N. 42 ORDINANZA (Atto di promovimento) 4 ottobre 1995

                                 N. 42
   Ordinanza emessa il 4  ottobre  1995  dal  pretore  di  Biella  nel
 procedimento penale a carico di Chiappa Franco ed altri
 Processo  penale  -  Procedimento  innanzi  al pretore - Giudice che,
    quale g.i.p., abbia adottato un  provvedimento  di  rigetto  o  di
    accoglimento  di  istanza  di  revoca  o di modifica di una misura
    cautelare personale - Incompatibilita' ad esercitare  le  funzioni
    giudicanti  a  dibattimento  -  Omessa  previsione  -  Lesione dei
    diritti di difesa e ad un giusto processo - Richiamo  ai  principi
    espressi  dalla  Corte  costituzionale  nella sentenza n. 434/1995
    (recte: n. 432/1955).
 (C.P.P. 1988, art. 34, secondo comma).
 (Cost., art. 24, secondo comma).
(GU n.6 del 7-2-1996 )
                              IL PRETORE
 Osserva
   Nel processo di cui oggi si sta celebrando il  dibattimento  questo
 stesso  giudice  ha  avuto modo di svolgere funzioni di giudice delle
 indagini preliminari in quattro occasioni e precisamente:
     1)  provvedimento  29  dicembre  1994  di  rigetto   dell'istanza
 avanzata da Chiappa Franco volta ad ottenere la revoca o in subordine
 la sostituzione della misura cautelare del carcere (all. 1 e 2);
     2)  provvedimento  13  gennaio  1995 di accoglimento dell'istanza
 avanzata  da  Caligaris  Amelia  volta  ad    essere  autorizzata  ad
 allontanarsi  in  certe  ore giornaliere dalla propria abitazione ove
 trovavasi agli arresti domiciliari (all. 3 e 4);
     3) provvedimento 28 febbraio 1995  di  accoglimento  dell'istanza
 avanzata  da  Chiappa  Franco  onde  ottenere  la revoca della misura
 cautelare del carcere con conseguente remissione in liberta' (all.  5
 e 6);
     4)  provvedimento  28  febbraio 1995 di accoglimento dell'istanza
 avanzata da Caligaris Amelia onde ottenere la revoca  del  regime  di
 detenzione domiciliare (all. 7 e 8).
   E'  di  tutta  evidenza  come questo giudice per l'adozione di tali
 provvedimenti abbia dovuto esaminare piu' volte ed  in  diverse  fasi
 delle  indagini  gli  atti  dell'indagine  stessa  (vedasi  nel primo
 provvedimento    29    dicembre    1994    l'espresso     riferimento
 all'interrogatorio  dell'imputato  Chiappa),  atti che non sono certo
 utilizzabili nel dibattimento e per la  decisione  e  non  dovrebbero
 essere in alcun modo noti al giudice del dibattimento.
   E'  palese  come  soprattutto  nel  primo provvedimento (di rigetto
 dell'istanza di rimessione in  liberta'  del  Chiappa),  vi  sia  una
 reiterazione, sia pure non esplicita, del giudizio di sussistenza dei
 gravi  indizi  di  colpevolezza, sussistenza che sola rende legittima
 l'emissione di una misura  restrittiva  della  liberta'  personale  e
 cosi' anche il suo mantenimento, che' altrimenti, essendo caduti tali
 gravi  indizi  con  le indagini nel frattempo esperite, compito primo
 del giudice adito sarebbe stata la remissione immediata  in  liberta'
 (vedasi  anche  nel  provvedimento  stesso  accenno alla personalita'
 dell'imputato, alla sua  attivita'  criminosa  tale  da  assicurargli
 provento di vita).
   E  con  tale  giudizio  il  giudice  delle  indagini preliminari e'
 inevitabilmente entrato  nel  merito  della  vicenda,  non  potendosi
 pensare  che  un  provvedimento  di rigetto, ma anche a ben vedere un
 provvedimento pro reo, sia una mera attivita' processuale.
   E tale esame del merito  crea  inevitabilmente  una  situazione  di
 incompatibilita',   che  non  espressamente  prevista  dall'art.  34,
 secondo comma, c.p.p., rende manifestamente fondata la  questione  di
 costituzionalita'  della  norma stessa in relazione all'art. 24 della
 Costituzione, secondo comma, la' ove un giudizio gia' in qualche modo
 influenzato potrebbe ledere i diritti della difesa.
   Invero, a ben vedere, se fosse possibile per  un  tale  gip  essere
 anche  il  pretore del dibattimento, si ricreerebbe quella situazione
 di ambivalenza che tanto aveva reso inviso ai  garantisti  la  figura
 del  pretore  nel  regime del vecchio codice (conoscenza degli atti e
 giudizio  anticipato  nel  merito  con  l'emissione  del  decreto  di
 citazione a giudizio).
   E  su questa strada pare essersi indirizzata la stessa Consulta con
 la recentissima pronuncia n. 434 del 6-15 settembre 1995, la' ove  ha
 dichiarato  la  illegittimita'  costituzionale della stessa norma per
 non aver previsto la incompatibilita' tra giudice del dibattimento  e
 giudice  delle  indagini preliminari che abbia adottato nei confronti
 dell'imputato una misura  cautelare  personale,  puntualizzando  come
 l'adozione  di tale misura implichi un giudizio di merito, reso ancor
 piu' pregnante dall'entrata in vigore della legge 8 agosto  1995,  n.
 332  (e'  stato espressamente richiamato il giudizio anticipato sulla
 concedibilita' della sospensione della  pena  da  parte  del  giudice
 delle indagini preliminari previsto dal nuovo art. 275, comma 2-bis),
 e  come  quest'ultima  legge  possa  portare a diverse conclusioni in
 punto incompatibilita' rispetto a precedenti  pronunce  di  reiezione
 per  infondatezza  (vedasi  sent. n. 502 del 1991 relativa al giudice
 del dibattimento che sia stato in precedenza giudice del riesame).
   Per tutte queste considerazioni appare  fondata,  in  relazione  al
 diritto  ad un giusto processo ed ai diritti della difesa in generale
 cosi' come previsti dall'art. 24 della Costituzione,  secondo  comma,
 la  questione  di  legittimita'  costituzionale dell'art. 34, secondo
 comma, c.p.p., la' ove non  e'  prevista  l'incompatibilita'  tra  il
 giudice  del dibattimento e il giudice delle indagini preliminari che
 abbia adottato un provvedimento  di  rigetto  o  di  accoglimento  di
 un'istanza  di  revoca o modifica di una misura di custodia cautelare
 personale,  o  in  subordine   quantomeno   nell'ipotesti   di   solo
 provvedimento  di  rigetto,  implicando  quest'ultimo  un giudizio di
 merito  piu'  pregnante  sulla  permanenza  dei   gravi   indizi   di
 colpevolezza rispetto al provvedimento di accoglimento.
   E  la  questione  appare  rilevante  ai fini del presente giudizio,
 atteso che in caso  di  dichiarazione  di  incostituzionalita'  della
 norma,  automaticamente  questo giudice, visti i provvedimenti da lui
 stessi emessi come sopra indicati, sarebbe tenuto  all'astensione  ex
 art. 36, primo comma, lettera g), c.p.p.
   Ne'  il  processo  appare  proseguibile  contro  gli  imputati  nei
 confronti  dei  quali  questo   pretore   non   ha   adottato   alcun
 provvedimento  quale  g.i.p.,  attesi  lo  stretto  collegamento e la
 conseguenzialita' tra i vari fatti e le varie posizioni.
                                P. Q. M.
   Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
   Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la  questione  di
 costituzionalita'  dell'art.  34,  secondo comma, del c.p.p., la' ove
 non prevede l'incompatibilita' tra giudice del dibattimento e giudice
 delle indagini preliminari che abbia  adottato  un  provvedimento  di
 rigetto  o  di accoglimento di un'istanza di revoca o modifica di una
 misura cautelare personale, o, in  subordine  quantomeno  nella  sola
 ipotesi  di  rigetto,  ai  sensi  dell'art.  24, secondo comma, della
 Costituzione;
   Sospende il giudizio in corso;
   Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
   Dispone che la presente ordinanza  sia  notificata,  a  cura  della
 cancelleria  penale,  al  Presidente del Consiglio dei Ministri e sia
 comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della
 Repubblica.
     Biella, addi' 4 ottobre 1995
                    Il pretore: (firma illeggibile)
 96C0087