N. 35 ORDINANZA (Atto di promovimento) 14 novembre 1995

                                 N. 35
   Ordinanza emessa il 14 novembre  1995  dal  tribunale  militare  di
 Padova nel procedimento penale a carico di Girardo Enzo
 Amnistia  e  indulto  -  Reato  militare  di  truffa - Non consentita
    applicazione dell'amnistia concedibile  per  il  reato  comune  di
    truffa - Ingiustificata disparita' di trattamento.
 (D.P.R. 12 aprile 1990, n. 75, art. 1, lett. c), n. 4).
 (Cost., art. 3).
(GU n.6 del 7-2-1996 )
                         IL TRIBUNALE MILITARE
   Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza nella causa contro Girardo
 Enzo, nato il 9 agosto 1947 a San Vito  al  Tagliamento  (Pordenone),
 ivi  residente  in  via Anton Lazzaro Moro n. 80; capitano di fregata
 m.m. in servizio presso   Afsouth (Comarairmed),  base  Americana  di
 Agnano  (Napoli),  incensurato,  libero,  imputato di truffa militare
 pluriaggravata (artt. 47 n. 2 e 234 comma primo e  secondo  c.p.m.p.)
 perche',  capitano di corvetta M.M. in J.A.S.C. 1 R.O.C. Monte Venda,
 con  artifici  e  raggiri  consistenti  nel  produrre   al   servizio
 amministrativo  di  Ancona (Maricommi) una falsa fattura di trasporto
 masserizie della ditta "S.I.T." di Catania datata 14  febbraio  1989,
 induceva in errore l'amministrazione militare, con danno della stessa
 e  a  proprio  profitto, giacche' alla fine del 1989, in Abano Terme,
 riscuoteva lire 7.497.000 per un  fittizio  trasporto  masserizie  da
 Catania ad Abano Terme. Con l'aggravante del grado ricoperto.
                            Fatto e diritto
   Dal  momento  che  il  reato  -  come  ha precisato il p.m. - si e'
 perfezionato il 21 aprile  1989,  si  e'  posto  il  problema  se  il
 medesimo sia, o meno, compreso nel provvedimento di amnistia disposto
 con il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1990 n. 75.
   Il  reato  contestato  ne  rimane escluso, in quanto non rientra in
 alcuna delle ipotesi dell'art. 1.
   Osserva tuttavia questo tribunale, sulla base anche delle richieste
 formulate dalle parti,  che,  essendo  i  reati  di  truffa  previsti
 dall'art.  640, secondo comma, c.p. amnistiabili a norma dell'art. 1,
 lett.    C), n. 4, viola il principio di uguaglianza che non lo siano
 pure i reati di truffa previsti, come  quello  contestato,  dall'art.
 234, secondo comma, c.p.m.p.. In particolare, poiche' e' compreso nel
 provvedimento  di  clemenza  il  reato comune di truffa a danno della
 pubblica amministrazione, e' irragionevole che non lo  sia  il  reato
 militare di truffa a danno dell'amministrazione militare.
   Di  conseguenza, deve essere sollevata la questione di legittimita'
 dell'art. 1,  lett.  C),  n.  4  del  decreto  del  Presidente  della
 Repubblica  12  agosto  1990  n.  75,  in  relazione all'art. 3 della
 Costituzione.
                                P. Q. M.
   Letto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87;
   Dichiara non manifestamente infondata e rilevante la  questione  di
 legittimita'  dell'art. 1, lett. C),  n. 4 del decreto del Presidente
 della Repubblica 12 aprile 1990 n. 75, in relazione all'art. 3  della
 Costituzione;
   Dispone  la  sospensione del procedimento e l'invio degli atti alla
 Corte costituzionale;
   Dispone che l'ordinanza sia notificata alle parti e  al  Presidente
 del  Consiglio  dei  Ministri e comunicata ai Presidenti dei due rami
 del Parlamento.
     Padova, addi' 14 novembre 1995
                    Il presidente estensore: Rosin
 96C0080