N. 35 ORDINANZA (Atto di promovimento) 14 novembre 1995
N. 35 Ordinanza emessa il 14 novembre 1995 dal tribunale militare di Padova nel procedimento penale a carico di Girardo Enzo Amnistia e indulto - Reato militare di truffa - Non consentita applicazione dell'amnistia concedibile per il reato comune di truffa - Ingiustificata disparita' di trattamento. (D.P.R. 12 aprile 1990, n. 75, art. 1, lett. c), n. 4). (Cost., art. 3).(GU n.6 del 7-2-1996 )
IL TRIBUNALE MILITARE Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa contro Girardo Enzo, nato il 9 agosto 1947 a San Vito al Tagliamento (Pordenone), ivi residente in via Anton Lazzaro Moro n. 80; capitano di fregata m.m. in servizio presso Afsouth (Comarairmed), base Americana di Agnano (Napoli), incensurato, libero, imputato di truffa militare pluriaggravata (artt. 47 n. 2 e 234 comma primo e secondo c.p.m.p.) perche', capitano di corvetta M.M. in J.A.S.C. 1 R.O.C. Monte Venda, con artifici e raggiri consistenti nel produrre al servizio amministrativo di Ancona (Maricommi) una falsa fattura di trasporto masserizie della ditta "S.I.T." di Catania datata 14 febbraio 1989, induceva in errore l'amministrazione militare, con danno della stessa e a proprio profitto, giacche' alla fine del 1989, in Abano Terme, riscuoteva lire 7.497.000 per un fittizio trasporto masserizie da Catania ad Abano Terme. Con l'aggravante del grado ricoperto. Fatto e diritto Dal momento che il reato - come ha precisato il p.m. - si e' perfezionato il 21 aprile 1989, si e' posto il problema se il medesimo sia, o meno, compreso nel provvedimento di amnistia disposto con il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1990 n. 75. Il reato contestato ne rimane escluso, in quanto non rientra in alcuna delle ipotesi dell'art. 1. Osserva tuttavia questo tribunale, sulla base anche delle richieste formulate dalle parti, che, essendo i reati di truffa previsti dall'art. 640, secondo comma, c.p. amnistiabili a norma dell'art. 1, lett. C), n. 4, viola il principio di uguaglianza che non lo siano pure i reati di truffa previsti, come quello contestato, dall'art. 234, secondo comma, c.p.m.p.. In particolare, poiche' e' compreso nel provvedimento di clemenza il reato comune di truffa a danno della pubblica amministrazione, e' irragionevole che non lo sia il reato militare di truffa a danno dell'amministrazione militare. Di conseguenza, deve essere sollevata la questione di legittimita' dell'art. 1, lett. C), n. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1990 n. 75, in relazione all'art. 3 della Costituzione.
P. Q. M. Letto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87; Dichiara non manifestamente infondata e rilevante la questione di legittimita' dell'art. 1, lett. C), n. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1990 n. 75, in relazione all'art. 3 della Costituzione; Dispone la sospensione del procedimento e l'invio degli atti alla Corte costituzionale; Dispone che l'ordinanza sia notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento. Padova, addi' 14 novembre 1995 Il presidente estensore: Rosin 96C0080