N. 949 ORDINANZA (Atto di promovimento) 30 ottobre 1995
N. 949 Ordinanza emessa il 30 ottobre 1995 dal pretore di Milano nel procedimento penale a carico di Saltini Alfonso Processo penale - Assoluta impossibilita' per l'imputato, a causa di malattia fisica irreversibile, di comparire in udienza - Mancata previsione della sospensione del dibattimento - Impossibilita' per il giudice di assumere prove e di adottare in esito sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere come, invece, previsto per l'ipotesi analoga di infermita' mentale dell'imputato - Effetti pregiudizievoli anche per la parte civile regolarmente costituita nel giudizio - Lesione del principio di obbligatorieta' dell'azione penale. (C.P.P. 1988, artt. 486, 477, 70 e 71). (Cost., artt. 3 e 112).(GU n.4 del 24-1-1996 )
Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale contro Saltini Alfonso. Premesso in fatto che l'imputato, nato nel 1907, tratto a giudizio con decreto di citazione del p.m. ex art. 555 ritualmente notificatogli, non e' comparso ne' all'udienza originariamente fissata per il dibattimento, ne' a quelle successive, adducendo tramite il difensore e documentando con certificato medico, di essere nell'assoluta impossibilita' di comparire per ragioni di salute; che, persistendo dubbi sull'effettiva gravita' dello stato morboso il pretore alla scorsa udienza disponeva perizia sulle condizioni fisiche dell'imputato; che ai quesiti postigli il perito medico-legale dott. Roberto Rossetti ha risposto con le conclusioni che di seguito si riportano: "Saltini Alfonso e' affetto da grave cardiomiopatia dilatativa con iniziale insufficienza mitro-aortica in labile compenso di circolo in portatore di peace maker; le attuale condizioni dello stesso non consentono che possa essere in grado di presenziare a seduta in aula del palazzo di giustizia ancorche' assistito da personale specializzato (medico e infermieristico, N.d.E.); tale condizione, essendo irreversibile e evolutiva, consente di ritenere che nel futuro il medesimo non possa presenziare in aula". In diritto il pretore osserva che nella fattispecie si profila una situazione paradossale, in cui il dibattimento non potra' mai essere aperto ne' tanto meno definito con sentenza, in quanto le condizioni fisiche dell'imputato non consentiranno di dichiararne la contumacia ne' oggi, ne' mai, ma d'altro canto il giudice non puo' ne' sospendere il giudizio, ne' restituire gli atti al p.m., ne' procedere ad alcuna attivita' dibattimentale, ed e' puro tenuto - per la generale previsione del codice vigente - a fissare udienza di proseguimento a data fissa; che anche l'avvenuta costituzione di parte civile appare priva di qualunque possibile esito e alternativa; che tale situazione di "stallo" processule appare del tutto anomale e irragionevole, in quanto sacrifica in toto sia il principio dell'obbligatorieta' dell'azione penale, sia quello di eguaglianza, sotto l'aspetto della diversa (e ad avviso del giudicante piu' equilibrata) soluzione data al caso affine dell'imputato affetto da vizio di mente che non ne consenta la cosciente partecipazione al processo, in cui e' consentita, invece, una limitata, ma non secondaria, assunzione delle prove ex art. 70, comma secondo, c.p.p. con decisione all'esito se favorevole all'imputato.
P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge n. 87 del 1953, solleva s'ufficio questione di legittimita' costituzionale, rilevante e non manifestamente infondata, degli artt. 486, 477, 70 e 71 del c.p.p. nella parte in cui non prevedono la sospensione del dibattimento in caso di imputato permanentemente impossibilitato in modo assoluto a comparire per legittimo impedimento dovuto a malattia irreversibile, la possibilita' di assumere prove alle condizioni dell'art. 70, comma secondo, la possibilita' di adottare in esito sentenza di proscioglimento e di non doversi procedere e l'inapplicabilita' dell'art. 75, comma terzo, del c.p.p. quanto alla parte civile; in relazione agli artt. 3 e 112 della Costituzione; Sospende il giudizio e dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone che la cancelleria provveda alle comuniazioni e notificazioni prescritte. Cosi' deciso in Milano, il giorno 30 ottobre 1995 Il pretore: Punzo 96C0031