N. 4 ORDINANZA (Atto di promovimento) 10 novembre 1995
N. 4 Ordinanza emessa il 10 novembre 1995 dal tribunale di Verona nel procedimento penale a carico di Zonato Umberto Processo penale - Dibattimento - Giudice che, quale componente del tribunale della liberta', ha concorso a pronunciare un provvedimento sulla liberta' personale nei confronti degli stessi imputati (nella specie: riesame di ordinanza di misura cautelare personale) - Incompatibilita' ad esercitare le funzioni di giudice del dibattimento - Omessa previsione - Disparita' di trattamento - Compressione del diritto di difesa - Richiamo ai principi espressi dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 432/1995. (C.P.P. 1988, art. 34, secondo comma). (Cost., artt. 3 e 24).(GU n.5 del 31-1-1996 )
IL TRIBUNALE Ha pronunciato la seguente ordinanza in ordine alla questione di legittimita' costituzionale sollevata dalla difesa dell'imputato; Ritenuto che, in base ai principi espressi dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 432/1995, potrebbe ravvisarsi una ipotesi di incompatibilita' a svolgere le funzioni di giudice del dibattimento per il giudice che, come componente del cosiddetto Tribunale della liberta', abbia partecipato alla procedura di riesame del provvedimento applicativo di una misura cautelare personale nei confronti dell'imputato; Considerato in particolare che, alla stregua delle argomentazioni svolte dalla Corte costituzionale nel paragrafo n. 5 della motivazione della sentenza summenzionata, la valutazione del Tribunale adito ai sensi dell'art. 309 c.p.p. sui "gravi indizi di colpevolezza" non appare diversa dalla valutazione compiuta nel medesimo oggetto dal giudice per la indagini prelimiari che ha adottato la misura cautelare; Rilevato che la questione e' rilevante poiche' uno dei componenti dell'odierno collegio ha fatto parte del tribunale che riesamino' il provvedimento con cui e' stata applicata la misura cautelare e perche' nel caso in cui fosse dichiarata in parte qua l'incostituzionalita' dell'art. 34 c.p.p., sarebbe configurabile una causa di astensione obbligatoria da parte del giudice;
P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87; Dichiara non manifestamente infondata, nei limiti di cui in motivazione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 34, comma secondo, sollevata in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Sospende il giudizio in corso; Ordina che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento; Fissa per la prosecuzione l'udienza del 22 marzo 1996. Verona, addi' 10 novembre 1995 Il presidente: RESTA 96C0043