N. 28 ORDINANZA (Atto di promovimento) 1 dicembre 1995
N. 28 Ordinanza emessa il 1 dicembre 1995 dal pretore di Roma nel procedimento penale a carico di Abdulahagic Stojan Sicurezza pubblica - Immigrati extracomunitari - Arresto in flagranza - Convalida - Prevista espulsione su richiesta del pubblico ministero, salvo il limite delle inderogabili esigenze processuali - Ritenuta configurazione di detta espulsione come misura cautelare personale applicabile esclusivamente nei confronti degli stranieri - Ingiustificata disparita' rispetto al trattamento riservato al cittadino italiano - Lesione dei principi di inviolabilita' della liberta' personale, di presunzione di non colpevolezza, nonche' di quello della funzione rieducativa della pena - Compressione del diritto di difesa. (D.-L. 18 novembre 1995, n. 489; d.-l. 4 giugno 1989 (recte: d.-l. 30 dicembre 1989, n. 416), art. 7-ter, primo, terzo e quarto comma; d.-l. 18 novembre 1995, n. 489, art. 7). (Cost., artt. 3, 24, secondo comma, 13, primo e secondo comma, 27, secondo e terzo comma).(GU n.6 del 7-2-1996 )
IL PRETORE Ha pronunciato la seguente ordinanza nel proc. pen. n. 3108/95 r.g.d. a carico di Abdulahagic Stojan; Rilevato che il p.m., all'udienza del 1 dicembre 1995 ha sollevato questione di legittimita' costituzionale del d.-l. 18 novembre 1995 n. 489, art. 7-ter, primo, terzo, e quarto comma, in relazione agli artt. 3, 24, secondo comma, 13, primo e secondo comma, 27, secondo e terzo comma della Costituzione e che l'imputato Abdulahagic Stojan arrestato il 30 novembre 1995 in flagranza del reato di cui agli artt. 624 e 625 n. 4, c.p. e che lo stesso veniva presentato avanti a questo giudice per la convalida dell'arresto operato nei suoi confronti e che, operata la convalida richiesta dal p.m., veniva da quest'ultimo sollecitata l'applicazione della misura della espulsione nei confronti dell'imputato dal territorio dello Stato ex art. 7-ter del d.-l. art. 1, terzo e quarto comma; Ritenuto che l'invocata espulsione ai sensi della citata norma non va disposta, dovendosi operare taluni rilievi di incostituzionalita' che qui di seguito si esporranno e di cui si ritiene la non manifesta infondatezza. 1. - Violazione dell'art. 3 della Costituzione.
Il seguito del testo dell'ordinanza e' perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 27/1996). 96C0073