N. 66 ORDINANZA (Atto di promovimento) 11 dicembre 1995
N. 66 Ordinanza emessa l'11 dicembre 1995 dal pretore di Torino nel procedimento civile vertente tra s.r.l. "Gandelli Legnami" e s.r.l. "Casamirra & Kramm GMBH" Procedimento civile - Procedimenti cautelari - Provvedimento di accoglimento - Termine perentorio non superiore a trenta giorni per l'inizio del giudizio di merito - Mancata previsione di triplicazione del termine massimo nell'ipotesi di notificazione all'estero dell'atto introduttivo del giudizio - Disparita' di trattamento rispetto alla disciplina prevista per ipotesi analoga (art. 669-sexies del c.p.c.) - Compressione del diritto di difesa. (C.P.C., art. 669-octies, primo comma). (Cost., artt. 3 e 24).(GU n.7 del 14-2-1996 )
IL PRETORE Ha pronunciato la seguene ordinanza di rimessione di questione incidentale di legittimita' costituzionale alla Corte costituzionale. Nel procedimento cautelare ante causam, per sequestro conservativo, iscritto al n.r.g. civile 9515/95 della pretura di Torino e promosso dalla s.r.l. "Gandelli Legnami" contro la s.r.l. "Casamirra e Kramm GMBH", con sede in Mannheim (Germania), perche' la ricorrente aveva fondato timore di perdere la garanzia del suo credito di L. 39.996.197 verso la societa' tedesca (garanzia costituita da un credito della societa' tedesca nei confronti dell'Accademia Filarmonica de Wist di Torino), questo pretore, con ordinanza, fuori udienza emessa in data odierna, ha accolto, come da art. 669-sexies cpc, il ricorso, ma ha sospeso il procedimento cautelare prima di fissare il termine perentorio per la notifica della citazione del giudizio di merito, perche' ha ritenuto, d'ufficio, che venisse risolta da questa ecc.ma Corte la questione incidentale sulla legittimita' costituzionalita' del comma primo dell'art. 669-octies cpc per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione) nella parte in cui prevede il termine perentorio massimo concedibile dal giudice di 30 giorni, anche quando la notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di merito debba avvenire all'estero: 1. - Sul contrasto con l'art. 3 della Costituzione. Secondo questo pretore la previsione normativa dei commi primo e secondo dell'art. 669-octies cpc di un termine perentorio massimo di 30 giorni, entro cui il ricorrente, in caso di accoglimento del ricorso cautelare ante causam, deve iniziare (con la notifica della citazione) il giudizio di merito e determinare la pendenza del medesimo, appare avere la stessa ratio della norma di cui all'art. 669-sexies cpc, che, nell'ipotesi in cui il giudice del cautelare conceda il provvedimento inaudita altera parte, sancisce per il ricorrente il rispetto del termine perentorio (massimo concedibile dal giudice) di otto giorni per la notifica del ricorso e pedissequo decreto. Tale ratio, che rende omogenee secondo questo giudice a quo le due normative in esame, e' quella di sollecitare il ricorrente al rispetto del principio di lealta' processuale, e a non indulgere nell'avvantaggiarsi degli effetti cautelari del provvedimento, gia' ottenuto, al fine di confrontarsi nel contraddittorio e di trovare il controllo delle sue posizioni sempre piu' approfondito da parte dell'autorita' giudiziaria, infatti il mancato rispetto dei suddetti termini perentori per l'esplicazione degli atti di impulso comporta la sanzione dell'inefficacia dei provvedimenti cautelari gia' concessi dal giudice (cosi' l'espressa sanzione dell'art. 669-novies cpc per il mancato rispetto del termine, di cui all'art. 669-octies cpc). Tuttavia i due paradigmi normativi, in esame, divergono notevolmente quando per assicurarsi la salvaguardia degli effetti cautelari, la notificazione degli atti di impulso, da parte del ricorrente, debba essere fatta all'estero, infatti solo l'ultimo comma dell'art. 669-sexies cpc prevede che in caso di notifica all'estero del provvedimento, ottenuto inaudita altera parte, il termine perentorio massimo concedibile dal giudice possa essere triplicato, mentre la stessa possibilita' di ottenere la triplicazione del termine concedibile non e' prevista dall'art. 669-octies (eppure anche l'inizio del procedimento di merito abbisogna della notificazione, salvo il caso di eccezionale del ricorso introduttivo del processo del lavoro, in cui secondo la giurisprudenza della suprema Corte di cassazione la pendenza si determina con il deposito). Appare a questo giudice a quo irragionevole che il legislatore, pur conscio della complessita' della notifica all'estero, nel caso dell'art. 669-sexies sol per notificare il ricorso e pedissequo decreto abbia previsto un termine massimo di giorni ventiquattro, mentre nel caso dell'art. 669-octies, ove occorre approntare l'atto introduttivo (anche in relazione al provvedimento cautelare di accoglimento gia' concesso), che e' l'atto primario del diritto d'azione e di difesa, di cui all'art. 24 della Costituzione e dalla cui corretta impostazione dipende spesso l'esito della lite, il legislatore abbia previsto un termine massimo solo superiore di sei giorni. In effetti l'attivita' di notificazione di atti all'estero e' complessa perche' richiede il confronto dell'operatore con realta' giuridiche non usuali ed e' regolata dalle convenzioni internazionali e dagli artt. 142 e 143 cpc, come modificati da legge 6 febbraio 1981 n. 42 (emanata dopo la sentenza Corte costit. n. 10/78), per cui o la notifica avviene nel rispetto delle convenzioni internazionali ed essa "non e' operante fino a quando la copia dell'atto non sia pervenuta al destinatario o nella sua sfera di disponibilita'" (Corte costit. n. 10/1978) oppure, qualora la notifica non possa essere effettuata secondo le convenzioni internazionali, essa si ha per eseguita sol dal compimento del ventesimo giorno dall'ultima delle formalita' prescritte. Il termine massimo di trenta giorni per la notifica all'estero non triplicabile dal giudice, appare ancor piu' irragionevole, perche' restando immutato il termine dell'art. 163-bis cpc della vocatio in jus di 120 giorni a favore del convenuto, sedente all'estero, questo puo' tranquillamente attendere l'esito della notifica, di cui all'art. 669-octies e chiedere l'inefficacia del provvedimento cautelare nell'ipotesi dell'art. 669-novies. 2. - Contrasto con l'art. 24 della Costituzione. La notificazione dell'atto introduttivo, di cui all'art. 669-octies cpc, e' l'unico rimedio per il ricorrente per salvaguardare e far valere il provvedimento cautelare, gia' ottenuto, e il termine troppo breve per approntare l'atto introduttivo (che e' l'atto primario del diritto costituzionale di azione e difesa) per poi notificarlo, nel rispetto della normativa per il compimento delle notifiche all'estero, rende particolarmente difficile l'esercizio del diritto di difesa, di cui all'art. 24 della Costituzione (arg. da sentenze Corte costituzionale n. 40/85, n. 255/87, n. 49/90). Non puo' revocarsi in dubbio che il termine massimo, attualmente previsto, di trenta giorni per predisporre la necessaria difesa tecnica dell'atto introduttivo, anche in relazione al provvedimento cautelare, gia' concesso, nella speranza che il compimento della notifica all'estero (nei termini e nei modi degli artt. 142 e 143 cpc) non varchi il limite massimo legale o concesso dal giudice, non solo comporta un piu' che probabile rischio di vedersi vanificati gli effetti del provvedimento cautelare, gia' ottenuto, e certamente non favorisce l'impostazione del giudizio di merito e puo' rendere oltremodo difficoltoso l'esercizio della stessa azione. 3. - Rilevanza della questione prospettata. Questo giudice a quo ritiene la questione, prospettata di sospetta incostituzionalita' della normativa dell'art. 669-octies cpc sul termine di notifica all'estero dell'atto introduttivo del giudizio di merito, non manifestamente infondata e rilevante nel giudizio in corso, in quanto dalla decisione della questione incidentale puo' dipendere la fissazione alla ricorrente s.r.l. "Gandelli Legnami" di un termine piu' ampio per la notifica all'estero di quello attualmente massimo previsto di giorni trenta. 4. - Prospettazione della questione incidentale di illegittimita' costituzionale. Il giudice a quo ritiene che l'art. 669-octies, primo comma, c.p.c., "nella parte in cui non prevede che nel caso, in cui la notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di merito debba effettuarsi all'estero, il termine per l'inizio del giudizio di merito possa essere triplicato dal giudice che ha emesso l'ordinanza di accoglimento", possa essere costituzionalmente illegittimo per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione
Va, quindi, disposta la sospensione del presente giudizio e vanno disposti, a cura della cancelleria, gli incombenti, di cui all'art. 23 legge n. 87/1953. Torino, addi' 11 dicembre 1995 Il pretore: TOSCANO 96C0111