N. 66 ORDINANZA (Atto di promovimento) 11 dicembre 1995

                                 N. 66
   Ordinanza emessa l'11 dicembre  1995  dal  pretore  di  Torino  nel
 procedimento  civile  vertente tra s.r.l. "Gandelli Legnami" e s.r.l.
 "Casamirra & Kramm GMBH"
 Procedimento civile  -  Procedimenti  cautelari  -  Provvedimento  di
    accoglimento  -  Termine  perentorio non superiore a trenta giorni
    per l'inizio del  giudizio  di  merito  -  Mancata  previsione  di
    triplicazione  del  termine  massimo nell'ipotesi di notificazione
    all'estero dell'atto introduttivo del  giudizio  -  Disparita'  di
    trattamento  rispetto alla disciplina prevista per ipotesi analoga
    (art. 669-sexies del c.p.c.) - Compressione del diritto di difesa.
 (C.P.C., art. 669-octies, primo comma).
 (Cost., artt. 3 e 24).
(GU n.7 del 14-2-1996 )
                              IL PRETORE
   Ha pronunciato la seguene  ordinanza  di  rimessione  di  questione
 incidentale di legittimita' costituzionale alla Corte costituzionale.
   Nel procedimento cautelare ante causam, per sequestro conservativo,
 iscritto  al n.r.g. civile 9515/95 della pretura di Torino e promosso
 dalla s.r.l. "Gandelli Legnami" contro la s.r.l. "Casamirra  e  Kramm
 GMBH",  con  sede in Mannheim (Germania), perche' la ricorrente aveva
 fondato  timore  di  perdere  la  garanzia  del  suo  credito  di  L.
 39.996.197  verso  la  societa'  tedesca  (garanzia  costituita da un
 credito  della  societa'   tedesca   nei   confronti   dell'Accademia
 Filarmonica  de Wist di Torino), questo pretore, con ordinanza, fuori
 udienza emessa in data odierna, ha accolto, come da  art.  669-sexies
 cpc,  il  ricorso,  ma  ha sospeso il procedimento cautelare prima di
 fissare il termine perentorio per la  notifica  della  citazione  del
 giudizio  di  merito,  perche'  ha  ritenuto,  d'ufficio, che venisse
 risolta  da  questa  ecc.ma  Corte  la  questione  incidentale  sulla
 legittimita'  costituzionalita'  del comma primo dell'art. 669-octies
 cpc per contrasto con gli artt.   3 e 24  della  Costituzione)  nella
 parte  in  cui  prevede il termine perentorio massimo concedibile dal
 giudice  di  30  giorni,  anche  quando  la  notificazione  dell'atto
 introduttivo del giudizio di merito debba avvenire all'estero:
   1. - Sul contrasto con l'art. 3 della Costituzione.
   Secondo  questo  pretore  la previsione normativa dei commi primo e
 secondo dell'art. 669-octies cpc di un termine perentorio massimo  di
 30  giorni,  entro  cui  il  ricorrente,  in caso di accoglimento del
 ricorso cautelare ante causam, deve iniziare (con la  notifica  della
 citazione)  il  giudizio  di  merito  e  determinare  la pendenza del
 medesimo, appare avere la stessa ratio della norma  di  cui  all'art.
 669-sexies  cpc,  che,  nell'ipotesi  in cui il giudice del cautelare
 conceda il provvedimento  inaudita  altera  parte,  sancisce  per  il
 ricorrente  il  rispetto  del termine perentorio (massimo concedibile
 dal giudice) di otto giorni per la notifica del ricorso e  pedissequo
 decreto.  Tale ratio, che rende omogenee secondo questo giudice a quo
 le  due normative in esame, e' quella di sollecitare il ricorrente al
 rispetto del principio di lealta'  processuale,  e  a  non  indulgere
 nell'avvantaggiarsi  degli  effetti cautelari del provvedimento, gia'
 ottenuto, al fine di confrontarsi nel contraddittorio e di trovare il
 controllo delle sue  posizioni  sempre  piu'  approfondito  da  parte
 dell'autorita'  giudiziaria, infatti il mancato rispetto dei suddetti
 termini perentori per l'esplicazione degli atti di  impulso  comporta
 la   sanzione   dell'inefficacia  dei  provvedimenti  cautelari  gia'
 concessi dal giudice (cosi' l'espressa sanzione dell'art.  669-novies
 cpc per il mancato rispetto del termine, di cui all'art.   669-octies
 cpc).
   Tuttavia   i   due   paradigmi   normativi,   in  esame,  divergono
 notevolmente quando per assicurarsi  la  salvaguardia  degli  effetti
 cautelari,  la  notificazione  degli  atti  di  impulso, da parte del
 ricorrente, debba essere  fatta  all'estero,  infatti  solo  l'ultimo
 comma  dell'art.  669-sexies  cpc  prevede  che  in  caso di notifica
 all'estero del provvedimento,  ottenuto  inaudita  altera  parte,  il
 termine  perentorio  massimo  concedibile  dal  giudice  possa essere
 triplicato,  mentre   la   stessa   possibilita'   di   ottenere   la
 triplicazione  del  termine  concedibile  non  e'  prevista dall'art.
 669-octies  (eppure  anche  l'inizio  del  procedimento   di   merito
 abbisogna  della  notificazione,  salvo  il  caso  di eccezionale del
 ricorso introduttivo del processo  del  lavoro,  in  cui  secondo  la
 giurisprudenza  della  suprema  Corte  di  cassazione  la pendenza si
 determina con il deposito).
   Appare a questo giudice a quo irragionevole che il legislatore, pur
 conscio  della  complessita'  della  notifica  all'estero,  nel  caso
 dell'art.  669-sexies  sol  per  notificare  il  ricorso e pedissequo
 decreto abbia previsto un termine  massimo  di  giorni  ventiquattro,
 mentre  nel  caso dell'art. 669-octies, ove occorre approntare l'atto
 introduttivo  (anche  in  relazione  al  provvedimento  cautelare  di
 accoglimento  gia'  concesso),  che  e'  l'atto  primario del diritto
 d'azione e di difesa, di cui all'art. 24 della Costituzione  e  dalla
 cui  corretta  impostazione  dipende  spesso  l'esito  della lite, il
 legislatore abbia previsto un termine massimo solo superiore  di  sei
 giorni.
   In  effetti  l'attivita'  di  notificazione  di  atti all'estero e'
 complessa perche' richiede il confronto  dell'operatore  con  realta'
 giuridiche non usuali ed e' regolata dalle convenzioni internazionali
 e dagli artt. 142 e 143 cpc, come modificati da legge 6 febbraio 1981
 n.    42 (emanata dopo la sentenza Corte costit. n. 10/78), per cui o
 la  notifica avviene nel rispetto delle convenzioni internazionali ed
 essa "non e' operante fino  a  quando  la  copia  dell'atto  non  sia
 pervenuta al destinatario o nella sua sfera di disponibilita'" (Corte
 costit.    n.  10/1978)  oppure, qualora la notifica non possa essere
 effettuata secondo le convenzioni  internazionali,  essa  si  ha  per
 eseguita  sol  dal  compimento del ventesimo giorno dall'ultima delle
 formalita' prescritte.
   Il termine massimo di trenta giorni per la notifica all'estero  non
 triplicabile  dal  giudice,  appare ancor piu' irragionevole, perche'
 restando immutato il termine dell'art. 163-bis cpc della  vocatio  in
 jus  di 120 giorni a favore del convenuto, sedente all'estero, questo
 puo'  tranquillamente  attendere  l'esito  della  notifica,  di   cui
 all'art.   669-octies  e  chiedere  l'inefficacia  del  provvedimento
 cautelare nell'ipotesi dell'art. 669-novies.
   2. - Contrasto con l'art. 24 della Costituzione.
   La notificazione dell'atto introduttivo, di cui all'art. 669-octies
 cpc, e' l'unico rimedio per il ricorrente  per  salvaguardare  e  far
 valere il provvedimento cautelare, gia' ottenuto, e il termine troppo
 breve  per approntare l'atto introduttivo (che e' l'atto primario del
 diritto costituzionale di azione e difesa) per poi  notificarlo,  nel
 rispetto   della   normativa   per   il  compimento  delle  notifiche
 all'estero, rende particolarmente difficile l'esercizio  del  diritto
 di  difesa,  di  cui all'art. 24 della Costituzione (arg. da sentenze
 Corte costituzionale
  n. 40/85, n. 255/87, n. 49/90).
   Non puo' revocarsi in dubbio che il  termine  massimo,  attualmente
 previsto,  di  trenta  giorni  per  predisporre  la necessaria difesa
 tecnica dell'atto introduttivo, anche in relazione  al  provvedimento
 cautelare,  gia'  concesso,  nella  speranza  che il compimento della
 notifica all'estero (nei termini e nei modi degli  artt.  142  e  143
 cpc)  non varchi il limite massimo legale o concesso dal giudice, non
 solo comporta un piu' che probabile rischio di vedersi vanificati gli
 effetti del provvedimento cautelare, gia' ottenuto, e certamente  non
 favorisce  l'impostazione  del  giudizio  di  merito  e  puo' rendere
 oltremodo difficoltoso l'esercizio della stessa azione.
   3. - Rilevanza della questione prospettata.
   Questo giudice a quo ritiene la questione, prospettata di  sospetta
 incostituzionalita'  della  normativa  dell'art.  669-octies  cpc sul
 termine di notifica all'estero dell'atto introduttivo del giudizio di
 merito, non manifestamente infondata  e  rilevante  nel  giudizio  in
 corso,  in  quanto  dalla  decisione della questione incidentale puo'
 dipendere la fissazione alla ricorrente s.r.l. "Gandelli Legnami"  di
 un   termine   piu'  ampio  per  la  notifica  all'estero  di  quello
 attualmente massimo previsto di giorni trenta.
   4. - Prospettazione della questione incidentale  di  illegittimita'
 costituzionale.
   Il  giudice  a  quo  ritiene  che  l'art.  669-octies, primo comma,
 c.p.c., "nella parte in cui non prevede  che  nel  caso,  in  cui  la
 notificazione  dell'atto  introduttivo  del  giudizio di merito debba
 effettuarsi all'estero, il  termine  per  l'inizio  del  giudizio  di
 merito  possa essere triplicato dal giudice che ha emesso l'ordinanza
 di accoglimento", possa  essere  costituzionalmente  illegittimo  per
 contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione
   Va,  quindi,  disposta la sospensione del presente giudizio e vanno
 disposti, a cura della cancelleria, gli incombenti, di  cui  all'art.
 23 legge n. 87/1953.
     Torino, addi' 11 dicembre 1995
 Il pretore: TOSCANO
 96C0111