N. 72 ORDINANZA (Atto di promovimento) 6 giugno 1995- 22 gennaio 1996

                                 N. 72
   Ordinanza   emessa   il   6   giugno  1995  (pervenuta  alla  Corte
 costituzionale il 22 gennaio 1996) dal  tribunale  di  Catanzaro  nel
 procedimento penale a carico di Arena Salvatore
 Processo  penale - Misure cautelari personali (nella specie: custodia
    cautelare in carcere) - Appello - Emissione del decreto di  rinvio
    a  giudizio  -  Impossibilita'  del  controllo,  sia  formale  che
    sostanziale  sulla  persistenza  del  requisito  della   "gravita'
    indiziaria  di  colpevolezza"  ai fini del mantenimento del regime
    cautelare - Irragionevole disparita' di trattamento  tra  indagati
    ed imputati, nonche' tra imputati a seconda della fase processuale
    in  cui  si trovino - Compressione del diritto di difesa - Mancata
    garanzia della  tutela  di  legittimita'  contro  i  provvedimenti
    incidenti sulla liberta' personale.
 (C.P.P. 1988, art. 310, in relazione all'art. 429).
 (Cost., artt. 3, 24, secondo comma, e 111, secondo comma).
(GU n.7 del 14-2-1996 )
                             IL TRIBUNALE
   Ha  deliberato  la  seguente ordinanza nel procedimento iscritto al
 numero 270 del registro delle  impugnazioni  delle  misure  cautelari
 personali  dell'anno  1995,  riservato  per la decisione alla udienza
 camerale del 6 giugno 1995;
   Sull'appello  proposto  nell'interesse  di Arena Salvatore, nato ad
 Isola Capo Rizzuto (KR) il 20 settembre  1959  ed  in  atto  detenuto
 presso  la  casa  circondariale di Catanzaro, avverso la ordinanza di
 rigetto della istanza di revoca della misura cautelare della custodia
 in carcere, emessa dal giudice per le indagini preliminari presso  il
 tribunale di Catanzaro in data 4 aprile 1995;
   Sentito  il  difensore,  avv.to  Luigi  Ciambrone, anche per delega
 dell'avv. Mario Prato;
   Esaminati gli atti di causa;
   Udito il relatore;
                                Premette
   Avverso la ordinanza sopra citata  e'  stato  proposto  appello  da
 parte della difesa, con atto del 10 aprile 1995.
   Con  nota in data 21 aprile 1995 il pubblico ministero ha trasmesso
 gli atti e,  in  data  29  maggio,  ha  trasmesso  copia  di  decreto
 dispositivo  del  giudizio  del  16  maggio 1995, anche nei confronti
 dell'Arena.
   Alla odierna udienza  camerale,  fissata  per  la  trattazione  del
 gravame,  celebrata  in  assenza  del  p.m.,  la  difesa  ha concluso
 insistendo per l'accoglimento dell'appello.
   All'esito il tribunale ha riservato la decisione.
                                 Rileva
   L'appellante  ha  dedotto  che  l'impianto  indiziario   si   regge
 unicamente sulle dichiarazioni del collaboratore di giudizio, Santise
 Fortunato,  non  soltanto  rimaste  prive  di  verifiche a riscontro,
 quanto compromesse dalla ritenuta (e  sopravvenuta,  quindi  allegata
 come  "elemento  nuovo")  inattendibilita'  intrinseca  della  fonte,
 comprovata dalle risultanze di altre ordinanze in materia  cautelare,
 prodotte a sostegno della originaria istanza di revoca.
   Occorre,  pero',  prendere atto che, nel frattempo, con decreto del
 16 maggio 1995, l'ufficio del giudice  per  le  indagini  preliminari
 presso  questo tribunale ha disposto il rinvio a giudizio dell'Arena,
 assieme ad altri imputati.
   Il seguito del  testo  dell'ordinanza  e'  perfettamente  uguale  a
 quello   dell'ordinanza   pubblicata  in  precedenza  (Reg.  ord.  n.
 71/1996).
 96C0117