N. 62 ORDINANZA (Atto di promovimento) 29 settembre 1995
N. 62 Ordinanza emessa il 29 settembre 1995 dal tribunale di Bolzano nel procedimento civile vertente tra Staffler Othmar e Staffler Anton Provincia autonoma di Bolzano - Maso chiuso - Espropriazione per pubblica utilita' - Divisione suppletoria della massa ereditaria - Obbligazione dell'assuntore verso i coeredi - Conferimento del ricavo derivante dell'espropriazione sul prezzo di assunzione - Omessa previsione - Ingiustificata disparita' di trattamento rispetto alle ipotesi di alienazione volontaria e di vendita in esecuzione forzata - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 505/1988. (Decreto del presidente della provincia di Bolzano 30 dicembre 1978, n. 32, art. 29 e 29-a; legge della provincia di Bolzano 26 marzo 1982, n. 10, art. 9). (Cost., art. 3).(GU n.7 del 14-2-1996 )
IL TRIBUNALE Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento n. 598/1991 r.g. vertente tra: attore: Staffler Othmar, con l'avv. Hans Egger di Bolzano per procura a margine dell'atto di citazione, domiciliatario; e convenuto Staffler Anton, con l'avv. Otto Tiefenbrunner di Bolzano, per procura a margine della comparsa di risposta, domiciliatario. Premesso in fatto Che Staffler Othmar ha convenuto in giudizio il di lui fratello Anton, esponendo: che quest'ultimo, in base a disposizioni testamentarie del padre, era divenuto assuntore del maso chiuso "Triangl", in P.T. 30/I C.C. Dodiciville; che in base agli artt. 29 e 29a del t.u. sui masi chiusi (art. 30, legge provinciale 29 marzo 1954, n. 1, art. 36, legge provinciale 25 dicembre 1959, n. 10 e, limitatamente al primo comma dell'art. 29 t.u., art. 7, legge provinciale 26 marzo 1982, n. 10, confluiti nell'art. 29 t.u. delle leggi provinciali sull'ordinamento dei masi chiusi; art. 9, legge provinciale 26 marzo 1982, n. 10, inserito come art. 29-a) nel t.u. delle leggi provinciali sull'ordinamento dei masi chiusi), in caso di vendita (totale o parziale), o espropriazione forzata del maso chiuso a meno di 10 anni dall'assunzione, l'assuntore e' obbligato a versare alla massa ereditaria, per la divisione suppletoria, l'eccedenza del ricavo della vendita o del valore di assegnazione sul prezzo di assunzione; che in seguito ad espropriazioni per pubblica utilita' avvenute nel biennio 1985-1987, il convenuto aveva conseguito un'indennita' di esproprio pari a circa un miliardo di lire; che il sollecito a questi rivolto, di pagare quanto previsto dagli articoli del t.u. sui masi chiusi sopracitati non aveva alcun esito; che benche' i citati articoli non prevedevano espressamente l'ipotesi dell'espropriazione per pubblica utilita', logica vorrebbe che essi trovino applicazione anche in tale caso, perche' trattasi pur sempre di trasferimento coattivo e salva rimarrebbe la ratio legis; che nell'ipotesi in cui il tribunale non dovesse ritenere applicabile al caso in esame le disposizioni sopracitate, si pone la questione di legittimita' costituzionale dei citati articoli per disparita' di trattamento stante l'identita' di situazione e quindi violazione del principio di uguaglianza; Concludeva pertanto l'attore chiedendo la condanna del convenuto a versare alla massa ereditaria, per la divisione suppletoria, l'eccedenza del ricavo derivante dall'espropriazione sul prezzo di assunzione; in subordine, dovessero ritenersi inapplicabili gli artt. 29 e 29a del t.u. sui masi chiusi anche all'assuntore del maso che ha percepito indennita' di esproprio eccedenti il valore di assunzione, chiedeva che il tribunale trasmettesse gli atti alla Corte costituzionale per la proposizione della questione di illegittimita' costituzionale degli articoli citati in relazione all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui limitano ai casi di vendita volontaria o esecuzione forzata e non estende a quello dell'espropriazione per pubblica utilita' l'obbligo dell'assuntore come sopra specificato. Il convenuto ha contestato questi assunti e sostenuto: B1) che non vi era stata da parte convenuta alcuna assunzione del maso per essere stato questo acquistato per atto inter vivos a titolo oneroso mediante contratto di compravendita; B2) che non essendovi stata assunzione del maso in seguito ad acquisto mortis causa non vi era stata apertura della successione; B3) che non vi era stata divisione ereditaria primaria, da considerarsi logico presupposto della chiesta divisione supplentoria; B4) che controparte difettava di legittimazione attiva dovendosi questi considerare beneficiario di legato in sostituzione di legittima non rinunziato e pertanto non coerede, come invece richiesto in via esclusiva dall'art. 29, secondo comma, t.u. masi chiusi; B5) che comunque, secondo quanto previsto dall'art. 29, quinto comma, t.u. masi chiusi, il richiesto pagamento non sarebbe potuto avvenire perche' la conseguita indennita' di esproprio era stata totalmente utilizzata per l'acquisto di terreni ed opere di ristrutturazione e miglioramento del maso; B6) che la pretesa fatta valere in giudizio doveva ritenersi prescritta in quanto di natura ereditaria, e cosi' soggetta al termine prescrizionale decennale decorrente dalla morte del padre avvenuta in data 28 febbraio 1980; B7) che dovendo trovare applicazione nel caso di specie gli istituti previsti dall'art. 551 c.c. e dagli artt. 713 e segg. c.c., un'eventuale divisione suppletoria che avvenisse ex art. 29 t.u. masi chiusi in difetto della previa rinunzia al legato ed alla collazione, non potrebbe che rendere l'invocata norma affetta da indubbia illegittimita' costituzionale in relazione all'art. 3 della Costituzione e all'art. 4 dello Statuto speciale della Regione Trentino A.A. in quanto con essa si verrebbero a stravolgere, da un lato, i principi del diritto civile regolanti i diritti e gli obblighi in materia successoria e dall'altro la disposizione statutaria che riserva alla potesta' legislativa esclusiva la sola materia dei masi chiusi e non anche quella ereditaria; B8) che non poteva darsi applicazione alle invocate disposizioni in quanto queste contemplano atti - quali la vendita o la esecuzione forzata - che a differenza dell'espropriazione per pubblica utilita' sono riconducibili ad una attivita' volontaria dell'assuntore del maso e che quindi l'eccezione di incostituzionalita' era infondata per la palese diversita' della fattispecie in esame, che giustificava il diverso trattamento. Osserva il tribunale Le eccezioni e contestazioni del convenuto volte a negare la rilevanza della questione di legittimita' costituzionale per difetto delle condizioni di applicabilita' dell'art. 29 t.u. delle leggi provinciali sui masi chiusi, approvato con D.P.G.P. del 28 dicembre 1978, n. 32 (art. 30, legge provinciale 29 marzo 1954, n. 1, art. 36, legge provinciale 25 dicembre 1959, n. 10 e, limitatamente al primo comma dell'art. 29 t.u., art. 7, legge provinciale 26 marzo 1982, n. 10, confluiti nell'art. 29 t.u. delle leggi provinciali sull'ordinamento dei masi chiusi) e dell'art. 29-a) del citato t.u. (art. 9, legge provinciale 26 marzo 1982, n. 10, inserito come art. 29-a)) per difetto delle condizioni di applicabilita' non paiono suscettibili di accoglimento in quanto: ad B1), il difetto di assunzione del maso da parte del convenuto appare smentito da quanto accertato dal C.T.U. Il prezzo di acquisto a suo tempo corrisposto dal convenuto deve intendersi correlato non al valore di mercato del maso, bensi' al suo valore reddituale. Tale commisurazione del corrispettivo e' indice di volonta' di dare il maso in "assunzione"; ad B2), B3) e B4), l'apertura della successione, nel senso che il de cuius sia deceduto, sussiste senza contestazione, ne' dubbio, non invece nel senso che - per quanto risulta - vi sia stata una massa ereditaria da ripartire, con conseguente divisione. L'esistenza di beni al tempo dell'apertura della successione e l'avvenuta ripartizione divisionale tra coeredi non appare peraltro necessaria al fine dell'applicazione della divisione suppletoria; la finalita' della relativa norma appare di generale ristabilimento dell'equilibrio nella ripartizione anche se la massa fosse gia' interamente ripartita con donazioni in vita o con legati. La legittimazione attiva alla divisione suppletoria data al coerede appare da intendere come riferita a chi, chiamato, intenda accettare e chiedere l'attribuzione delle sue spettanze sulla massa separatamente (differenza di valore); ad B5), quanto affermato da parte covenuta non trova riscontro nelle risultanze della C.T.U.: sono stati effettuati investimenti per miglioria ed acquisto macchinari per sole L. 54.534.124, mentre gli ulteriori acquisti di terreni non appaiono di valore equivalente ed immessi nel maso chiuso; ad B6), puo' replicarsi agevolmente che nessun termine di prescrizione puo' iniziare a decorrere anteriormente al momento in cui diviene esercitabile il diritto soggetto a prescrizione. Nel caso in esame tale termine non potra' farsi decorrere dalla apertura della successione, bensi' dal momento del subito esproprio, ovverossia dal sorgere, in capo all'assuntore - naturalmente in caso di vigenza dell'art. 29 per il caso di specie - dell'obbligazione di conferimento alla massa ereditaria di quanto dovuto; ad B7), non si comprende la ragione di un'eventuale applicazione degli artt. 551-713 e segg. c.c., non rivestendo l'attore la qualifica di legatario, per aver acquistato dal padre quanto di spettanza a titolo inter vivos; Neppure appare fondata la contestazione della presenza di ragionevole dubbio sulla fondatezza della proposta questione di illegittimita' costituzionale. Infatti: ad B8), e' ben vero che l'art. 29 in esame prevedeva la spettanza della divisione suppletoria in rapporto ad un'alienazione volontaria; che l'estensione all'esecuzione forzata e' stata argomentata dalla Corte nella sentenza n. 505/1988 anche con la giustificazione di fungere da deterrente ad operazioni speculative dell'assuntore o ad una conduzione negligente o fraudolenta del maso tale da provocare l'esecuzione forzata. Purtuttavia, non pare potersi negare come l'istituto della divisione suppletoria risponda anche ad esigenze di equita' distributiva, volta al riequilibrio delle sfere patrimoniali dei coeredi (si noti in ogni caso che la sentenza n. 505/1988 della Corte ha esteso l'applicabilita' al trasferimento in esecuzione forzata senza condizionare cio' all'accertamento di condotta fraudolenta). Tale esigenza non pare poter venire smentita dall'apposizione del termine decennale decorrente dall'apertura della successione, tale da rendere irrilevante, ai fini di cui trattasi, ogni arricchimento, anche consistente, goduto dall'assuntore del maso oltre tale termine. Questo sembrerebbe essere stato apposto non tanto a sostegno dell'estraneita' all'istituto de quo delle ragioni equitative e di riequilibrio dei valori patrimoniali sopra viste, quanto allo scopo di non ostacolare eccessivamente la circolazione dei beni immobiliari ivi contemplati. Il consistente arricchimento patrimoniale che l'erede assuntore acquisti nei confronti degli altri coeredi qualora il proprio maso, per ragioni spesso del tutto casuali, venga ad acquistare un valore di mercato decisamente superiore rispetto al momento dell'assunzione, non puo' non coinvolgere innegabili principi di giustizia sostanziale, qualora il meccanismo di riequilibrio sopravisto sia destinato a trovare applicazione solamente in alcuni casi (alienazione od esecuzione forzata) e non in altri (espropriazione per pubblica utilita'), pur in presenza di effetti economici del tutto identici, che' l'indennita' di esproprio viene commisurata al valore di mercato e non a quello di assunzione del maso.
P. Q. M. Visto l'art. 1, della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Ritenuto che il giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della proposta questione di legittimita' costituzionale degli artt. 29 e 29-a) del t.u. sui masi chiusi (art. 30 legge provinciale 29 marzo 1954, n. 1, art. 36, legge provinciale 25 dicembre 1959, n. 10 e, limitatamente al primo comma dell'art. 29 t.u., art. 7, legge provinciale 26 marzo 1982, n. 10, confluiti nell'art. 29 t.u. delle leggi provinciali sull'ordinamento dei masi chiusi; art. 9, legge provinciale 26 marzo 1982, n. 10, inserito come art. 29-a) nel t.u. delle leggi provinciali sull'ordinamento dei masi chiusi), in relazione all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non prevedono che l'obbligo di versamento alla massa ereditaria da parte dell'assuntore del maso, per la divisione suppletoria - previsto in ipotesi di alienazione o di esecuzione forzata - si estenda anche all'espropriazione per pubblica utilita'; Ritenuto che la questione sollevata non sia manifestamente infondata; Dispone l'immediata trasmissione degli atti della causa n. 598/1991 r.g. del Tribunale di Bolzano alla Corte costituzionale; la sospensione del giudizio n. 598/1991 r.g.; Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata a: Staffler Othmar, presso l'avv. Hans Egger di Bolzano, domiciliatario; Staffler Anton, presso l'avv. Otto Tiefenbrunner di Bolzano, domiciliatario; presidente della Giunta provinciale della provincia autonoma di Bolzano; Ordina che la cancelleria comunichi la presente ordinanza al presidente del Consiglio provinciale della provincia Autonoma di Bolzano. In Bolzano, cosi' deciso il 29 settembre 1995 Il presidente: Delerba Il giudice relatore: Zancan 96C0107