N. 72 ORDINANZA (Atto di promovimento) 6 giugno 1995- 22 gennaio 1996
N. 72 Ordinanza emessa il 6 giugno 1995 (pervenuta alla Corte costituzionale il 22 gennaio 1996) dal tribunale di Catanzaro nel procedimento penale a carico di Arena Salvatore Processo penale - Misure cautelari personali (nella specie: custodia cautelare in carcere) - Appello - Emissione del decreto di rinvio a giudizio - Impossibilita' del controllo, sia formale che sostanziale sulla persistenza del requisito della "gravita' indiziaria di colpevolezza" ai fini del mantenimento del regime cautelare - Irragionevole disparita' di trattamento tra indagati ed imputati, nonche' tra imputati a seconda della fase processuale in cui si trovino - Compressione del diritto di difesa - Mancata garanzia della tutela di legittimita' contro i provvedimenti incidenti sulla liberta' personale. (C.P.P. 1988, art. 310, in relazione all'art. 429). (Cost., artt. 3, 24, secondo comma, e 111, secondo comma).(GU n.7 del 14-2-1996 )
IL TRIBUNALE Ha deliberato la seguente ordinanza nel procedimento iscritto al numero 270 del registro delle impugnazioni delle misure cautelari personali dell'anno 1995, riservato per la decisione alla udienza camerale del 6 giugno 1995; Sull'appello proposto nell'interesse di Arena Salvatore, nato ad Isola Capo Rizzuto (KR) il 20 settembre 1959 ed in atto detenuto presso la casa circondariale di Catanzaro, avverso la ordinanza di rigetto della istanza di revoca della misura cautelare della custodia in carcere, emessa dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Catanzaro in data 4 aprile 1995; Sentito il difensore, avv.to Luigi Ciambrone, anche per delega dell'avv. Mario Prato; Esaminati gli atti di causa; Udito il relatore; Premette Avverso la ordinanza sopra citata e' stato proposto appello da parte della difesa, con atto del 10 aprile 1995. Con nota in data 21 aprile 1995 il pubblico ministero ha trasmesso gli atti e, in data 29 maggio, ha trasmesso copia di decreto dispositivo del giudizio del 16 maggio 1995, anche nei confronti dell'Arena. Alla odierna udienza camerale, fissata per la trattazione del gravame, celebrata in assenza del p.m., la difesa ha concluso insistendo per l'accoglimento dell'appello. All'esito il tribunale ha riservato la decisione. Rileva L'appellante ha dedotto che l'impianto indiziario si regge unicamente sulle dichiarazioni del collaboratore di giudizio, Santise Fortunato, non soltanto rimaste prive di verifiche a riscontro, quanto compromesse dalla ritenuta (e sopravvenuta, quindi allegata come "elemento nuovo") inattendibilita' intrinseca della fonte, comprovata dalle risultanze di altre ordinanze in materia cautelare, prodotte a sostegno della originaria istanza di revoca. Occorre, pero', prendere atto che, nel frattempo, con decreto del 16 maggio 1995, l'ufficio del giudice per le indagini preliminari presso questo tribunale ha disposto il rinvio a giudizio dell'Arena, assieme ad altri imputati.
Il seguito del testo dell'ordinanza e' perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 71/1996). 96C0117