N. 69 ORDINANZA (Atto di promovimento) 11 maggio 1995- 22 gennaio 1996

                                 N. 69
   Ordinanza   emessa   l'11   maggio   1995   (pervenuta  alla  Corte
 costituzionale il 22 gennaio 1996) dal  tribunale  di  Catanzaro  nel
 procedimento penale a carico di Pino Francesco (detenuto)
 Processo  penale - Misure cautelari personali (nella specie: custodia
    cautelare in carcere) - Consentita omissione della motivazione del
    provvedimento applicativo di detta misura in ordine  al  requisito
    della  "gravita' indiziaria di colpevolezza", dopo l'emissione del
    decreto di rinvio a giudizio - Conseguente impossibilita', in sede
    di riesame di tale atto, del controllo sia formale che sostanziale
    - Violazione dell'obbligo di motivazione degli atti dell'autorita'
    giudiziaria incidenti sulla liberta' personale - Mancata  garanzia
    della  tutela  di  legittimita'  contro detti atti - Irragionevole
    disparita' di trattamento tra indagati ed  imputati,  nonche'  tra
    imputati  a  seconda  della  fase  processuale in cui si trovino -
    Compressione del diritto di difesa.
 (C.P.P. 1988, art. 309, in relazione all'artt. 292, secondo comma,  e
    425, stesso codice).
 (Cost., artt. 3. 13, secondo comma, 24, secondo comma, e 111, secondo
    comma).
(GU n.7 del 14-2-1996 )
                             IL TRIBUNALE
   Ha  deliberato  la  seguente ordinanza nel procedimento iscritto al
 numero 321 del registro delle  impugnazioni  delle  misure  cautelari
 personali  dell'anno  1995,  riservato  per la decisione alla udienza
 camerale dell'11 maggio 1995;
   Sulla  richiesta  di  riesame  proposta  nell'interesse   di   Pino
 Francesco, nato a Cosenza il 26 marzo 1952 ed in atto detenuto presso
 la  casa circondariale di Catanzaro, avverso la ordinanza applicativa
 della misura cautelare della custodia in carcere, emessa dal  giudice
 per  le indagini preliminari presso il tribunale di Catanzaro in data
 12 aprile 1995;
   Sentiti i difensori, avv.ti Massimo Picciotto e Luigi Cribari,  del
 foro di Cosenza;
   Esaminati gli atti di causa;
   Udito il relatore;
                            P r e m e t t e
   Con  ordinanza  del  12  aprile  1995  il  g.i.p.  presso il locale
 tribunale  ha  disposto  la  applicazione  della  misura   custodiale
 carceraria   nei  confronti  di  ventisette  imputati  (tra  i  quali
 l'odierno  riesaminante),  per  il  delitto   di   associazione   per
 delinquere  di  stampo  mafioso e per altri delitti specifici, reati,
 tutti, relativamente ai quali e' stato  disposto  rinvio  a  giudizio
 dinanzi  al tribunale di Castrovillari, dallo stesso giudice, come da
 decreto indicato in atti.
   Avverso detta ordinanza e' stata proposta richiesta di  riesame  da
 parte dei difensori, con atto del 21 aprile 1995.
   Con  nota  in data 4 maggio 1995 il pubblico ministero ha trasmesso
 gli atti.
   Alla odierna udienza  camerale,  fissata  per  la  trattazione  del
 riesame,  celebrata  in  assenza  del  p.m.,  la  difesa  ha concluso
 insistendo per la declaratoria di nullita' della ordinanza  impugnata
 e ha sollevato questione di costituzionalita'.
   All'esito il tribunale ha riservato la decisione.
                              R i l e v a
   A) E' infondata la eccezione di incompetenza del primo giudice.
   Pacifici   i   presupposti  di  fatto  (di  adozione  della  misura
 successivamente al disposto rinvio  a  giudizio  e  di  disponiblita'
 degli  atti  del  processo),  e'  indubbio che la competenza rispetto
 all'esercizio del potere cautelare e' determinabile secondo la regola
 del  criterio funzionale e della disponibilita' materiale e giuridica
 del procedimento.
   Anche se il quadro normativo in materia non sembra esauriente  (dal
 momento che: a) l'art. 279 fissa la competenza in capo al giudice che
 procede;  b)  in  materia reale, quanto al sequestro conservativo, e'
 statuito, in particolare, che "prima che gli atti siano trasmessi  al
 giudice  competente, provvede il giudice per le indagini preliminari"
 e,  quanto  al  sequestro  preventivo,  che  provvede   "il   giudice
 competente  a  pronunciarsi  nel  merito";  c)  l'art.  91 disp. att.
 individua il giudice competente dalla fase degli atti preliminari  al
 dibattimento  in  poi,  fino alla pronuncia finale), la competenza e'
 regolata, per il profilo che interessa, nel senso che,  nel  transito
 da  un giudizio ad un altro, spetta al giudice che ha provveduto fino
 a che mantiene la disponibilita' degli atti processuali.
   La soluzione, univoca e coerente, perche' espressiva  di  un  ovvio
 principio  (ereditato, tra l'altro dal vecchio sistema), e' stata, da
 ultimo, ribadita dalle  sezioni  unite  della  Cassazione  (sent.  n.
 34752/94  in  data  24 marzo 1995, risolutiva di conflitto tra questo
 tribunale ed il locale ufficio g.i.p.).
   B) Sotto il profilo di "gravita'  indiziaria  di  colpevolezza"  la
 ordinanza  impugnata  si astiene espressamente dal motivare in ordine
 alla ricorrenza del detto requisito, sul presupposto (pacifico) della
 avvenuta emissione del decreto dispositivo del giudizio.
   Orbene,  e'  evidente  come  la  ordinanza,   lungi   dal   potersi
 qualificare  come  "nulla"  ai  sensi dell'art. 2972.2, lett. c), del
 codice di rito, avvalori la correttezza (enunciativa  e  sostanziale)
 del   suo   porsi,   in   correlazione   con  il  fermo  orientamento
 giurisprudenziale, secondo il quale: "Attesa  l'intervenuta  modifica
 dell'art. 425 c.p.p., dal cui testo, per effetto della legge 8 aprile
 1993  n.  105, e' stata eliminata la parola "evidente" (riferita alla
 presenza delle condizioni che,  all'esito  dell'udienza  preliminare,
 debbono  dar  luogo al proscioglimento dell'imputato), deve ritenersi
 nuovamente vigente il principio, gia'  affermato  nella  vigenza  del
 codice   abrogato,   secondo  il  quale,  in  tema  di  provvedimenti
 riguardanti la liberta' personale dell'imputato, l'avvenuto rinvio  a
 giudizio  di costui si pone come motivo di preclusione in ordine alla
 proposizione e all'esame di ogni questione attinente alla sussistenza
 dei gravi indizi di colpevolezza" (cfr., da ultimo, Cass. sez.  V,  5
 maggio 1994 n. 1652, Bonifati ed altri, a conferma di un orientamento
 prevalente  della  Cassazione,  in  specie  dopo  la  abolizione  del
 requisito della "evidenza" probatoria ai fini del rinvio a  giudizio;
 cfr.,  anteriormente  e  tra le piu' recenti, Cass.  sez. V, 17 marzo
 1994, Morando e, sez. I, 12 febbraio 1994 n. 5196, Russo).
   In linea con il citato indirizzo (ed in relazione a  casi  diversi,
 ma ugualmente significativi), le due pronunce che seguono:
     A)  "Detto  principio  non soffre deroga nemmeno nel caso in cui,
 intervenuta sentenza di condanna, questa, in  sede  di  legittimita',
 sia  stata  annullata  con  rinvio  per  difetto  di motivazione, non
 comportando  una  tale  pronuncia  il  venir  meno  degli  indizi  di
 colpevolezza  che  a  suo  tempo  avevano  determinato  il  rinvio  a
 giudizio" (Cass., sez.  I, 7 gennaio 1994 n. 5120, Bontempo Scavo);
     B)  "E'  invece  possibile,  anche  succesivamente  al  rinvio  a
 giudizio, rimettere in discussione il principio, allorquando  si  sia
 in  presenza  di fatti nuovi o sopravvenuti che, per cio' stesso, non
 vengono ad essere in contrasto con la intervenuta decisione"  (Cass.,
 sez. I, 5 febbraio 1994, n. 5257, Mancion).
   La  forza  dell'evidenziato  principio  trova,  dunque,  il proprio
 fondamento in due argomenti di non trascurabile rilievo:
     1) la introduzione della  modifica  legislativa  alla  regola  di
 giudizio  per  le emissioni del decreto dispositivo del giudizio, con
 la conseguenza che la soppressione dell'inciso  "evidente"  (dopo  il
 verbo  "risulta")  postulando "la insussistenza di elementi denotanti
 una  situazione  di  incolpevolezza  o  di  impunita'  del'imputato",
 comporta  che  "gli  elementi di colpevolezza, la cui sussistenza per
 definizione  normativa,  costituisce  motivo  di  legittimazione  del
 provvedimento  di rinvio a giudizio, si rendono valutabili nuovamente
 soltanto all'esito delle indagini dibattimentali";
     2) la rivalutazione della disciplina del rinvio  a  giudizio  nei
 termini   fissati   dall'art.   374   c.p.p.   abrogato,  laddove  la
 giurisprudenza era consolidata nell'escludere, una volta  emanata  la
 ordinanza  di rinvio a giudizio, qualsiasi discussione sul fondamento
 dell'accusa,  sulla  qualificazione  giuridica  del  fatto  e   sulla
 sufficienza   degli   indizi:   conseguentemente,   le  contestazioni
 contenute in tale ordinanza non  erano  modificabili  ai  fini  della
 pronuncia  sulla  liberta'  personale  e quindi non erano sindacabili
 neppure in sede di riesame del relativo provvedimento.
   La forza del principio rende necessitato il ricorso  alla  verifica
 di costituzionalita'.
   La  questione  e'  rilevante  poiche' la norma di cui si segnala la
 incostituzionalita' (il disposto  dell'art.  309  in  relazione  agli
 artt.   292.2   e  425  c.p.p.  nella  parte  in  cui,  alla  stregua
 dell'orientamento esaminato, e' consentito  omettere  la  motivazione
 sul   requisito   di   "gravita'   indiziaria   di  colpevolezza"  e,
 correlativamente,  e'  precluso  ogni  controllo,  sia  formale   che
 sostanziale, sul punto, in sede di riesame) e' di immediata e diretta
 applicazione nel procedimento.
    La questione non e' manifestamente infondata, in relazione:
     a)  al  disposto  del'art. 13.2 della Costituzione, che pone come
 imprescindibile  la  presenza  di   "atto   motivato   dell'autorita'
 giudiziaria",  quale  idoneo  titolo  detentivo,  mentre, nel caso in
 esame, la motivazione sarebbe ex lege superflua;
     b)  al  disposto  dell'art.   111.2   della   Costituzione,   che
 salvaguardia  la tutela di legittimita', contro i provvedimenti sulla
 liberta'   personale,   per   "violazione   di   legge",   violazione
 riscontrabile  vieppiu'  nel  preliminare controllo di merito, eppure
 preclusa, nel caso in esame, in virtu' di una presunzione assoluta di
 "probabile colpevolezza" insita nel decretato rinvio a giudizio;
     c) al disposto dell'art. 3 della Costituzione, per  una  evidente
 disparita' di trattamento, in contrasto con ogni coerenza sistematica
 e  ragionevolezza  normativa, sul tema primario di tutela del diritto
 di liberta', tra indagati ed imputati ed anche  tra  imputati,  avuto
 riguardo  alla  fase  processuale  precedente  la decisione finale di
 udienza preliminare e quella  immediatamente  successiva,  fino  alla
 emissione della sentenza conclusiva del grado, in specie, laddove:
      la scelta operata dal p.m., del momento procedimentale nel quale
 azionare  la  pretesa  cautelare,  e' insindacabile e non motivata da
 specifiche ragioni o dalla sopravvenienza di elementi  nuovi  che  ne
 sollecitino l'esercizio di un potere prima non ritenuto cogente;
      detta  scelta si coordina con una decisione preliminare, a tasso
 garantistico non ben definito (perche' un errore di prospettiva sulla
 utilita'  del  dibattimento   si   ripercuote   inevitabilmente   sul
 condizionato potere cautelare e senza che sia ammesso un controllo di
 merito,   ne'   sul   decreto  di  rinvio  a  giudizio,  notoriamente
 inoppugnabile,  eppure  del  tutto  immotivato  (a  differenza  della
 parallela  ordinanza  dell'abrogato  regime  processuale),  ne' sulla
 ordinanza  cautelare,   come   si   e'   gia'   notato,   altrettanto
 insindacabile  nel  primario  e  fondante  requisito  sostanziale  di
 "probabile colpevolezza";
      dal combinarsi delle due  incontrollabili  potesta'  (di  azione
 cautelare  e  di  provvedimento  conseguente)  puo' derivare, come e'
 certo quanto al caso in esame (posto che gli  elementi  fattuali  non
 erano  mutati  dopo la richiesta di rinvio a giudizio), un verosimile
 "aggiramento" dell'istituto del riesame, effettivo nel  controllo  di
 merito  solo  su  provvedimenti restrittivi antecedenti al decreto ex
 art. 429 c.p.p.;
     d) al disposto dell'art. 24.2 della Costituzione.,  perche',  per
 le  ragioni  gia'  dette,  restringendosi  la  sfera  di tutela sulle
 censure proponibili avverso il provvedimento cautelare impugnato,  ne
 resta ingiustificatamente ed aleatoriamente sacrificato il diritto di
 difesa  in  relazione  al  bene  primario  della liberta', tanto piu'
 tutelabile,  quanto  piu'  il  sacrificio  di  esso  si   ponga   con
 predominante    efficienza   e   senza   l'adeguato   controllo   sul
 corrispondente fondamento sostanziale di merito.
   La involuzione sistematica  e  di  principi,  che  sempre  maggiori
 lamentele  suscita  nella  attuazione  praticata del nuovo codice, si
 coglie  in  uno  degli  aspetti  piu'  rilevanti  in  relazione  alla
 questione  agitata,  dal momento che una pericolosa linea di tendenza
 nel senso prospettato instaurerebbe una prassi dai risvolti ingiusti,
 incontrollabili  ed  antigarantistici,  tali  da   compromettere   la
 coerenza  stessa  del modello processuale, con l'ovvia conseguenza di
 produrre risultati non di rado insoddisfacenti sul piano della tutela
 sostanziale dei valori coinvolti.
                               P. Q. M.
   Letti ed  applicati  gli  artt.  1  della  legge  costituzionale  9
 febbraio 1948, n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
   Dichiara  rilevante  nel  presente  giudizio  e  non manifestamente
 infondata la questione di legittimita' costituzionale  dell'art.  309
 del  c.p.p.,  in  relazione  agli artt. 292.2 e 425 del c.p.p., nella
 parte in cui precludono, dopo il  decretato  rinvio  a  giudizio,  il
 controllo  sulla sussistenza del requisito di "gravita' indiziaria di
 colpevolezza" ai fini della legittimita' della ordinanza  custodiale,
 in relazione agli artt. 3, 13.2, 24.2 e 111.2 della Costituzione.
   Ordina  che,  a  cura  della cancelleria, la presente ordinanza sia
 notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e  comunicata  ai
 Presidenti  del  Senato della Repubblica e della Camera dei deputati,
 oltre che alle parti.
   Sospende  il  procedimento  in  corso  e   dispone   la   immediata
 trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.
     Cosi' deciso in Catanzaro, addi' 11 maggio 1995.
                         Il presidente:  Baudi
                                             I giudici: Palma  - Dolce
 96C0114