N. 31 ORDINANZA (Atto di promovimento) 29 novembre 1995
N. 31 Ordinanza emessa il 29 novembre 1995 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Novara nel procedimento penale a carico di Lazzareschi Bruno ed altro Processo penale - Giudizio abbreviato - Giudice per le indagini preliminari che abbia applicato una misura cautelare personale nei confronti dello stesso imputato - Incompatibilita' ad esercitare le funzioni giudicanti nel suddetto rito speciale - Omessa previsione - Ingiustificata disparita' di trattamento - Lesione del principio del giusto processo - Richiamo ai principi espressi dalla Corte costituzionale nelle sentenze nn. 401 e 502/1991, 124/1992 e 432/1995. (C.P.P. 1988, art. 34). (Cost., artt. 3 e 24).(GU n.6 del 7-2-1996 )
IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI Ha pronunciato la seguente ordinanza visti gli atti del procedimento penale n. 656/95 r.g.n.r. a carico di Lazzareschi Bruno + 20 per i reati di concussione, corruzione, riciclaggio e false informazioni al p.m. rispettivamente ascritti. Osserva in fatto Durante la fase delle indagini preliminari del procedimento penale indicato questo giudice ha emesso ordinanze di custodia cautelare in carcere nei confronti di appartenenti alla G.d.F. e di professionisti. Successivamente ha provveduto sulle relative istanze di revoca sino alla rimessione in liberta' dei medesimi o a seguito dei provvedimenti dell'organo collegiale del riesame o d'appello, o per decorrenza dei termini massimi di custodia cautelare. L'udienza preliminare si e' conclusa con n. 5 richieste di rinvio a giudizio, in relazione alle quali e' stato emesso decreto di rinvio a giudizio per 4 imputati e pronunciata sentenza di n.l.p. nei confronti di uno; n. 12 sentenze di patteggiamento e n. 4 istanze di ammissione al rito abbreviato. In sede di giudizio abbreviato questo giudice si trova ora a dover giudicare quegli stessi imputati Lazzareschi Bruno e Modellato Pietro Angelo nei cui confronti ha emesso ordinanze di applicazione di misure cautelari, ed in relazione a capi di imputazione contestati ad altri coimputati che hanno definito le loro posizioni processuali ai sensi dell'art. 444 c.p.p.. Il difensore di Lazzareschi Bruno ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 34 c.p.p. con riferimento agli artt. 3 e 24, comma secondo, Costituzione, sotto un duplice profilo: da un lato ritenendo tale norma incostituzionale per la mancata previsione di incompatibilita' nell'ipotesi in cui il g.i.p., che abbia gia' emesso sentenza ex art. 444 c.p.p. nei confronti di un imputato, giudichi poi, con il rito abbreviato, un coimputato del medesimo reato; e dall'altro, la medesima norma sarebbe incostituzionale nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio abbreviato il giudice per le indagini preliminari che ha adottato misure cautelari personali durante la fase delle indagini preliminari. La difesa di Modellato Pietro Angelo si e' associata nella predetta eccezione. Il P.M. si e' opposto alla prima eccezione in quanto manifestamente infondata, ritenendo non manifestamente infondata la seconda. In diritto La prima questione di illegittimita' costituzionale appare manifestamente infondata. In modo costante la Corte Costituzionale ha rigettato la questione sollevata nei medesimi termini: infatti gia' con la sentenza n. 186 del 1992 era stata esclusa l'incompatibilita' a partecipare al giudizio a carico di altri concorrenti nel medesimo reato del giudice che, nei confronti di uno di essi, avesse pronunciato sentenza di applicazione della pena concordata ex art. 444 c.p.p., "cio' in quanto in tal caso manca il necessario presupposto dell'identita' dell'oggetto del giudizio perche' alla comunanza dell'imputazione fa necessariamente riscontro una pluralita' di condotte distintamente ascrivibili a ciascuno dei concorrenti, le quali, ai fini del giudizio di responsabilita' devono formare oggetto di autonome valutazioni sotto il profilo tanto materiale che psicologico, e ben possono quindi sfociare in un accertamento positivo per l'uno e negativo per l'altro" (sent. n. 42/1994). La seconda questione di illegittimita' costituzionale appare, invece, rilevante nell'ambito del procedimento in corso, rispetto alle posizioni degli imputati Lazzareschi e Modellato, e non manifestamente infondata. Rilevante poiche' questo giudice ha emesso ordinanze di applicazione di misure cautelari personali nei confronti dei predetti imputati che hanno chiesto (ed ottenuto) di essere giudicati con rito abbreviato. Non manifestamente infondata per le ragioni che ci accingiamo ad esporre. Nella "convinzione di dover affermare un piu' pregnante significato dei valori costituzionali del giusto processo (e del diritto di difesa che ne e' componente essenziale), ed all'intervenuto mutamento del quadro normativo a seguito della recente legge 8 agosto 1995 n. 332" la Corte costituzionale con la sentenza n. 432/1995 e' giunta a conclusioni che si discostano, dalla sua precedente giurisprudenza in tema di "incompatibilita' determinata da atti compiuti nel procedimento" (art. 34 c.p.p.), sulla base di una motivazione che rende legittimo il dubbio di legittimita' costituzionale del medesimo articolo anche con riferimento al giudizio abbreviato. La Corte ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 34, comma secondo, c.p.p. nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio dibattimentale il giudice per le indagini preliminari che abbia applicato una misura cautelare personale nei confronti dell'imputato, sostenendo che la valutazione del g.i.p. in sede cautelare "comporta la formulazione di un giudizio non di mera legittimita' ma di merito (sia pure di tipo prognostico e allo stato degli atti) sulla colpevolezza dell'imputato", e quindi tale da "determinare un'anticipazione di giudizio suscettibile di minare l'imparzialita' del giudice". Nelle numerose pronuncie che hanno preceduto la n. 432/95 la Corte ha avuto modo di enucleare dei principi, utilizzati quali canoni interpretativi per il vaglio di costituzionalita', in materia di incompatibilita'. In particolare: la ratio della disciplina delle incompatibilita' e' quella di evitare che la valutazione di merito del giudice possa essere (o possa ritenersi che sia) condizionata dallo svolgimento di determinate attivita' nelle precedenti fasi del procedimento o della previa conoscenza dei relativi atti processuali (sent. 496/1990, 401/1991, 124/1992), convertendosi in una duplicita' di giudizio di merito sul medesimo oggetto; l'incompatibilita' ha rilievo solo rispetto al "giudizio" cioe' rispetto alla decisione sul merito della regiudicanda, e non anche a decisioni assunte ad, altri fini (sent. 401/1991), come nel caso di adozione di misure cautelari: i provvedimenti sulla liberta' personale non comportano una valutazione che si traduca in un giudizio della res judicanda (sent. 502/1991); in sostanza le decisioni deliberate comportano una valutazione puramente indiziaria che mira alla (e si esaurisce nella) verifica delle condizioni che legittimano la provvisoria restrizione di tale liberta' (sent. 502/1991 e 124/1992); per "giudizio" deve intendersi "qualsiasi tipo di giudizio, cioe' ogni processo che in base ad un esame delle prove pervenga ad una decisione di merito, compreso quello che si svolge con il rito abbreviato" (sent. 401/1991, e sent. 124/1992); in sintesi "il rischio che la valutazione conclusiva di responsabilita' sia, o possa, apparire condizionata dalla propensione del giudice a confermare una propria precedente decisione e' cosi' pregnante da poter concretamente incidere sulla garanzia di un giudizio che sia il frutto genuino ed esclusivo degli elementi di valutazione e di prova assunti nel processo e del dispiegarsi della difesa delle parti" (sent. 124/1992). Nella prospettiva che ora interessa (misure cautelari e giudizio abbreviato) mentre la Corte aveva sinora respinto le eccezioni di incostituzionalita' riguardo alla valutazione svolta in sede cautelare (da parte dell'organo del riesame ex art. 309 c.p.p.) ritenendola coerentemente una valutazione puramente indiziaria che mira alla (e si esaurisce nella) verifica delle condizioni che legittimano la provvisoria restrizione di tale liberta' (sent. 502/1991e 124/1992); con la sentenza 432/1995 la valutazione del g.i.p. in sede di accoglimento della richiesta di misura cautelare da parte del p.m. e' stata ritenuta non piu' puramente indiziaria ma "di contenuto sulla probabile fondatezza dell'accusa, cui si aggiunge una valutazione, anch'essa di merito, come le citate sentenze nn. 124 e 186 del 1992 hanno sottolineato, sull'inesistenza di condizioni legittimanti il proscioglimento". In sostanza alle ipotesi (gia' prese in esame dalla Corte) di imputazione coattiva, e di rigetto di una richiesta di applicazione di pena concordata, la Corte equipara la valutazione (contenutistica e con identico oggetto) effettuata dal g.i.p. in sede cautelare che lo rende incompatibile come giudice del dibattimento. Identita' d'oggetto che non viene scalfita - sempre secondo la Corte - neppure dalla incompletezza delle indagini svolte sino al momento dell'adozione della misura cautelare, sulla scorta di un'argomentazione di pura eventualita': "in linea generale dando l'ordine di formulare l'imputazione o rigettando la richiesta di patteggiamento (che peraltro puo' essere formulata anche durante le indagini preliminari) il g.i.p. esamina un quadro tendenzialmente completo delle indagini stesse, ma non e' detto che allorquando adotti un provvedimento di custodia cautelare ne abbia un quadro necessariamente incompleto: questo dipende solo dal momento in cui vengono ravvisate da parte del p.m. le esigenze cautelari indicate nell'art. 274 c.p.p.; il che puo' accadere dopo notevole lasso di tempo dall'inizio delle indagini, o anche al termine delle stesse". Una tale ratio decidendi espressa dalla Corte (sent. 432/1995) con specifico riferimento al giudizio dibattimentale, ed ispirata al fine di evitare "che la valutazione conclusiva sulla responsabilita' dell'imputato sia, o possa apparire, condizionata dalla cosiddetta forza della prevenzione, e cioe' da quella naturale tendenza a mantenere un giudizio gia' espresso o un atteggiamento gia' assunto in altri momenti decisionali dello stesso procedimento", appare ancor piu' calzante per l'ipotesi di giudizio abbreviato, nell'ambito del quale "i medesimi elementi che nella fase delle indagini erano semplici indizi vengono sostanzialmente apprezzati come prove" (sent. 432/1995), elementi indiziari che il g.i.p. ha gia' valutato nel momento in cui ha emesso la misura cautelare. E rende pienamente fondata la prospettazione della questione di costituzionalita' della norma anche con riguardo al rito abbreviato, in quanto in contrasto sia con riferimento all'inviolabile diritto di difesa, quale espressione del valore costituzionale del giusto processo (art. 24), sia al principio d'uguaglianza (art. 3, comma secondo), posto che per casi analoghi e' gia' prevista l'incompatibilita' alla funzione di giudizio per il giudice ha abbia gia' svolto una valutazione di merito delle risultanze delle indagini preliminari. La necessita' di chiarire le ipotesi di incompatibilita' che la stessa Corte ha definito tassative (con conseguente divieto di interpretazione analogica - sent. 502/1991), ha provocato l'immediata sollevazione del dubbio costituzionale dell'art. 34 c.p.p. anche con riferimento alla composizione dell'organo del riesame e di quello dibattimentale, oltre all'ipotesi ora in esame, gia' pendente dinanzi al giudice delle leggi. La fondatezza del dubbio costituzionale, nel caso di specie, parrebbe confortata dalla costante giurisprudenza della medesima Corte costituzionale che ha sempre ritenuto che non fosse sufficiente, ai fini dell'incompatibilita', una mera duplicita' di valutazioni di merito da parte dello stesso giudice (i.e. decisione di merito), ma occorresse un giudizio di merito, inteso quale cognizione del materiale processuale che sfoci nell'alternativa decisoria del proscioglimento o della condanna. In assenza di una tale limitazione (duplicita' di giudizi di merito) la Corte ha affermato che "ne risulterebbe una radicale negazione del concetto stesso di procedimento, inteso quale ordinata sequenza di atti, ciascuno dei quali legittima, prepara e condiziona quello successivo; e di conseguenza, poiche' ogni provvedimento ordinatorio o istruttorio implica o puo' implicare una delibazione del merito, ne deriverebbe un'assurda frammentazione del procedimento, con l'attribuzione di ciascun segmento di esso ad un giudice diverso". Non ci si puo' esimere, peraltro, dall'evidenziare che l'intervento della Corte costituzionale appare quanto mai auspicabile, poiche' il giudizio abbreviato presenta peculiarita' di cui non si puo' non tener conto, se non scolorando la sua tipicita', prima fra tutte il fatto di essere frutto di una scelta di strategia processuale (nel pieno esercizio del diritto di difesa) lasciata alla discrezionalita' dell'imputato che lo chiede, (seppure con la garanzia del doppio filtro del consenso del p.m. e della decidibilita' allo stato degli atti), ben sapendo che verra' giudicato dallo stesso giudice che ha emesso l'ordinanza cautelare durante le indagini preliminari, e che ha a disposizione l'intera sequela degli atti raccolti durante la fase istruttoria, anche di quelli che non potrebbero entrare nella piattaforma probatoria dibattimentale. Senza considerare, poi, che sono le stesse disposizioni dell'ordinamento giudiziario che individuano il giudice del rito abbreviato nello stesso giudice che ha emesso provvedimenti nel corso delle indagini preliminari (art. 7-ter ord. giud.). Alla luce di quanto sinora esposto va, pertanto, disposta la sospensione, previa separazione, degli atti del presente procedimento ex art. 23 legge n. 87/1953. La separazione riguarda tutte le imputazioni ascritte ai predetti imputati, per evidenti ragioni di economia processuale. Le medesime ragioni di rilevanza della questione sollevata non possono valere, invece, in ordine agli imputati Giovannelli Gianni e Sormani Gina in quanto questo giudice non ha adottato nei loro confronti alcuna misura cautelare personale, e pertanto non e' prospettabile alcuna questione di legittimita' costituzionale, che si presenta irrilevante nei loro confronti. La stessa Corte Costituzionale avalla questa valutazione nel momento in cui esplicitamente afferma che non sussiste un'identita' di giudizio "... nell'ipotesi di concorso di persone nel medesimo reato, perche' alla comunanza della imputazione fa necessariamente riscontro una pluralita' di condotte distintamente ascrivibili a ciascuno dei concorrenti, le quali, ai fini del giudizio di responsabilita', devono formare oggetto di autonome valutazioni sotto il profilo tanto materiale che psicologico, e ben possono, quindi, sfociare in un accertamento positivo per l'uno e negativo per l'altro".
P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87; Dichiara manifestamente infondata la questione di costituzionalita' dell'art. 34 c.p.p. con riferimento agli artt. 3, comma primo e 24, comma secondo, della Costituzione, nella parte in cui non prevede l'incompatibilita' a partecipare al giudizio abbreviato a carico di altri concorrenti nel medesimo reato del giudice che, nei confronti di uno di essi, abbia pronunciato sentenza di applicazione della pena concordata ex art. 444 c.p.p.; Con riguardo alle posizioni degli imputati Modellato Pietro Angelo e Lazzareschi Bruno dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di' costituzionalita' dell'art. 34 c.p.p. con riferimento agli artt. 3, comma primo e 24, comma secondo della Costituzione, nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio abbreviato il giudice per le indagini preliminari che abbia applicato una misura cautelare nei confronti dell'imputato; Dispone la separazione degli atti relativi agli imputati sopra indicati con formazione di nuovo fascicolo, trasmissione del medesimo alla Corte costituzionale, e sospensione del giudizio in corso; Dispone che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata integralmente al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonche' sia comunicata ai Presidenti delle Camere del Parlamento; Dispone la prosecuzione del giudizio abbreviato nei confronti degli imputati Giovannelli Gianni e Sormani Gina. Novara, addi' 29 novembre 1995 Il giudice per le indagini preliminari: Bossi 96C0076