N. 26 ORDINANZA (Atto di promovimento) 16 novembre 1994- 10 gennaio 1996
N. 26 Ordinanza emessa il 16 novembre 1994 (pervenuta alla Corte costituzionale il 10 gennaio 1996) dal Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana sui ricorsi riuniti proposti da Nobile Vito ed altro contro la Presidenza della regione siciliana ed altro. Impiego pubblico - Regione siciliana - Impiego regionale - Indennita' di fine rapporto - Base computabile - Inclusione della indennita' integrativa speciale solo a decorrere dal 1 gennaio 1985 - Disparita' di trattamento dei lavoratori in ragione della data di cessazione dal servizio - Disparita' di trattamento tra lavoratori subordinati, in particolare tra lavoratori pubblici e privati, nonche' tra lavoratori della regione siciliana ed altri lavoratori pubblici ai quali la legge 29 gennaio 1994, n. 87, ha riconosciuto un parziale computo dell'indennita' integrativa speciale nella determinazione della buonuscita anche se cessati dal servizio dopo il 30 novembre 1984 - Incidenza sul principio della retribuzione (anche differita) proporzionata ed adeguata - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 243/1993. (Legge regione siciliana 15 giugno 1988, n. 11, art. 19). (Cost., artt. 3 e 36).(GU n.6 del 7-2-1996 )
IL CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA Ha pronunciato la seguente ordinanza sui ricorsi in appello nn. 682-683/93 proposti da: ric. n. 682/93, Nobile Vito rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Tinaglia ed elettivamente domiciliato in Palermo, via Santuario di Cruillas, 8 presso lo studio dello stesso; contro la presidenza della regione siciliana, in persona del presidente pro-tempore, e l'Assessorato alla presidenza della regione siciliana, in persona dell'assessore pro-tempore, entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo presso i cui uffici in via Alcide De Gasperi, 81 sono per legge domiciliati; ric. n. 683/93, Buccellato Pietro, Corsello Alario, Capra Giovanna, Grant Maria Teresa, Passantino Giovanni, Lombardo Antonino, Barbaro Michele, Rabbito Michele, Alagna Paola, Emma Eufemia, Bissi Rosaria, Scuteri Maria Claudia, Porcelli Ferdinanda Smorto, Grosso Paolo, Cicala Teresa, Moreci Lidia, Pescio Liliana, Saieva Rosa Ermelinda, Salamone Calogero, Sanfilippo Giuseppe, Lucchese Antonio, Cenzuales Rosaria, Gulizia Diego, Dantona Salvatore, Emanuele Itala, Gugino Maria Luisa, Iurato Enzo, Castiglione Maria Stella, Bonanno Francesca e Amantia Carmelina, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Francesco Tinaglia ed elettivamente domiciliati in Palermo via Santuario di Cruillas, 8 presso lo studio dello stesso; contro la presidenza della regione siciliana, in persona del presidente pro-tempore, e l'Assessorato alla presidenza della regione siciliana, in persona dell'Assessore pro-tempore, entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo presso i cui uffici in via Alcide De Gasperi, 81 sono per legge domiciliati; per l'annullamento della sentenza del T.A.R. per la Sicilia - sede di Palermo (sez. int. 1) - n. 235/92 avente per oggetto: liquidazione in favore dei ricorrenti della indennita' di buonuscita; Visti i ricorsi con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Avvocatura dello Stato per la Presidenza della regione siciliana e per l'Assessorato alla presidenza della regione siciliana; Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; Visti gli atti tutti della causa; Relatore il consigliere Giovanni Vacirca; Uditi alla pubblica udienza del 16 novembre 1994 l'avv. F. Tinaglia per Nobile Vito e per Buccellato Pietro ed altri e l'avvocato dello Stato Di Maggio per la Presidenza della regione siciliana e per l'Assessorato alla presidenza della regione siciliana. Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue: F a t t o I ricorrenti, gia' dipendenti dell'Amministrazione regionale, cessati dal servizio in date antecedenti al 2 gennaio 1985 - premesso che dopo alcuni anni dall'avvenuta liquidazione in loro favore dell'indennita' di buonuscita veniva emanata la l.r. 15 giugno 1988, n. 11 che disponeva l'inclusione nel computo dell'indennita' di buonuscita anche della indennita' di contingenza, ma con decorrenza (solo) dal 1 gennaio 1985; e premesso, inoltre, che erano risultate vane le istanze all'Amministrazione volte ad ottenere l'estensione anche nei loro confronti degli effetti della predetta norma - con ricorso al TAR notificato il 9 maggio 1990 impugnavano i decreti di liquidazione della indennita' di buonuscita, nella parte in cui non includevano nella relativa base di calcolo l'indennita' di contingenza, chiedendo l'annullamento degli stessi e la conseguente condanna dell'Amministrazione intimata al pagamento delle relative differenze, con rivalutazione monetaria ed interessi legali. Essi deducevano illegittimita' costituzionale dell'art. 19 l.r. 15 giugno 1988, n. 11, in riferimento agli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione e per manifesta arbitrarieta' nella parte in cui stabilisce che soltanto dal 1 gennaio 1985 l'indennita' di buonuscita vada liquidata ai dipendenti regionali cessati dal servizio tenendo conto dell'indennita' di contingenza maturata. Secondo le tesi dei ricorrenti, l'art. 19 della l.r. 11/1988 avrebbe dovuto disporre che il nuovo criterio di calcolo dell'indennita' di buonuscita venisse applicato con decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge 29 maggio 1982 n. 297 (innovativa del trattamento di fine rapporto dei dipendenti privati) in quanto l'art. 1 della l.r. 24 luglio 1978 n. 17 avrebbe operato quel "collegamento" tra il sistema retributivo dei dipendenti regionali e quello dei dipendenti del settore privato, che consentirebbe di applicare ai primi la legge n. 297 del 1982, come ritenuto dalla Corte costituzionale con sentenza 13-18 novembre 1986, n. 236. La presidenza della regione siciliana eccepiva: a) l'irricevibilita' del ricorso, in quanto collettivamente proposto a fronte di "posizioni tra loro eterogenee"; b) l'avvenuta prescrizione delle pretese dei ricorrenti collocati a riposo in data anteriore di oltre dieci anni alla notifica del ricorso. Nel merito contestava la fondatezza del gravame. Il TAR ha ritenuto di poter prescindere dall'esame delle eccezioni sollevate dall'Amministrazione e, dichiarata la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, ha respinto il ricorso. Hanno proposto appello, con separati atti, il sig. Vito Nobile (ricorso n. 682/93) e i sigg. 1) Buccellato Pietro, 2) Corsello Alario Maria, 3) Capra Giovanna, 4) Grant Maria Teresa, 5) Passantino Giovanni, 6) Lombardo Antonino, 7) Barbaro Michele, 8) Rabbito Michele, 9) Alagna Paola ved. Catalano, 10) Emma Eufemia, 11) Bissi Rosaria, 12) Scuteri Maria Claudia, 13) Porcelli Ferdinanda Smorto, 14) Grosso Paolo, 15) Cicala Teresa, 16) Moreci Lidia, 17) Pescio Liliana, 18) Saieva Rosa Ermelinda, 19) Salamone Calogero, 20) Sanfilippo Giuseppe, 21) Lucchese Antonio, 22) Cenzuales Rosaria, 23) Gulizia Diego, 24) Dantona Salvatore, 25) Emanuele Itala, 26) Gugino Maria Luisa, 27) Iurato Enzo, 28) Castiglione Maria Stella, 29) Bonanno Francesca, 30) Amantia Carmelina, (ricorso n. 683/93), riproducendo le doglianze gia' svolte e richiamando i principi enunciati nella sentenza della Corte costituzionale n. 243 del 1993. Resiste ai due appelli l'Amministrazione, la quale ripropone le eccezioni non esaminate dal TAR. D i r i t t o 1. - I due appelli, proposti avverso la medesima decisione, devono essere riuniti. 2. - L'Amministrazione ripropone preliminarmente le eccezioni che il TAR ha omesso di esaminare. Sostiene l'Amministrazione che alcuni dei ricorrenti, di cui non precisa i nominativi, siano stati collocati a riposo prima del 1 giugno 1982 e che il loro diritto sia prescritto, avuto riguardo alla data di notifica del ricorso di primo grado. Da questa premessa l'Amministrazione trae una duplice conseguenza: il gravame collettivo non sarebbe solo infondato nei confronti degli ex dipendenti collocati a riposo prima del 1 giugno 1982, ma sarebbe inammissibile nei confronti di tutti i ricorrenti per l'eterogeneita' delle posizioni individuali. 3. - L'eccezione di inammissibilita', pur prescindendo dal rilievo che nessuna prova e' stata offerta in ordine alla data di collocamento a riposo dei singoli ricorrenti, e' infondata, giacche' la contestuale proposizione di domande di una pluralita' di soggetti e' consentita allorche' esse comportino la soluzione di identiche questioni (C.G.A. 1 luglio 1993, n. 250) e non vi sia conflitto di interessi fra i ricorrenti. Tale requisiti si riscontrano entrambi nel caso in esame, senza che abbia rilievo la circostanza che, per effetto di una eccezione dell'Amministrazione resistente, l'oggetto del giudizio si estenda, per alcuni ricorrenti, all'accertamento di un fatto estintivo. 4. - Nel merito gli appellanti ripropongono le doglianze gia' svolte in primo grado e deducono nuovi profili di illegittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, richiamando i principi enunciati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 243 del 1993. La questione di legittimita' costituzionale dell'art. 19 della legge reg. 15 giugno 1988, n. 11, e' rilevante ai fini della decisione, in quanto costituisce l'unica doglianza dedotta dai ricorrenti nei confronti degli atti impugnati. Ne' il giudizio potrebbe definirsi con una pronuncia di infondatezza per intervenuta prescrizione del diritto, giacche' l'eccezione e' stata sollevata dall'Amministrazione non per tutti i ricorrenti, ma solo per alcuni, neppure individuati. La questione e', altresi', non manifestamente infondata. Vero e' che con la sentenza n. 243 del 19 maggio 1993 la Corte costituzionale ha preso in esame la norma in altro giudizio e ha ritenuto non fondata la questione sollevata sotto il profilo della disparita' di trattamento tra lavoratori appartenenti alla medesima categoria in ragione della data di cessazione dal servizio. Gli appellanti hanno, pero', prospettato una disparita' di trattamento fra diverse categorie di lavoratori subordinati e, in particolare, fra lavoratori pubblici e privati, nonche' fra lavoratori pubblici dipendenti dalla Regione siciliana e lavoratori pubblici, ai quali la legge 29 gennaio 1994, n. 87 ha riconosciuto un parziale computo dell'indennita' integrativa speciale nella determinazione della buonuscita, applicabile anche ai dipendenti cessati dal servizio dopo il 30 novembre 1984 e a quelli per i quali i rapporti non siano ancora giuridicamente esauriti. Sotto questo profilo la questione non e' manifestamente infondata, alla stregua dei principi enunciati nella citata sentenza, e deve essere sottoposta al giudizio della Corte costituzionale.
P. Q. M. Il Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana in sede giurisdizionale, riuniti gli appelli nn. 682/93 e 683/93, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 19 della legge della regione siciliana 15 giugno 1988, n. 11, in riferimento agli articoli 3 e 36 della Costituzione; Sospende il giudizio; Ordina alla segreteria di trasmettere gli atti alla Corte costituzionale, di notificare la presente ordinanza alle parti in causa e di comunicarla al presidente della Giunta di governo della regione siciliana ed al presidente dell'Assemblea regionale siciliana. Palermo, addi' 16 novembre 1995 Il presidente: Quaranta L'estensore: Vacirca 96C0071