N. 39 ORDINANZA (Atto di promovimento) 9 ottobre 1995
N. 39 Ordinanza emessa il 9 ottobre 1995 dal tribunale di Torino nel procedimento penale a carico di Borra Orsola ed altri Processo penale - Dibattimento - Giudice che, quale componente del tribunale della liberta', ha concorso a pronunciare un provvedimento sulla liberta' personale nei confronti degli stessi imputati - Incompatibilita' ad esercitare le funzioni di giudice del dibattimento - Omessa previsione - Disparita' di trattamento - Compressione del diritto di difesa - Richiamo ai principi espressi dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 432/1995. (C.P.P. 1988, art. 34, secondo comma). (Cost., artt. 3 e 24, secondo comma).(GU n.6 del 7-2-1996 )
IL TRIBUNALE Ha emesso la seguente ordinanza. Il tribunale ritiene di dover sollevare d'ufficio questione di legittimita' costituzionale dell'art. 34, secondo comma del c.p.p. per violazione degli artt. 3 e 24, secondo comma Cost. nella parte in cui non prevede che non possano partecipare al giudizio dibattimentale i giudici abbiano precedentemente fatto parte del tribunale del riesame decidendo su provvedimenti cautelari emessi nei confronti dell'imputato. Va premesso che tutti e tre i componenti del collegio hanno giudicato con le ordinanze 16 marzo 1994 e 25 ottobre 1994 sul riesame della misura cautelare della custodia in carcere applicata agli imputati Mottura Luigi e Chiaraviglio Margherita nel presente procedimento, confermando il provvedimento impugnato sia sotto il profilo degli indizi che sotto quello delle esigenze cautelari. Con sentenza n. 432/1995 la Corte costituzionale ha affermato il principio secondo cui versa in situazione di incompatibilita' il giudice per le indagini preliminari che ha emesso misura cautelare nei confronti dell'imputato e che successivamente sia chiamato a far parte del collegio giudicante: cio' in quanto tale giudice ha formulato un'anticipazione di giudizio anche nel merito, suscettibile di minare l'imparzialita' della decisione dibattimentale. Tale motivazione porta a ritenere non manifestamente infondata la questione di illegittimita' costituzionale dell'art. 34/2 del c.p.p. con riferimento alle norme sopra menzionate, perche' anche nel caso di specie potrebbe ritenersi la sussistenza dei medesimi effetti che l'art. 34 del c.p.p. mira ad impedire, e cioe' che la valutazione conclusiva sulla responsabilita' degli imputati "sia - o possa apparire - condizionata dalla cosiddetta forza della prevenzione, e cioe' da quella naturale tendenza a mantenere un giudizio gia' espresso o un atteggiamento gia' assunto in altri momenti decisionali dello stesso procedimento". La suddetta motivazione deve, infatti, valere a maggior ragione con riferimento ai casi in cui la verifica sugli indizi di colpevolezza a carico dell'indagato sia stata condotta in sede di riesame, e cioe' esercitando un sindacato almeno altrettanto penetrante di quello a suo tempo condotto dal g.i.p. La prospettata questione di legittimita' costituzionale appare rilevante ai fini del giudizio in quanto ove fosse fondata comporterebbe l'obbligo di astensione e costituirebbe motivo di ricusazione di tutti e tre i componenti della sezione, in quanto non vi si potrebbe rimediare costituendo un Collegio diversamente formato.
P. Q. M. Dichiara non manifestamente infondata la questione di illegittimita' costituzionale dell'art. 34, secondo comma del c.p.p. nei termini di cui in motivazione per contrasto con gli artt. 3 e 24/2 Cost. Sospende il giudizio in corso; Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata a cura della cancelleria ai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati. Torino, addi' 9 ottobre 1995 Il presidente: (firma illeggibile) 96C0084