N. 29 ORDINANZA (Atto di promovimento) 29 novembre 1995

                                 N. 29
   Ordinanza  emessa  il  29  novembre  1995  dal  pretore di Roma nel
 procedimento penale a carico di Mounir Aziz ed altri
 Sicurezza pubblica - Immigrati extracomunitari - Arresto in flagranza
    - Convalida  -  Prevista  espulsione  su  richiesta  del  pubblico
    ministero, salvo il limite delle inderogabili esigenze processuali
    -   Ritenuta   configurazione  di  detta  espulsione  come  misura
    cautelare personale applicabile esclusivamente nei confronti degli
    stranieri -  Ingiustificata  disparita'  rispetto  al  trattamento
    riservato   al  cittadino  italiano  -  Lesione  dei  principi  di
    inviolabilita' della liberta' personale,  di  presunzione  di  non
    colpevolezza,  nonche'  di quello della funzione rieducativa della
    pena - Compressione del diritto di difesa.
 (D.-L. 18 novembre 1995, n. 489; d.-l. 4 giugno  1989  (recte:  d.-l.
    30  dicembre  1989,  n.  416),  art.  7-ter, primo, terzo e quarto
    comma; d.-l. 18 novembre 1995, n. 489, art. 7).
 (Cost., artt. 3, 24, secondo comma, 13, primo e  secondo  comma,  27,
    secondo e terzo comma).
(GU n.6 del 7-2-1996 )
                              IL  PRETORE
   Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  nel proc. pen. n. 3084/95
 r.g.d. a carico di Mounir Aziz, Mafizi Mourad, Merhan Cherki;
   Rilevato che il p.m., all'udienza del 29 novembre 1995 ha sollevato
 questione di legittimita' costituzionale del d.-l. 18  novembre  1995
 n.  489,  art. 7-ter, primo, terzo, e quarto comma, in relazione agli
 artt. 3, 24, secondo comma, 13, primo e secondo comma, 27, secondo  e
 terzo comma della Costituzione e che gli imputati Mounir Aziz, Mafizi
 Mourad, Merhan Cherki; arrestati il 26 novembre 1995 in flagranza del
 reato di cui agli artt. 588, secondo comma e 365 n. 1 c.p. per tutti,
 art.  337  c.p. per Merham e che lo stesso veniva presentato avanti a
 questo  giudice  per  la  convalida  dell'arresto  operato  nei  suoi
 confronti  e  che, operata la convalida richiesta dal p.m., veniva da
 quest'ultimo sollecitata l'applicazione della misura della espulsione
 nei  confronti dell'imputato dal territorio dello Stato ex art. 7-ter
 del d.-l. art. 1, terzo e quarto comma;
   Ritenuto che l'invocata espulsione ai sensi della citata norma  non
 va  disposta, dovendosi operare taluni rilievi di incostituzionalita'
 che qui di seguito si esporranno e di cui si ritiene la non manifesta
 infondatezza.
   1. - Violazione dell'art. 3 della Costituzione.
    Il seguito del testo  dell'ordinanza  e'  perfettamente  uguale  a
 quello   dell'ordinanza   pubblicata  in  precedenza  (Reg.  ord.  n.
 27/1996).
 96C0074