N. 26 ORDINANZA (Atto di promovimento) 16 novembre 1994- 10 gennaio 1996

                                 N. 26
  Ordinanza  emessa  il  16  novembre  1994  (pervenuta   alla   Corte
 costituzionale  il  10  gennaio  1996)  dal  Consiglio  di  giustizia
 amministrativa per la regione siciliana sui ricorsi riuniti  proposti
 da  Nobile Vito ed altro contro la Presidenza della regione siciliana
 ed altro.
 Impiego pubblico - Regione siciliana - Impiego regionale - Indennita'
    di fine rapporto - Base computabile - Inclusione della  indennita'
    integrativa  speciale  solo  a  decorrere  dal  1  gennaio  1985 -
    Disparita' di trattamento dei lavoratori in ragione della data  di
    cessazione dal servizio - Disparita' di trattamento tra lavoratori
    subordinati,  in  particolare  tra  lavoratori pubblici e privati,
    nonche' tra lavoratori della regione siciliana ed altri lavoratori
    pubblici ai quali la legge 29 gennaio 1994, n. 87, ha riconosciuto
    un parziale computo  dell'indennita'  integrativa  speciale  nella
    determinazione della buonuscita anche se cessati dal servizio dopo
    il  30  novembre 1984 - Incidenza sul principio della retribuzione
    (anche differita) proporzionata ed  adeguata  -  Riferimento  alla
    sentenza della Corte costituzionale n. 243/1993.
 (Legge regione siciliana 15 giugno 1988, n. 11, art. 19).
 (Cost., artt. 3 e 36).
(GU n.6 del 7-2-1996 )
   IL CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
   Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza sui ricorsi in appello nn.
 682-683/93 proposti da:
     ric. n. 682/93, Nobile  Vito  rappresentato  e  difeso  dall'avv.
 Francesco  Tinaglia  ed  elettivamente  domiciliato  in  Palermo, via
 Santuario di Cruillas, 8 presso lo studio  dello  stesso;  contro  la
 presidenza   della  regione  siciliana,  in  persona  del  presidente
 pro-tempore, e l'Assessorato alla presidenza della regione siciliana,
 in  persona  dell'assessore  pro-tempore,  entrambi  rappresentati  e
 difesi  dall'Avvocatura  distrettuale dello Stato di Palermo presso i
 cui uffici in via Alcide De Gasperi, 81 sono per legge domiciliati;
     ric.  n.  683/93,  Buccellato  Pietro,  Corsello  Alario,   Capra
 Giovanna, Grant Maria Teresa, Passantino Giovanni, Lombardo Antonino,
 Barbaro  Michele,  Rabbito Michele, Alagna Paola, Emma Eufemia, Bissi
 Rosaria, Scuteri Maria Claudia, Porcelli  Ferdinanda  Smorto,  Grosso
 Paolo,  Cicala  Teresa,  Moreci  Lidia,  Pescio  Liliana, Saieva Rosa
 Ermelinda, Salamone Calogero, Sanfilippo Giuseppe, Lucchese  Antonio,
 Cenzuales  Rosaria, Gulizia Diego, Dantona Salvatore, Emanuele Itala,
 Gugino Maria Luisa, Iurato Enzo, Castiglione  Maria  Stella,  Bonanno
 Francesca e Amantia Carmelina, tutti rappresentati e difesi dall'avv.
 Francesco  Tinaglia  ed  elettivamente  domiciliati  in  Palermo  via
 Santuario di Cruillas, 8 presso lo studio  dello  stesso;  contro  la
 presidenza   della  regione  siciliana,  in  persona  del  presidente
 pro-tempore, e l'Assessorato alla presidenza della regione siciliana,
 in  persona  dell'Assessore  pro-tempore,  entrambi  rappresentati  e
 difesi  dall'Avvocatura  Distrettuale dello Stato di Palermo presso i
 cui uffici in via Alcide De Gasperi, 81 sono per  legge  domiciliati;
 per l'annullamento della sentenza del T.A.R. per la Sicilia - sede di
 Palermo (sez. int. 1) - n. 235/92 avente per oggetto: liquidazione in
 favore dei ricorrenti della indennita' di buonuscita;
   Visti i ricorsi con i relativi allegati;
   Visto  l'atto  di  costituzione  in  giudizio dell'Avvocatura dello
 Stato per la Presidenza della regione siciliana e  per  l'Assessorato
 alla presidenza della regione siciliana;
   Viste  le  memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
 difese;
   Visti gli atti tutti della causa;
   Relatore il consigliere Giovanni Vacirca;
   Uditi alla pubblica udienza del 16 novembre 1994 l'avv. F. Tinaglia
 per Nobile Vito e per Buccellato Pietro ed altri e  l'avvocato  dello
 Stato  Di  Maggio  per  la  Presidenza  della regione siciliana e per
 l'Assessorato alla presidenza della regione siciliana.
   Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
                               F a t t o
   I  ricorrenti,  gia'  dipendenti  dell'Amministrazione   regionale,
 cessati dal servizio in date antecedenti al 2 gennaio 1985 - premesso
 che  dopo  alcuni  anni  dall'avvenuta  liquidazione  in  loro favore
 dell'indennita' di buonuscita veniva emanata la l.r. 15 giugno  1988,
 n.  11  che  disponeva  l'inclusione  nel  computo dell'indennita' di
 buonuscita anche della indennita' di contingenza, ma  con  decorrenza
 (solo)  dal  1 gennaio 1985; e premesso, inoltre, che erano risultate
 vane le istanze all'Amministrazione volte  ad  ottenere  l'estensione
 anche  nei  loro  confronti  degli effetti della predetta norma - con
 ricorso al TAR notificato il 9 maggio 1990 impugnavano i  decreti  di
 liquidazione  della  indennita' di buonuscita, nella parte in cui non
 includevano  nella  relativa  base   di   calcolo   l'indennita'   di
 contingenza,  chiedendo  l'annullamento degli stessi e la conseguente
 condanna dell'Amministrazione intimata al  pagamento  delle  relative
 differenze, con rivalutazione monetaria ed interessi legali.
   Essi deducevano illegittimita' costituzionale dell'art. 19 l.r.  15
 giugno  1988,  n.  11,  in  riferimento  agli  artt. 3, 36 e 97 della
 Costituzione  e  per  manifesta  arbitrarieta'  nella  parte  in  cui
 stabilisce che soltanto dal 1 gennaio 1985 l'indennita' di buonuscita
 vada  liquidata  ai dipendenti regionali cessati dal servizio tenendo
 conto dell'indennita' di contingenza maturata. Secondo  le  tesi  dei
 ricorrenti,  l'art. 19 della l.r. 11/1988 avrebbe dovuto disporre che
 il nuovo criterio di calcolo dell'indennita'  di  buonuscita  venisse
 applicato  con decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge
 29 maggio 1982 n. 297 (innovativa del trattamento  di  fine  rapporto
 dei  dipendenti privati) in quanto l'art. 1 della l.r. 24 luglio 1978
 n. 17 avrebbe operato quel "collegamento" tra il sistema  retributivo
 dei dipendenti regionali e quello dei dipendenti del settore privato,
 che  consentirebbe  di  applicare  ai primi la legge n. 297 del 1982,
 come ritenuto dalla Corte costituzionale con sentenza 13-18  novembre
 1986, n. 236.
   La    presidenza    della    regione    siciliana    eccepiva:   a)
 l'irricevibilita' del ricorso, in quanto collettivamente  proposto  a
 fronte di "posizioni tra loro eterogenee"; b) l'avvenuta prescrizione
 delle  pretese dei ricorrenti collocati a riposo in data anteriore di
 oltre  dieci anni alla notifica del ricorso. Nel merito contestava la
 fondatezza del gravame.
   Il TAR ha ritenuto di poter prescindere dall'esame delle  eccezioni
 sollevate    dall'Amministrazione    e,   dichiarata   la   manifesta
 infondatezza  della  questione  di  legittimita'  costituzionale,  ha
 respinto il ricorso.
   Hanno  proposto  appello,  con  separati  atti, il sig. Vito Nobile
 (ricorso n. 682/93) e i  sigg.  1)  Buccellato  Pietro,  2)  Corsello
 Alario Maria, 3) Capra Giovanna, 4) Grant Maria Teresa, 5) Passantino
 Giovanni,  6)  Lombardo  Antonino,  7)  Barbaro  Michele,  8) Rabbito
 Michele, 9) Alagna Paola ved. Catalano, 10) Emma Eufemia,  11)  Bissi
 Rosaria,  12)  Scuteri Maria Claudia, 13) Porcelli Ferdinanda Smorto,
 14) Grosso Paolo, 15) Cicala Teresa, 16)  Moreci  Lidia,  17)  Pescio
 Liliana,  18)  Saieva  Rosa  Ermelinda,  19)  Salamone  Calogero, 20)
 Sanfilippo Giuseppe, 21) Lucchese Antonio, 22) Cenzuales Rosaria, 23)
 Gulizia Diego, 24) Dantona Salvatore, 25) Emanuele Itala, 26)  Gugino
 Maria  Luisa,  27)  Iurato  Enzo,  28)  Castiglione Maria Stella, 29)
 Bonanno  Francesca,  30)  Amantia  Carmelina,  (ricorso  n.  683/93),
 riproducendo  le  doglianze  gia'  svolte  e  richiamando  i principi
 enunciati nella sentenza della Corte costituzionale n. 243 del 1993.
   Resiste ai due appelli l'Amministrazione,  la  quale  ripropone  le
 eccezioni non esaminate dal TAR.
                             D i r i t t o
   1.  - I due appelli, proposti avverso la medesima decisione, devono
 essere riuniti.
   2. - L'Amministrazione ripropone preliminarmente le  eccezioni  che
 il  TAR ha omesso di esaminare. Sostiene l'Amministrazione che alcuni
 dei  ricorrenti,  di  cui  non  precisa  i  nominativi,  siano  stati
 collocati  a riposo prima del 1 giugno 1982 e che il loro diritto sia
 prescritto, avuto riguardo alla data di notifica del ricorso di primo
 grado.    Da  questa  premessa  l'Amministrazione  trae  una  duplice
 conseguenza:    il  gravame collettivo non sarebbe solo infondato nei
 confronti degli ex dipendenti collocati a riposo prima del  1  giugno
 1982,  ma  sarebbe  inammissibile nei confronti di tutti i ricorrenti
 per l'eterogeneita' delle posizioni individuali.
   3. - L'eccezione di inammissibilita', pur prescindendo dal  rilievo
 che   nessuna   prova  e'  stata  offerta  in  ordine  alla  data  di
 collocamento a riposo dei singoli ricorrenti, e' infondata,  giacche'
 la  contestuale proposizione di domande di una pluralita' di soggetti
 e' consentita allorche' esse comportino  la  soluzione  di  identiche
 questioni  (C.G.A.   1 luglio 1993, n. 250) e non vi sia conflitto di
 interessi fra i ricorrenti. Tale requisiti  si  riscontrano  entrambi
 nel  caso  in  esame, senza che abbia rilievo la circostanza che, per
 effetto di una eccezione dell'Amministrazione  resistente,  l'oggetto
 del  giudizio  si estenda, per alcuni ricorrenti, all'accertamento di
 un fatto estintivo.
   4. - Nel merito  gli  appellanti  ripropongono  le  doglianze  gia'
 svolte  in  primo  grado  e  deducono nuovi profili di illegittimita'
 costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 36 della  Costituzione,
 richiamando  i  principi  enunciati  dalla Corte costituzionale nella
 sentenza n.  243 del 1993.
   La  questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 19 della
 legge reg. 15  giugno  1988,  n.  11,  e'  rilevante  ai  fini  della
 decisione,  in  quanto  costituisce  l'unica  doglianza  dedotta  dai
 ricorrenti nei  confronti  degli  atti  impugnati.  Ne'  il  giudizio
 potrebbe  definirsi con una pronuncia di infondatezza per intervenuta
 prescrizione del diritto, giacche'  l'eccezione  e'  stata  sollevata
 dall'Amministrazione  non per tutti i ricorrenti, ma solo per alcuni,
 neppure individuati.
   La questione e', altresi', non manifestamente infondata.
   Vero e' che con la sentenza n. 243 del  19  maggio  1993  la  Corte
 costituzionale  ha  preso  in  esame  la norma in altro giudizio e ha
 ritenuto non fondata la questione sollevata sotto  il  profilo  della
 disparita'  di  trattamento tra lavoratori appartenenti alla medesima
 categoria in ragione della  data  di  cessazione  dal  servizio.  Gli
 appellanti  hanno,  pero',  prospettato una disparita' di trattamento
 fra diverse categorie di lavoratori subordinati  e,  in  particolare,
 fra  lavoratori  pubblici  e privati, nonche' fra lavoratori pubblici
 dipendenti dalla Regione siciliana e lavoratori pubblici, ai quali la
 legge 29 gennaio 1994, n. 87  ha  riconosciuto  un  parziale  computo
 dell'indennita'   integrativa  speciale  nella  determinazione  della
 buonuscita, applicabile anche ai dipendenti cessati dal servizio dopo
 il 30 novembre 1984 e a quelli per  i  quali  i  rapporti  non  siano
 ancora  giuridicamente  esauriti.   Sotto questo profilo la questione
 non e' manifestamente infondata, alla stregua dei principi  enunciati
 nella  citata  sentenza,  e  deve essere sottoposta al giudizio della
 Corte costituzionale.
                                P. Q. M.
   Il Consiglio di giustizia amministrativa per la  regione  siciliana
 in  sede  giurisdizionale,  riuniti  gli appelli nn. 682/93 e 683/93,
 dichiara rilevante e non manifestamente  infondata  la  questione  di
 legittimita'  costituzionale  dell'art.  19 della legge della regione
 siciliana 15 giugno 1988, n. 11, in riferimento agli articoli 3 e  36
 della Costituzione;
   Sospende il giudizio;
   Ordina   alla   segreteria  di  trasmettere  gli  atti  alla  Corte
 costituzionale, di notificare la presente  ordinanza  alle  parti  in
 causa  e  di  comunicarla al presidente della Giunta di governo della
 regione  siciliana  ed   al   presidente   dell'Assemblea   regionale
 siciliana.
     Palermo, addi' 16 novembre 1995
                       Il presidente:  Quaranta
                                                 L'estensore:  Vacirca
 96C0071