 Salerno, Passaro Pasquale ed altri venti indagati venivano  citati  a
 giudizio per rispondere del reato di cui agli artt. 81, capoverso 61,
 n.  2,  110  e  479  cp. ed altri fatti commessi in Salerno fino al 5
 novembre 1993.
   In precedenza, questa stessa sezione  del  tribunale  composta  dai
 sig.  dott.  Vitiello  Francesco;  dott.ssa  Vitagliano  Francesca  e
 dott.ssa D'Avino Giancarla si era pronunziata in data 19 maggio  1994
 sulla  istanza di riesame proposta nell'interesse di Passaro Pasquale
 e Corniola  Gaspare  avverso  l'ordinanza  applicativa  della  misura
 cautelare  degli  arresti  domiciliari loro imposta con ordinanza del
 g.i.p. in sede del 28 aprile 1994.
   In  tale sede, questo tribunale rigetto' l'impugnazione confermando
 l'ordinanza coercitiva ritenendo la sussistenza dei  gravi  indizi  e
 delle esigenze cautelari.
   Cio'  posto  e  passando  all'esame della questione di legittimita'
 costituzionale essa e' innanzitutto rilevante sul giudizio  in  corso
 in  quanto  in  caso  di fondatezza della stessa, due dei giudici che
 compongono l'odierno Collegio, risulterebbero incompatibili.
   Ma la questione e' anche non manifestamente infondata.
   Sussistono in vero seri dubbi sul contrasto tra l'art. 34, primo  e
 secondo comma c.p.p. e gli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma,
 della Costituzione, laddove non prevedono che non puo' partecipare al
 giudizio  il  giudice  che abbia proceduto al riesame delle ordinanze
 che dispongono una misura coercitiva ai sensi  dell'art.  309  c.p.p.
 nei confronti dell'indagato successivamente citato a giudizio.
   Non  ignora il Collegio che la Corte costituzionale con sentenza n.
 502/1991 ebbe a dichiarare non  fondata  la  medesima  questione  con
 riferimento  agli  artt.  76  e  25 della Costituzione sulla base del
 rilievo che l'incompatibilita' sarebbe limitata  tassativamente  alla
 partecipazione ad un precedente grado di giudizio e tale non potrebbe
 definirsi  la  fase  processuale  svolta  innanzi  al tribunale della
 liberta' cio' anche perche'  l'oggetto  del  giudizio  incidentale  a
 quello   del  giudizio  di  merito  sarebbe  sostanzialmente  diverso
 implicando il primo, con  cognizione  parziale  ed  allo  stato,  una
 pronunzia  sulla  mera  cautela  processuale,  il secondo un giudizio
 sull'intera vicenza sostanziale e con cognizione estesa su  tutto  il
 rapporto processuale.
   Va  pero',  osservato  che  la  stessa  Corte  costituzionale,  con
 sentenza n. 432/1995 del 15 settembre 1995 ha  radicalmente  innovato
 il  quadro  preesistente  dichiarando  l'illegittimita' dell'art. 34,
 comma secondo, c.p.p. nella parte in cui non prevede  che  non  possa
 partecipare  al giudizio dibattimentale il g.i.p. che abbia applicato
 una misura cautelare personale nei confronti dell'imputato.
   Orbene, la motivazione di detta ultima pronuncia  afferma  principi
 che sembrano rilevabili anche al caso di specie.
   In  vero,  il  tribunale del riesame, ai sensi dell'art. 309, comma
 nono e, peraltro per costante giurisprudenza di legittimita',  ha  la
 stessa  piena  cognizione  del giudice che ha emesso il provvedimento
 impugnato svolgendo sia una attivita' di controllo dello in  tema  di
 legittimita'  e  di  merito, sia addirittura una funzione integrativa
 della motivazione eventualmente lacunosa.
   Pertanto, come evidenziato dalla stessa Corte costituzionale, nella
 sentenza n. 432/1995, citata, il controllo  sulla  sussistenza  della
 gravita'  degli indizi postula il giudizio che, pur senza raggiungere
 il  grado  di  certezza  richiesta  per  la  condanna,  e'  di  altra
 probabilita'  dell'esistenza  del  reato  e della sua attribuibilita'
 all'indagato.
   Di piu', alla luce delle innovazioni di cui alla legge n. 332/1995,
 il  giudice  del  riesame  e'  tenuto,  altresi',  ad  esprimere  una
 valutazione  non solo circa l'esistenza di condizioni legittimanti il
 proscioglimento ex art. 273, secondo  comma  c.p.p.  in  ordine  alla
 possibilita'   di   ottenere   con   la   sentenza  le'a  sospensione
 condizionale della esecuzione della pena.
   Tale essendo in sintesi le valutazioni che il tribunale del riesame
 deve  compiere  allorquando  controlla  una  misura cautelare si deve
 riconoscere che  detta  attivita'  comporta  la  formulazione  di  un
 giudizio  non  di  mera  legittimita' ma di merito sulla colpevolezza
 dell'imputato.
   Di conseguenza, si delinea il contrasto  denunciato  con  l'art.  3
 della  Costituzione, attesa la evidente disparita' tra l'imputato che
 viene giudicato dai giudici che non si sono pronunciati positivamente
 sulla esistenza di un grave quadro indiziario legittimante l'adozione
 di  un  provvedimento  cautelare  e  l'imputato  che,  invece,  viene
 giudicato  da giudici che tale valutazione abbiano gia' positivamente
 espresso.
   Si profila, altresi', il contrasto con l'art. 24 della Costituzione
 per la violazione del diritto di  difesa  in  quanto  la  valutazione
 conclusiva   sulla   responsabilita'  dell'imputato  potrebbe  essere
 pregiudicata dalla c.d. forza della prevenzione e, cioe',  da  quella
 naturale  tendenza  a  mantenere  un  giudizio  gia'  espresso  o  un
 atteggiamento gia' assunto in altro momento decisionale dello  stesso
 procedimento.
                                 P. Q. M
   Dichiara  rilevante  e non manifestamente infondata, per violazione
 degli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della  Costituzione,
 la  questione  di  legittimita'  costituzionale dell'art. 34, primo e
 secondo comma, del c.p.;
   Sospende  il  giudizio  in  corso  ed  ordina  che  a  cura   della
 cancelleria, si trasmettano gli atti alla Corte costituzionale;
   Dispone,  altresi',  che  la  presente ordinanza, letta in pubblica
 udienza venga tramessa al Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e
 comunicato  al  Presidente  della Camera dei deputati e al Presidente
 del Senato della Repubblica.
     Salerno, addi' 9 ottobre 1995
                       Il presidente:  Vitiello
 I giudici: Vitagliano - Pellegrino
 96C0022