N. 9 SENTENZA 11 - 18 gennaio 1996

 
 
 Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.
 
 Regione  -  Regione  Puglia  - Legge regionale riapprovata in data 21
 febbraio  1995  recante  "norme  in   materia   di   riorganizzazione
 dell'amministrazione  regionale"  -  Disposizione  di un nuovo rinvio
 della  legge  all'esame  del  consiglio  regionale   da   parte   del
 commissario  del  Governo  -  Richiamo  alla  sentenza della Corte n.
 476/1995 - Spettanza allo Stato il potere di rinvio per il riesame.
 
(GU n.4 del 24-1-1996 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
   Presidente:  avv. Mauro FERRI;
   Giudici:    prof.  Luigi  MENGONI,  prof.  Enzo CHELI, dott. Renato
 GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI,    prof.  Francesco  GUIZZI,  prof.
 Cesare  MIRABELLI,  prof.  Fernando  SANTOSUOSSO,  avv. Massimo VARI,
 dott.  Cesare  RUPERTO,  dott.  Riccardo   CHIEPPA,   prof.   Gustavo
 ZAGREBELSKY;
 ha pronunciato la seguente
                                Sentenza
 nel  giudizio promosso con ricorso della Regione Puglia notificato il
 19 maggio 1995, depositato in  Cancelleria  nella  stessa  data,  per
 conflitto   di   attribuzione  sorto  a  seguito  del  provvedimento,
 comunicato dal Commissario del Governo alla Regione Puglia  con  nota
 prot.  n.    1189/20202 del 20 marzo 1995, con il quale il Governo ha
 rinviato al riesame del Consiglio regionale la legge  riapprovata  il
 21    febbraio   1995   (Norme   in   materia   di   riorganizzazione
 dell'amministrazione regionale), ed iscritto al n.  13  del  registro
 conflitti 1995;
   Visto  l'atto  di  costituzione  del  Presidente  del Consiglio dei
 ministri;
   Udito  nell'udienza  pubblica  del  12  dicembre  1995  il  Giudice
 relatore Riccardo Chieppa;
   Udito  l'Avvocato  dello  Stato Claudio Linda per il Presidente del
 Consiglio dei ministri.
                            Ritenuto in fatto
   1. - Con ricorso per conflitto di  attribuzione  notificato  il  19
 maggio   1995,  la  Regione  Puglia  ha  impugnato  il  provvedimento
 governativo, comunicato  alla  stessa  Regione  dal  Commissario  del
 Governo  con nota prot. n. 1189/20202 del 20 marzo 1995, con il quale
 e' stata nuovamente rinviata al Consiglio regionale, per il  riesame,
 la  legge  riapprovata  il  21  febbraio  1995  (Norme  in materia di
 riorganizzazione dell'amministrazione regionale).
   La ricorrente ha esposto di essere gia' stata destinataria  di  una
 richiesta  di  rinvio,  con riferimento al primo testo della legge in
 esame, e  di  avere  recepito  i  rilievi  governativi  in  un  testo
 riapprovato  a  maggioranza  assoluta  dei  componenti  il  Consiglio
 regionale. Nel quindicesimo giorno successivo alla  comunicazione  al
 Commissario  del  Governo  della  riapprovazione  della  legge con le
 modifiche richieste, l'autorita' statale disponeva un  nuovo  rinvio,
 contestando,  si osserva nel ricorso, la legittimita' delle soluzioni
 adottate dal legislatore regionale sotto profili  identici  a  quelli
 contemporaneamente  posti  dal  Governo  a  fondamento di un distinto
 ricorso  per  la  declaratoria di illegittimita' costituzionale della
 legge in questione. Cio' premesso, ritiene la Regione Puglia  che  la
 reiterazione  del  rinvio governativo sia in contrasto con l'art. 127
 della Costituzione, in quanto, a  seguito  della  riapprovazione  del
 testo  di  legge  a  maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio
 regionale, il Governo avrebbe  dovuto  affidare  le  sue  rimostranze
 soltanto  ai  rimedi individuati dall'ultimo comma della citata norma
 costituzionale, come, peraltro, e' avvenuto con la instaurazione  del
 giudizio  di  legittimita'  costituzionale  sugli  stessi punti della
 legge oggetto della nuova richiesta di rinvio.
   Il Governo avrebbe, quindi,  illegittimamente  operato  un  secondo
 rinvio del testo riapprovato, nel presupposto che si trattasse di una
 legge  nuova.  Tale  presupposto, ad avviso della ricorrente, sarebbe
 erroneo, dovendosi considerare come "non nuova" una legge  modificata
 nelle  parti  coinvolte  dalle censure mosse dal Governo con il primo
 rinvio. Nel caso di specie, il confronto  del  testo  dell'articolato
 regionale con quello della prima richiesta di rinvio consentirebbe di
 ritenere  che  le  modifiche introdotte dal Consiglio regionale siano
 scaturite dalle osservazioni contenute  in  alcuni  dei  punti  della
 precedente  richiesta  di  rinvio. Si sarebbe, cioe', trattato di una
 rielaborazione della normativa  introdotta  con  la  legge  approvata
 inizialmente,  scaturita  dalla  necessita'  di superare le obiezioni
 mosse dal Governo.
   2. - Si e' costituito nel giudizio il Presidente del Consiglio  dei
 ministri,  rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha
 osservato che la legge regionale  in  questione  in  larga  parte  ha
 effettivamente operato su parti in precedenza oggetto di rinvio.
   Tuttavia,  alcune  disposizioni in essa contenute non apparirebbero
 conseguenziali alle esigenze di adeguamento ai rilievi governativi.
   Pertanto, nel dubbio circa il carattere da attribuire alla legge in
 esame,  l'Avvocatura  conclude  chiedendo  alla  Corte  di  giudicare
 secondo Costituzione sul conflitto.
                         Considerato in diritto
   1.  -  La Regione Puglia ha impugnato, con ricorso per conflitto di
 attribuzione, il provvedimento governativo,  comunicato  alla  stessa
 con  nota  del  Commissario  del  Governo (prot. n. 1189/20202 del 20
 marzo 1995), con il quale, a seguito di riapprovazione,  in  data  21
 febbraio  1995,  della  legge  regionale recante "Norme in materia di
 riorganizzazione dell'amministrazione regionale", era stato  disposto
 un nuovo rinvio della legge all'esame del Consiglio regionale.
   Sostiene  la  ricorrente  che,  avendo  la  legge in questione gia'
 recepito i rilievi formulati con il primo rinvio  governativo  in  un
 testo  riapprovato a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio
 regionale, sarebbe illegittimo, a norma dell'art. 127, ultimo  comma,
 della   Costituzione,   un   nuovo   rinvio  da  parte  del  Governo.
 Quest'ultimo avrebbe a disposizione, per contrastare  la  legge,  gli
 ordinari  strumenti di cui alla citata disposizione costituzionale e,
 cioe', il promovimento della questione di legittimita'  davanti  alla
 Corte  costituzionale,  ovvero  di  quella di merito per contrasto di
 interessi davanti alle Camere.
   2. - Con la sentenza n. 476 del  1995,  questa  Corte,  chiamata  a
 verificare  la  legittimita'  costituzionale  della  legge  di cui si
 tratta, posta  in  dubbio  dal  Governo  (che,  parallelamente,  come
 risulta  dal  ricorso  all'odierno  esame, ne aveva disposto un nuovo
 rinvio  al  Consiglio  regionale  per il riesame), ha individuato una
 serie di elementi aventi carattere di novita', introdotti in sede  di
 riapprovazione  dell'originario testo legislativo a seguito del primo
 rinvio del Governo, ed incidenti  anche  su  disposizioni  totalmente
 estranee  alle  osservazioni  governative.    Sicche', sulla base dei
 criteri forniti dalla giurisprudenza costituzionale (v.,  da  ultimo,
 sentenze  n.  357  e  n.  260 del 1995; n. 384 e n. 359 del 1994), la
 Corte  ha  considerato   nuova   la   legge   impugnata,   rilevando,
 conseguentemente,  la  inammissibilita' della questione sottoposta al
 suo esame. Infatti, ai sensi dell'art.  127  della  Costituzione,  il
 Governo  avrebbe  dovuto,  prima ancora di promuovere la questione di
 legittimita' innanzi alla Corte, dar corso al rinvio della  legge  al
 Consiglio   regionale,   affinche'  quest'ultimo  fosse  posto  nella
 condizione di procedere al suo riesame.
   Alla stregua delle suesposte conclusioni, deve essere rigettato  il
 ricorso  esperito dalla Regione Puglia nel presupposto infondato che,
 trattandosi di legge non nuova, il Governo avrebbe consumato  con  il
 primo  rinvio  il  proprio  potere  di  sottoporla al nuovo esame del
 Consiglio regionale.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara che spetta allo  Stato  e,  per  esso,  al  Governo  della
 Repubblica,  rinviare  al Consiglio regionale per il riesame la legge
 della Regione Puglia  riapprovata  il  21  febbraio  1995  (Norme  in
 materia di riorganizzazione dell'amministrazione regionale).
   Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, l'11 gennaio 1996.
                         Il Presidente: Ferri
                         Il redattore: Chieppa
                       Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 18 gennaio 1996.
               Il direttore della cancelleria: Di Paola
 96C0060