N. 39 ORDINANZA (Atto di promovimento) 9 ottobre 1995

                                 N. 39
   Ordinanza emessa il 9 ottobre 1995  dal  tribunale  di  Torino  nel
 procedimento penale a carico di Borra Orsola ed altri
 Processo  penale  -  Dibattimento - Giudice che, quale componente del
    tribunale  della  liberta',   ha   concorso   a   pronunciare   un
    provvedimento  sulla liberta' personale nei confronti degli stessi
    imputati - Incompatibilita' ad esercitare le funzioni  di  giudice
    del dibattimento - Omessa previsione - Disparita' di trattamento -
    Compressione del diritto di difesa - Richiamo ai principi espressi
    dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 432/1995.
 (C.P.P. 1988, art. 34, secondo comma).
 (Cost., artt. 3 e 24, secondo comma).
(GU n.6 del 7-2-1996 )
                             IL TRIBUNALE
   Ha emesso la seguente ordinanza.
   Il  tribunale  ritiene  di  dover  sollevare d'ufficio questione di
 legittimita' costituzionale dell'art. 34, secondo  comma  del  c.p.p.
 per violazione degli artt. 3 e 24, secondo comma Cost. nella parte in
 cui   non   prevede   che   non   possano   partecipare  al  giudizio
 dibattimentale i giudici  abbiano  precedentemente  fatto  parte  del
 tribunale del riesame decidendo su provvedimenti cautelari emessi nei
 confronti dell'imputato.
   Va  premesso  che  tutti  e  tre  i  componenti  del collegio hanno
 giudicato con le ordinanze 16  marzo  1994  e  25  ottobre  1994  sul
 riesame  della  misura  cautelare della custodia in carcere applicata
 agli imputati Mottura Luigi e Chiaraviglio  Margherita  nel  presente
 procedimento,  confermando  il  provvedimento  impugnato sia sotto il
 profilo degli indizi che sotto quello delle esigenze cautelari.
   Con sentenza n. 432/1995 la Corte costituzionale  ha  affermato  il
 principio  secondo  cui  versa  in  situazione di incompatibilita' il
 giudice per le indagini preliminari che ha  emesso  misura  cautelare
 nei  confronti dell'imputato e che successivamente sia chiamato a far
 parte  del  collegio  giudicante:  cio'  in  quanto  tale  giudice ha
 formulato un'anticipazione di giudizio anche nel merito, suscettibile
 di minare l'imparzialita' della decisione dibattimentale.
   Tale motivazione porta a ritenere non manifestamente  infondata  la
 questione  di illegittimita' costituzionale dell'art. 34/2 del c.p.p.
 con riferimento alle norme sopra menzionate, perche' anche  nel  caso
 di  specie potrebbe ritenersi la sussistenza dei medesimi effetti che
 l'art. 34 del c.p.p. mira ad impedire, e  cioe'  che  la  valutazione
 conclusiva  sulla  responsabilita'  degli  imputati  "sia  -  o possa
 apparire - condizionata dalla cosiddetta forza della  prevenzione,  e
 cioe'  da  quella  naturale  tendenza  a  mantenere  un giudizio gia'
 espresso  o  un  atteggiamento    gia'  assunto  in   altri   momenti
 decisionali dello stesso procedimento".
   La suddetta motivazione deve, infatti, valere a maggior ragione con
 riferimento ai casi in cui la verifica sugli indizi di colpevolezza a
 carico  dell'indagato  sia stata condotta in sede di riesame, e cioe'
 esercitando un sindacato almeno altrettanto penetrante  di  quello  a
 suo tempo condotto dal g.i.p.
   La  prospettata  questione  di  legittimita'  costituzionale appare
 rilevante  ai  fini  del  giudizio  in  quanto  ove   fosse   fondata
 comporterebbe  l'obbligo  di  astensione  e  costituirebbe  motivo di
 ricusazione di tutti e tre i componenti della sezione, in quanto  non
 vi   si  potrebbe  rimediare  costituendo  un  Collegio  diversamente
 formato.
                                P. Q. M.
   Dichiara   non   manifestamente   infondata   la    questione    di
 illegittimita'  costituzionale dell'art. 34, secondo comma del c.p.p.
 nei termini di cui in motivazione per contrasto con  gli  artt.  3  e
 24/2 Cost.
   Sospende il giudizio in corso;
   Ordina  la  trasmissione  degli  atti  alla  Corte costituzionale e
 dispone che la presente ordinanza sia notificata  al  Presidente  del
 Consiglio  dei  Ministri e sia comunicata a cura della cancelleria ai
 Presidenti del Senato e della Camera dei deputati.
     Torino, addi' 9 ottobre 1995
                  Il presidente: (firma illeggibile)
 96C0084