N. 10 ORDINANZA (Atto di promovimento) 14 novembre 1995

                                 N. 10
   Ordinanza emessa il  14  novembre  1995  del  giudice  dell'udienza
 preliminare  presso  il  tribunale  di Civitavecchia nel procedimento
 penale a carico di Andriani Bice ed altri
 Pena -  Impedimento  od  ostacolo  alla  libera  circolazione  (nella
    specie:   blocco   ferroviario)   -  Trattamento  sanzionatorio  -
    Previsione di una pena minima edittale di un anno di reclusione  o
    nella   ipotesi   aggravata   di   due   anni   di   reclusione  -
    Irragionevolezza - Lamentata eccessiva afflittivita' - Lesione del
    principio della finalita' rieducativa della pena -  Richiamo  alla
    sentenza della Corte costituzionale n.  341/1994.
 (D.Lgs. 22 gennaio 1948, n. 66, art. 1, primo e terzo comma).
 (Cost., artt. 3 e 27, terzo comma).
(GU n.5 del 31-1-1996 )
                  IL GIUDICE DELL'UDIENZA PRELIMINARE
   Ha  emesso  la  seguente  ordinanza  all'udienza preliminare del 14
 novembre 1995, nel procedimento n. 103/93  rg.  g.i.p.  a  carico  di
 Andriani Bice + 11 imputati del seguente reato:
     tutti:  a)  del  reato  p.  e p. dagli artt. 110 c.p., 1 d.-l. 22
 gennaio 1948, n. 66, perche' in concorso materiale  tra  loro  e  con
 altre  persone  non  identificate,  al  fine  di  impedire  la libera
 circolazione dei  treni,  ingombravano  in  massa  la  linea  ferrata
 Roma-Ventimiglia   all'altezza   della   stazione  di  Civitavecchia,
 impedendo di fatto il transito al rapido Roma-Parigi, ai treni  merci
 n.  57600  e n. 39956, ai treni viaggiatori n. 2320, n. 7234, n. 613,
 n. 1149, n. 3256 e cosi' paralizzando il traffico ferroviario su  una
 linea vitale per le comunicazioni nazionali per oltre due ore;
     b)  del  reato  p.  e  p.  dagli  artt.  110, 650 c.p. perche' si
 rifiutavano  di   ottemperare   all'ordine   dato   sul   posto   dal
 commissariato di p.s.  per ragioni di ordine e di sicurezza pubblici;
 in Civitavecchia il 22 settembre 1992.
   Rec. reit. per Coleine Maurizio infraq.
   Rec. reit. per Bruschi.
   Rec. reit. per Feligioni.
   Rilevato  preliminarmente in fatto che: il 22 settembre 1992, circa
 centocinquanta dipendenti della Cooperativa  Garibaldi,  composta  da
 addetti  ai  servizi  di camera e mensa a bordo delle moto-navi delle
 Ferrovie dello Stato, al  termine  di  una  settimana  di  agitazione
 sindacale,  si  portavano a piccoli gruppi all'interno della stazione
 ferroviaria  di  Civitavecchia  invadendo  i  binari;  nonostante   i
 tentativi  delle  forze  dell'ordine  di  convincere i dimostranti ad
 allontanarsi   e,  successivamente,  l'uso  della  forza  fisica  nei
 confronti di alcuni di essi che  opponevano  resistenza  passiva,  il
 folto  gruppo  di  persone  rimaneva  sui  binari  per  circa  2  ore
 determinando la sospensione del  transito  di  sette  treni,  di  cui
 cinque  destinati  al  trasporto  di persone; alcuni dei partecipanti
 alla manifestazione  venivano  individuati  dalle  forze  di  polizia
 attraverso  una  serie  di  fotografie  scattate nel corso del blocco
 ferroviario, il p.m. in sede procedeva  quindi  nei  confronti  delle
 persone  individuate  richiedendone il rinvio a giudizio per il reato
 previsto dall'art. 1 d.-legs. 22 gennaio  1948,  n.  66;  all'udienza
 preliminare,  che  vedeva  la  costituzione  di  parte  civile  delle
 Ferrovie dello Stato, i difensori  degli  imputati  hanno  in  limine
 sollevato  eccezione  di  illegittimita'  costituzionale  della norma
 incriminatrice in  esame  per  i  motivi  evidenziati  nelle  memorie
 scritte depositate.
   Ritenuto   che  la  questione  sollevata  appare  rilevante  e  non
 manifestamente infondata in relazione quanto meno agli artt. 3 e  27,
 terzo comma, della Costituzione per le considerazioni che seguono.
   La    questione   appare   innanzitutto   rilevante   giacche'   la
 determinazione  del  minimo  edittale  della  pena  inciderebbe   sui
 concreti  poteri  determinativi  della pena da infliggere anche nella
 presente fase del procedimento in ipotesi di patteggiamento o di rito
 abbreviato.
   La  questione  stessa  non  appare  manifestamente   infondata   in
 relazione  agli  artt.  3 e 27, terzo comma della Costituzione ove si
 consideri che:
     1) nell'ipotesi aggravata di cui al terzo comma  della  norma  in
 esame, implicitamente contestata in fatto nella richiesta di rinvio a
 giudizio  pur  in  assenza  di  uno  specifico richiamo normativo, e'
 prevista una pena minima  di  due  anni  di  reclusione,  mentre  per
 l'ipotesi  di  cui  al  primo  comma,  cui  puo' pervenirsi anche per
 effetto della concessione e comparizione di  circostanze  attenuanti,
 la pena edittale minima si attesta su un anno di reclusione;
     2)  la  pena  minima  e' quindi raddoppiata nella pura e semplice
 ipotesi di concorso di piu' persone nel reato, senza considerare  che
 la  pluralita'  di persone e' in concreto modalita' quasi ineludibile
 affinche' si concretizzi la condotta incriminata, apparendo del tutto
 teorica  la  possibilita'  che  una  sola  persona  possa  seriamente
 determinare  l'ostruzione  di  una  strada  e  senza minimamente dare
 spazio ad  una  indagine  sia  sul  contributo  causale  dei  singoli
 compartecipi,  sia  sui  motivi  e sulle modalita' di commissione del
 fatto;
     3) il particolare rigore della norma, voluta dal legislatore  nel
 dopoguerra   in  un  momento  di  straordinaria  tensione  sociale  e
 politica,  punisce  il  blocco  stradale  anche  quando  sia  attuato
 pacificamente  senza violenza e minaccia, equiparandosi modalita' del
 tutto diverse l'una dall'altra;
     4) se l'oggetto specifico della tutela  penale  e'  nel  caso  in
 esame  la  liberta'  di  circolazione  piuttosto che la sicurezza dei
 trasporti,  presa  direttamente  in  considerazione  da  altre  norme
 incriminatrici, appare del tutto irragionevole attribuire tutela piu'
 incisiva,  con  la determinazione dell'entita' della pena, alla prima
 che alla seconda come si evince dal raffronto tra la norma in esame e
 quella di cui all'art. 432 c.p. dove la pena minima  e'  prevista  in
 anni  1 e quella massima in anni 5, tenuto anche conto dei concreti e
 numerosi ostacoli che di fatto  si  frappongono  all'esercizio  della
 liberta'  di  circolazione  a  causa  di disservizi o di scioperi dei
 lavoratori del settore e che rendono il grado di probabilita'  di  un
 danno  alla  libera  circolazione molto piu' elevato di quanto non lo
 fosse negli anni di emanazione e di prima  applicazione  della  legge
 speciale;
     5)  il  particolare disvalore attribuito dal legislatore al fatto
 sussunto nella norma incriminatrice nella determinazione  della  pena
 e'   contraddetto   dallo   stesso   legislatore  allorquando,  nella
 concessione delle amnistie degli ultimi anni (cfr. da ultimo, art. 1,
 lettera f) d.P.R. n. 75/1990), include sistematicamente e comunque il
 reato in esame, prescindendo dalla pena, nel  novero  dei  reati  cui
 riconoscere  il beneficio, anche nell'ipotesi aggravata ed escludendo
 soltanto i casi in cui al fatto siano conseguite lesioni personali  o
 la morte.
   Ritenuto  che  le  considerazioni  innanzi espresse fanno profilare
 come contrario al principio di ragionevolezza la determinazione della
 pena minima come effettuata dal primo e dal terzo comma dell'art.   1
 d.lgs. n. 66/1948; che la Corte costituzionale nella recente sentenza
 n.   341   del  19  luglio  1994  ha  affermato  il  principio  della
 censurabilita' del potere  discrezionale  del  legislatore  sotto  il
 profilo  della  legittimita'  costituzionale  anche nell'ottica della
 funzione  rieducativa  della  sanzione  penale  ex  art.   27   della
 Costituzione,  funzione  che  esige la proporzionalita' tra l'offerta
 arrecata da  un  lato  e  la  qualita'  e  quantita'  della  sanzione
 dall'altro.
                               P. Q. M.
   Visto  l'art.  23  della  legge  11  marzo  1953,  n.  87, dichiara
 rilevante e non manifestamente infondata con riferimento agli artt. 3
 e 27, terzo comma, della Costituzione la  questione  di  legittimita'
 costituzionale  dell'art. 1, primo e terzo comma, decreto legislativo
 22 gennaio 1948, n. 66,  nella  parte  in  cui  prevede  come  minimo
 edittale  di  pena  ordinaria  la  misura di anni uno di reclusione e
 nella ipotesi aggravata quella di anni due di reclusione;
   Sospende il giudizio in corso;
   Ordina che a cura  della  cancelleria  la  presente  ordinanza  sia
 notificata  alla  Presidenza del Consiglio dei Ministri, e comunicata
 al Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Senato.
     Civitavecchia, addi' 14 novembre 1995
                        Il giudice:  Michelozzi
 96C0049