N. 42 ORDINANZA (Atto di promovimento) 4 ottobre 1995
N. 42 Ordinanza emessa il 4 ottobre 1995 dal pretore di Biella nel procedimento penale a carico di Chiappa Franco ed altri Processo penale - Procedimento innanzi al pretore - Giudice che, quale g.i.p., abbia adottato un provvedimento di rigetto o di accoglimento di istanza di revoca o di modifica di una misura cautelare personale - Incompatibilita' ad esercitare le funzioni giudicanti a dibattimento - Omessa previsione - Lesione dei diritti di difesa e ad un giusto processo - Richiamo ai principi espressi dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 434/1995 (recte: n. 432/1955). (C.P.P. 1988, art. 34, secondo comma). (Cost., art. 24, secondo comma).(GU n.6 del 7-2-1996 )
IL PRETORE Osserva Nel processo di cui oggi si sta celebrando il dibattimento questo stesso giudice ha avuto modo di svolgere funzioni di giudice delle indagini preliminari in quattro occasioni e precisamente: 1) provvedimento 29 dicembre 1994 di rigetto dell'istanza avanzata da Chiappa Franco volta ad ottenere la revoca o in subordine la sostituzione della misura cautelare del carcere (all. 1 e 2); 2) provvedimento 13 gennaio 1995 di accoglimento dell'istanza avanzata da Caligaris Amelia volta ad essere autorizzata ad allontanarsi in certe ore giornaliere dalla propria abitazione ove trovavasi agli arresti domiciliari (all. 3 e 4); 3) provvedimento 28 febbraio 1995 di accoglimento dell'istanza avanzata da Chiappa Franco onde ottenere la revoca della misura cautelare del carcere con conseguente remissione in liberta' (all. 5 e 6); 4) provvedimento 28 febbraio 1995 di accoglimento dell'istanza avanzata da Caligaris Amelia onde ottenere la revoca del regime di detenzione domiciliare (all. 7 e 8). E' di tutta evidenza come questo giudice per l'adozione di tali provvedimenti abbia dovuto esaminare piu' volte ed in diverse fasi delle indagini gli atti dell'indagine stessa (vedasi nel primo provvedimento 29 dicembre 1994 l'espresso riferimento all'interrogatorio dell'imputato Chiappa), atti che non sono certo utilizzabili nel dibattimento e per la decisione e non dovrebbero essere in alcun modo noti al giudice del dibattimento. E' palese come soprattutto nel primo provvedimento (di rigetto dell'istanza di rimessione in liberta' del Chiappa), vi sia una reiterazione, sia pure non esplicita, del giudizio di sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, sussistenza che sola rende legittima l'emissione di una misura restrittiva della liberta' personale e cosi' anche il suo mantenimento, che' altrimenti, essendo caduti tali gravi indizi con le indagini nel frattempo esperite, compito primo del giudice adito sarebbe stata la remissione immediata in liberta' (vedasi anche nel provvedimento stesso accenno alla personalita' dell'imputato, alla sua attivita' criminosa tale da assicurargli provento di vita). E con tale giudizio il giudice delle indagini preliminari e' inevitabilmente entrato nel merito della vicenda, non potendosi pensare che un provvedimento di rigetto, ma anche a ben vedere un provvedimento pro reo, sia una mera attivita' processuale. E tale esame del merito crea inevitabilmente una situazione di incompatibilita', che non espressamente prevista dall'art. 34, secondo comma, c.p.p., rende manifestamente fondata la questione di costituzionalita' della norma stessa in relazione all'art. 24 della Costituzione, secondo comma, la' ove un giudizio gia' in qualche modo influenzato potrebbe ledere i diritti della difesa. Invero, a ben vedere, se fosse possibile per un tale gip essere anche il pretore del dibattimento, si ricreerebbe quella situazione di ambivalenza che tanto aveva reso inviso ai garantisti la figura del pretore nel regime del vecchio codice (conoscenza degli atti e giudizio anticipato nel merito con l'emissione del decreto di citazione a giudizio). E su questa strada pare essersi indirizzata la stessa Consulta con la recentissima pronuncia n. 434 del 6-15 settembre 1995, la' ove ha dichiarato la illegittimita' costituzionale della stessa norma per non aver previsto la incompatibilita' tra giudice del dibattimento e giudice delle indagini preliminari che abbia adottato nei confronti dell'imputato una misura cautelare personale, puntualizzando come l'adozione di tale misura implichi un giudizio di merito, reso ancor piu' pregnante dall'entrata in vigore della legge 8 agosto 1995, n. 332 (e' stato espressamente richiamato il giudizio anticipato sulla concedibilita' della sospensione della pena da parte del giudice delle indagini preliminari previsto dal nuovo art. 275, comma 2-bis), e come quest'ultima legge possa portare a diverse conclusioni in punto incompatibilita' rispetto a precedenti pronunce di reiezione per infondatezza (vedasi sent. n. 502 del 1991 relativa al giudice del dibattimento che sia stato in precedenza giudice del riesame). Per tutte queste considerazioni appare fondata, in relazione al diritto ad un giusto processo ed ai diritti della difesa in generale cosi' come previsti dall'art. 24 della Costituzione, secondo comma, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 34, secondo comma, c.p.p., la' ove non e' prevista l'incompatibilita' tra il giudice del dibattimento e il giudice delle indagini preliminari che abbia adottato un provvedimento di rigetto o di accoglimento di un'istanza di revoca o modifica di una misura di custodia cautelare personale, o in subordine quantomeno nell'ipotesti di solo provvedimento di rigetto, implicando quest'ultimo un giudizio di merito piu' pregnante sulla permanenza dei gravi indizi di colpevolezza rispetto al provvedimento di accoglimento. E la questione appare rilevante ai fini del presente giudizio, atteso che in caso di dichiarazione di incostituzionalita' della norma, automaticamente questo giudice, visti i provvedimenti da lui stessi emessi come sopra indicati, sarebbe tenuto all'astensione ex art. 36, primo comma, lettera g), c.p.p. Ne' il processo appare proseguibile contro gli imputati nei confronti dei quali questo pretore non ha adottato alcun provvedimento quale g.i.p., attesi lo stretto collegamento e la conseguenzialita' tra i vari fatti e le varie posizioni.
P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalita' dell'art. 34, secondo comma, del c.p.p., la' ove non prevede l'incompatibilita' tra giudice del dibattimento e giudice delle indagini preliminari che abbia adottato un provvedimento di rigetto o di accoglimento di un'istanza di revoca o modifica di una misura cautelare personale, o, in subordine quantomeno nella sola ipotesi di rigetto, ai sensi dell'art. 24, secondo comma, della Costituzione; Sospende il giudizio in corso; Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone che la presente ordinanza sia notificata, a cura della cancelleria penale, al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Biella, addi' 4 ottobre 1995 Il pretore: (firma illeggibile) 96C0087