N. 4 ORDINANZA (Atto di promovimento) 10 novembre 1995

                                 N. 4
   Ordinanza emessa il 10 novembre 1995 dal tribunale  di  Verona  nel
 procedimento penale a carico di Zonato Umberto
 Processo  penale  -  Dibattimento - Giudice che, quale componente del
    tribunale  della  liberta',   ha   concorso   a   pronunciare   un
    provvedimento  sulla liberta' personale nei confronti degli stessi
    imputati (nella specie: riesame di ordinanza di  misura  cautelare
    personale) - Incompatibilita' ad esercitare le funzioni di giudice
    del dibattimento - Omessa previsione - Disparita' di trattamento -
    Compressione del diritto di difesa - Richiamo ai principi espressi
    dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 432/1995.
 (C.P.P. 1988, art. 34, secondo comma).
 (Cost., artt. 3 e 24).
(GU n.5 del 31-1-1996 )
                             IL TRIBUNALE
   Ha  pronunciato  la  seguente ordinanza in ordine alla questione di
 legittimita' costituzionale sollevata dalla difesa dell'imputato;
   Ritenuto  che,  in  base   ai   principi   espressi   dalla   Corte
 costituzionale  nella  sentenza  n. 432/1995, potrebbe ravvisarsi una
 ipotesi di incompatibilita' a svolgere le  funzioni  di  giudice  del
 dibattimento  per  il  giudice  che,  come  componente del cosiddetto
 Tribunale della liberta', abbia partecipato alla procedura di riesame
 del provvedimento applicativo di una misura cautelare  personale  nei
 confronti dell'imputato;
   Considerato  in  particolare che, alla stregua delle argomentazioni
 svolte  dalla  Corte  costituzionale  nel  paragrafo   n.   5   della
 motivazione   della   sentenza   summenzionata,  la  valutazione  del
 Tribunale adito ai sensi dell'art. 309 c.p.p. sui  "gravi  indizi  di
 colpevolezza"  non  appare  diversa  dalla  valutazione  compiuta nel
 medesimo oggetto dal  giudice  per  la  indagini  prelimiari  che  ha
 adottato la misura cautelare;
   Rilevato  che  la questione e' rilevante poiche' uno dei componenti
 dell'odierno collegio ha fatto parte del tribunale che riesamino'  il
 provvedimento  con  cui  e'  stata  applicata  la  misura cautelare e
 perche'  nel  caso   in   cui   fosse   dichiarata   in   parte   qua
 l'incostituzionalita'  dell'art. 34 c.p.p., sarebbe configurabile una
 causa di astensione obbligatoria da parte del giudice;
                               P. Q. M.
   Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87;
   Dichiara  non  manifestamente  infondata,  nei  limiti  di  cui  in
 motivazione,  la  questione  di legittimita' costituzionale dell'art.
 34, comma secondo, sollevata in relazione agli artt.  3  e  24  della
 Costituzione;
   Dispone    l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
 costituzionale;
   Sospende il giudizio in corso;
   Ordina che la presente ordinanza sia notificata al  Presidente  del
 Consiglio  dei  ministri  e comunicata ai Presidenti delle due Camere
 del Parlamento;
   Fissa per la prosecuzione l'udienza del 22 marzo 1996.
     Verona, addi' 10 novembre 1995
                         Il presidente: RESTA
 96C0043