N. 944 ORDINANZA (Atto di promovimento) 10 1994- 29 dicembre 1995

                                N. 944
  Ordinanza   emessa   il  10  dicembre  1994  (pervenuta  alla  Corte
 costituzionale il 29 dicembre 1995) dalla commissione  tributaria  di
 secondo  grado  di  Cagliari  sul ricorso proposto da Porcu Giampaolo
 contro l'Ufficio ii.dd. di Cagliari
 Imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.Pe.F.) - Rimborsi  per
    crediti   d'imposta  -  Mancata  previsione  di  limiti  temporali
    nell'emissione degli ordinativi di pagamento ove  non  si  proceda
    con  programmi  automatizzati  -  Disparita'  di  trattamento  dei
    contribuenti a seconda delle modalita'  di  rimborso  -  Deteriore
    trattamento  dei  creditori  di  rimborsi  I.R.Pe.F.   rispetto ai
    creditori di rimborsi IVA (per i quali e' fissato  il  termine  di
    tre  mesi  dalla  scadenza  del  termine  di  presentazione  della
    dichiarazione)  -  Omessa  espressa  indicazione   del   parametro
    costituzionale.
 (D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 42-bis).
(GU n.4 del 24-1-1996 )
            LA  COMMISSIONE  TRIBUTARIA  DI  SECONDO  GRADO
   Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  nell'appello proposto dal
 dott. Gianpaolo Porcu avverso la decisione emessa  dalla  commissione
 tributaria  di primo grado, sez. 2a, il 25 giugno 1990 con il n. 1859
 depositata il 9 luglio 1990.
           Fatto  e  svolgimento  del  rapporto  contenzioso
   Con ricorsi nn. 3366/1989 e 2180/1990 il dott. Giampaolo Porcu nato
 il 20 agosto 1937 a Chiavenna (SO)  e  domiciliato  in  Cagliari  via
 Foscolo  n.  22, impugnava il silenzio-rifiuto dell'a.f. al pagamento
 dei crediti d'imposta per IRPEF pagata  in  eccedenza  per  gli  anni
 1984,  1985,  1987, 1988 rispettivamente di L. 2.219.000, 12.538.000,
 2.658.00  e  31.642.000  richiedendone  il  pagamento  con   condanna
 dell'a.f.
   L'ufficio  eccepiva il pagamento gia' disposto per l'anno 1984, sia
 pure reincamerato dall'Erario per  il  mutamento  del  domicilio  del
 contribuente;  confermava  il  ritardo nella liquidazione dei crediti
 d'imposta per l'anno 1985 effettuata con procedura tradizionale e non
 automatizzata ed, infine, dichiarava l'impossibilita'  ad  effettuare
 le  liquidazioni  per  gli  anni  1987 e 1988 essendo allora in corso
 quelle relative alle dichiarazioni presentate nel 1987 (base 1986).
   La commissione tributaria di primo grado, in parziale  accoglimento
 dei  ricorsi  presentati dal dott. Giampaolo Porcu, con decisione del
 25 giugno 1990 n. 1859 depositata il 9 luglio 1990  e  comunicata  al
 contribuente  il  13 luglio 1990 con racc. n. 4104, condannava l'a.f.
 al pagamento in favore del dott. Giampaolo  Porcu  dei  soli  crediti
 d'imposta relativi agli anni 1984 e 1985 sostenendo che la c.t. possa
 condannare  l'a.f. al pagamento delle somme di cui abbia accertato la
 sussistenza del credito del contribuente e  che,  nella  fattispecie,
 tale  accertamento  risultasse  limitatamente  agli anni 1984 e 1985;
 che,   pertanto,   non   potendo   la   c.t.   sostituirsi   all'a.f.
 nell'accertamento  dei crediti di imposta - atto proprio dell'a.f. -,
 non  possa  condannare  la  stessa  al  pagamento  dei  crediti   non
 accertati.
   Appellava  tale decisione il dott. Giampaolo Porcu chiedendo che la
 commissione tributaria di secondo grado sancisse il diritto a tutti i
 rimborsi  richiesti  e  di  ottenerli  ad  opera  degli  organi   del
 contenzioso ex artt. 20 e 38 del d.P.R. n. 602/1973.
   Alcuna memoria risulta presentata dall'ufficio.
   All'odierno  dibattimento le parti hanno insistito sulle rispettive
 posizioni ed il dott. Porcu ha altresi'  sollevato  la  questione  di
 illegittimita' costituzionale dell'art. 42-bis del d.P.R. n. 602/1973
 laddove non prevede termini per i rimborsi dei crediti IRPEF.
                      Questa  commissione  osserva
   Il  silenzio della p.a. in ordine all'istanza di rimborso ha natura
 provvedimentale (v. Glendi; L'oggetto  del  processo  tributario;  F.
 Maffezzoni,    La    giurisdizione   tributaria   nell'ambito   della
 giurisdizione amministrativa; Russo,  Rilevanza  del  silenzio  della
 p.a.  nell'ambito  del  contenzioso tributario. In questo senso Cass.
 civ., SS.UU. 16 gennaio 1968 n. 210; Cass. civ.  28  aprile  1988  n.
 3197).
   Tale  natura  di  provvedimento  ben  si  concilia con la struttura
 impugnatoria del processo  tributario  e  rende  omogenea  la  tutela
 giurisdizionale  apprestata  a favore del contribuente (altrimenti si
 dovrebbe configurare un'ipotesi  di  azione  di  accertamento  di  un
 diritto al rimborso - di cui il silenzio costituirebbe un presupposto
 di   mero  fatto  -  a  fronte  di  un  sistema  di  impugnazione  di
 provvedimenti predeterminati dalla legge).
   La  decorrenza  del  termine legale (gg. 90) dilatorio, consente al
 contribuente di evitare di proporre una formale diffida all'a.f., non
 potendosi, nella specie, parlare di costituzione in mora:  si  tratta
 solamente di offrire alla p.a. uno spatium deliberandi entro il quale
 provvedere  in  modo  positivo; l'inerzia, protrattasi per tutto quel
 tempo, assume il valore legale tipico di provvedimento di diniego  e,
 come  tale,  e'  suscettibile  di  impugnazione  (c.f.r.    Relazione
 ministeriale  sul  d.P.R.  n.  731/1981,  ove  si  afferma   che   la
 disposizione mira da un lato ad aprire al contribuente l'accesso alla
 giustizia  tributaria  senza dover sottostare all'onere aggiuntivo di
 formulare una diffida ............).
   Qualora poi dovesse essere  successivamente  emanato  un  esplicito
 provvedimento  di  diniego,  questo  avrebbe esclusivamente valore di
 atto confermativo del precedente e  non  graverebbe  il  contribuente
 dell'onere   di   una   nuova   impugnazione.   Preliminarmente  deve
 evidenziarsi che l'art. 38-bis d.P.R.  n.  633/1972,  in  materia  di
 rimborsi  I.V.A.,  prevede  tempi e termini per il rimborso di quanto
 versato in eccedenza (sono eseguiti entro tre mesi dalla scadenza del
 termine di presentazione della dichiarazione)  mentre  l'art.  36-bis
 d.P.R.  n.  600/1973  prevede - solo per le procedure automatizzate -
 che  gli  uffici  delle  imposte  procedano,  entro  il  31  dicembre
 dell'anno  successivo  a quello di presentazione della dichiarazione,
 alla liquidazione  delle  imposte  dovute  nonche'  ad  effettuare  i
 rimborsi.  Per  le  procedure  non automatizzate invece l'art. 42-bis
 d.P.R. n. 602/1973 detta: "entro l'anno solare successivo  alla  data
 di  scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei
 redditi, gli uffici delle imposte provvedono mediante  formazione  di
 liste  ...  il centro informativo della Direzione generale ii.dd. ...
 predispone gli  elenchi  di  rimborso"  (entro  quale  termine?)  "la
 Direzione  generale  ii.dd.,  in  base  a decreto del Ministero delle
 finanze emette, ... ordinativi ... di pagamento" (il tutto  senza  la
 previsione di tempi e termini).
   Ad oggi l'a.f. non ha determinato l'an ed il quantum debeaturÂș
   La  materia  tributaria e' regolata, in genere, da norme vincolanti
 nei confronti della p.a. la quale  non  e'  munita  di  alcun  potere
 discrezionale  e, pertanto ci si chiede se (e perche'), in materia di
 recupero crediti I.R.Pe.F.,  abbia  poteri  che  non  potrebbero  non
 essere   qualificati   discrezionali   in  ordine  all'interesse  del
 contribuente al recupero dei crediti.
   Il vigente sistema giuridico  deve  attuare  la  par  condicio  dei
 contribuenti che debbono godere di uguale tutela costituzionale e, di
 conseguenza, la legge non puo' dare ai rimborsi I.R.Pe.F. una valenza
 diversa  da  quella  riservata  al  rimborso  I.V.A. negando adeguata
 tutela  qualora  l'a.f.  non  proceda  ai  rimborsi   con   programmi
 automatizzati.
   La   diversita'   dell'imposta   (I.V.A.,  I.R.Pe.F.)  e'  tale  da
 ingenerare  diversita'  di  previsioni  normative  nella  fase  della
 percezione e non nella fase dei rimborsi nella quale fase non possono
 tollerarsi modalita' diversificate.
   Il  mancato  pagamento  (Cass.  civ.  SS.UU. in materia di rimborsi
 I.V.A. 30 luglio 1990 n. 7638 ma la tesi e' sostenibile anche  per  i
 rimborsi  I.R.Pe.F.)  configura un inadempimento su cui il giudice e'
 chiamato a pronunciarsi senza entrare nel merito di alcun rapporto di
 natura tributaria (potendo l'Amministrazione  rientrare  in  possesso
 della  somma  che,  dai suoi accertamenti, apparisse illegittimamente
 rimborsata. La scadenza del termine comporta la  mora  del  debitore,
 tant'e'  vero  che  e'  previsto l'obbligo di corrispondere interessi
 sulle somme rimborsate.
   L'iter burocratico di liquidazione non  puo'  interferire  su  tale
 procedura  di  rimborso, tanto e' vero che, ove l'ufficio ritenga che
 le somme siano state indebitamente rimborsate, l'art.  38-bis,  comma
 quarto,  d.P.R.  n.  633/1972  prevede  l'emissione  di  un avviso di
 rettifica o di accertamento: non si  e'  verificata,  dunque,  alcuna
 preclusione  per  l'azione di controllo della p.a. come invece rileva
 l'ufficio   facendo   perno   sulla    difficolta'    di    procedere
 all'appuramento  delle  poste  contabili iscritte dal dichiarante; la
 lettera della legge invece  (art.  38-bis,  comma  quarto,  cit.)  fa
 riferimento  ad  una diversa sistemazione temporale dell'attivita' di
 controllo: "Se successivamente al rimborso ..." Puo' essere, inoltre,
 utilmente citata quella giurisprudenza  della  Cassazione  (SS.UU.  8
 giugno  1985 n. 3451; 13 luglio 1979 n.  4071; 2 giugno 1978 n. 2762;
 Cons. St. 7 aprile 1981, n.  2),  che  esclude  la  fondatezza  delle
 argomentazioni  addotte  dalla  p.a.  per  giustificare  la  lentezza
 nell'emissione degli ordinativi di spesa:  il rispetto delle leggi di
 contabilita' pubblica non puo' costituire un  legittimo  ostacolo  al
 saoddisfacimento del diritto del privato cittadino.
   Pertanto  in  via  preliminare  dev'essere  valutata  la fondatezza
 dell'eccezione di  incostituzionalita'  dell'art.  42-bis  d.P.R.  n.
 602/1973  in  relazione agli artt. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 e 38-bis
 d.P.R. n. 633/1972 nei limiti in cui manchi la  previsione  temporale
 per  i  rimborsi dei crediti I.R.Pe.F. per i quali non si proceda con
 programmi  automatizzati;  il  relativo  accertamento  si  pone  come
 questione pregiudiziale alla decisione della presente controversia.
                                P. Q. M.
   La  commissione  visto  l'art.  23  ella  legge  11 mazo 1953 n. 87
 dichiara non manifestamente infondata la  questione  di  legittimita'
 costituzionale  dell'art.  42-bis  del d.P.R. n. 602/1973 laddove non
 preveda termini per i rimborsi dei crediti I.R.Pe.F.;
   Sospende il giudizio in corso e  dispone  l'immediata  trasmissione
 degli atti alla Corte costituzionale per la relativa decisione;
   Ordina  che  a  cura  della  cancelleria  la presente ordinanza sia
 notificata alle parti in causa ed al  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri  e  sia comunicato al Presidente del Senato della Repubblica
 ed al Presidente della Camera dei deputati.
     Cagliari, addi' 10 dicembre 1994
                        Il presidente:  Angioni
 96C0026