N. 949 ORDINANZA (Atto di promovimento) 30 ottobre 1995

                                N. 949
   Ordinanza  emessa  il  30  ottobre  1995  dal pretore di Milano nel
 procedimento penale a carico di Saltini Alfonso
 Processo penale - Assoluta impossibilita' per l'imputato, a causa  di
    malattia  fisica  irreversibile, di comparire in udienza - Mancata
    previsione della sospensione del dibattimento - Impossibilita' per
    il giudice di assumere prove e di adottare in  esito  sentenza  di
    proscioglimento  o di non luogo a procedere come, invece, previsto
    per  l'ipotesi  analoga  di  infermita'  mentale  dell'imputato  -
    Effetti  pregiudizievoli  anche  per  la parte civile regolarmente
    costituita nel giudizio - Lesione del principio di obbligatorieta'
    dell'azione penale.
 (C.P.P. 1988, artt. 486, 477, 70 e 71).
 (Cost., artt. 3 e 112).
(GU n.4 del 24-1-1996 )
   Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale contro
 Saltini Alfonso.
   Premesso in fatto che l'imputato, nato nel 1907, tratto a  giudizio
 con   decreto   di   citazione  del  p.m.  ex  art.  555  ritualmente
 notificatogli,  non  e'  comparso  ne'  all'udienza   originariamente
 fissata  per  il  dibattimento,  ne'  a  quelle successive, adducendo
 tramite il difensore e documentando con certificato medico, di essere
 nell'assoluta impossibilita' di comparire per ragioni di salute; che,
 persistendo dubbi sull'effettiva  gravita'  dello  stato  morboso  il
 pretore  alla  scorsa  udienza  disponeva  perizia  sulle  condizioni
 fisiche  dell'imputato;   che   ai   quesiti   postigli   il   perito
 medico-legale  dott.  Roberto Rossetti ha risposto con le conclusioni
 che di seguito si riportano: "Saltini Alfonso  e'  affetto  da  grave
 cardiomiopatia dilatativa con iniziale insufficienza mitro-aortica in
 labile  compenso  di  circolo in portatore di peace maker; le attuale
 condizioni dello stesso non consentono che possa essere in  grado  di
 presenziare  a  seduta  in  aula  del  palazzo di giustizia ancorche'
 assistito  da  personale  specializzato  (medico  e  infermieristico,
 N.d.E.); tale condizione, essendo irreversibile e evolutiva, consente
 di  ritenere  che  nel  futuro  il  medesimo non possa presenziare in
 aula".
   In diritto il pretore osserva che nella fattispecie si profila  una
 situazione  paradossale, in cui il dibattimento non potra' mai essere
 aperto ne' tanto meno definito con sentenza, in quanto le  condizioni
 fisiche  dell'imputato non consentiranno di dichiararne la contumacia
 ne' oggi,  ne'  mai,  ma  d'altro  canto  il  giudice  non  puo'  ne'
 sospendere  il  giudizio,  ne'  restituire  gli  atti  al  p.m.,  ne'
 procedere ad alcuna attivita' dibattimentale, ed e' puro tenuto - per
 la generale previsione del codice vigente  -  a  fissare  udienza  di
 proseguimento  a  data  fissa;  che  anche l'avvenuta costituzione di
 parte civile appare priva di qualunque possibile esito e alternativa;
 che tale situazione di "stallo" processule appare del tutto anomale e
 irragionevole,  in  quanto  sacrifica  in  toto  sia   il   principio
 dell'obbligatorieta'  dell'azione  penale, sia quello di eguaglianza,
 sotto l'aspetto della  diversa  (e  ad  avviso  del  giudicante  piu'
 equilibrata)  soluzione  data al caso affine dell'imputato affetto da
 vizio  di  mente  che  non ne consenta la cosciente partecipazione al
 processo,  in  cui  e'  consentita,  invece,  una  limitata,  ma  non
 secondaria,  assunzione delle prove ex art. 70, comma secondo, c.p.p.
 con decisione all'esito se favorevole all'imputato.
                                P. Q. M.
   Visto l'art. 23 della legge  n.  87  del  1953,  solleva  s'ufficio
 questione   di   legittimita'   costituzionale,   rilevante   e   non
 manifestamente infondata, degli artt. 486, 477, 70 e  71  del  c.p.p.
 nella  parte  in cui non prevedono la sospensione del dibattimento in
 caso di imputato permanentemente impossibilitato in modo  assoluto  a
 comparire  per legittimo impedimento dovuto a malattia irreversibile,
 la possibilita' di assumere prove alle condizioni dell'art. 70, comma
 secondo,  la  possibilita'  di  adottare   in   esito   sentenza   di
 proscioglimento  e  di  non  doversi  procedere  e l'inapplicabilita'
 dell'art. 75, comma terzo, del c.p.p. quanto alla  parte  civile;  in
 relazione agli artt. 3 e 112 della Costituzione;
   Sospende  il  giudizio  e  dispone  la trasmissione degli atti alla
 Corte costituzionale;
   Dispone  che  la   cancelleria   provveda   alle   comuniazioni   e
 notificazioni prescritte.
   Cosi' deciso in Milano, il giorno 30 ottobre 1995
                          Il pretore:  Punzo
 96C0031