N. 73 ORDINANZA (Atto di promovimento) 3 giugno 1995- 22 gennaio 1996

                                 N. 73
   Ordinanza  emessa  il  3  giugno   1995   (pervenuta   alla   Corte
 costituzionale  il  22  gennaio  1996) dal tribunale di Catanzaro nel
 procedimento penale a carico di Colacchio Antonio (detenuto)
 Processo penale - Misure cautelari personali (nella specie:  custodia
    cautelare  in carcere) - Appello - Emissione del decreto di rinvio
    a  giudizio  -  Impossibilita'  del  controllo,  sia  formale  che
    sostanziale   sulla  persistenza  del  requisito  della  "gravita'
    indiziaria di colpevolezza" ai fini del  mantenimento  del  regime
    cautelare  -  Irragionevole disparita' di trattamento tra indagati
    ed imputati, nonche' tra imputati a seconda della fase processuale
    in cui si trovino - Compressione del diritto di difesa  -  Mancata
    garanzia  della  tutela  di  legittimita'  contro  i provvedimenti
    incidenti sulla liberta' personale.
 (C.P.P. 1988, art. 310, in relazione all'art. 429).
 (Cost., artt. 3, 24, secondo comma, e 111, secondo comma).
(GU n.7 del 14-2-1996 )
                             IL TRIBUNALE
   Ha  deliberato  la  seguente ordinanza nel procedimento iscritto al
 numero 336 del registro delle  impugnazioni  delle  misure  cautelari
 personali  dell'anno  1995,  riservato  per la decisione alla udienza
 camerale del 27 giugno 1995;
   Sull'appello proposto nell'interesse di Colacchio Antonio,  nato  a
 Isola  Capo Rizzuto il 6 gennaio 1939 (Crotone) il 7 novembre 1964 ed
 in atto detenuto presso la casa circondariale di  Palmi,  avverso  la
 ordinanza  di  rigetto della istanza di revoca della misura cautelare
 della custodia  in  carcere,  emessa  dal  giudice  per  le  indagini
 preliminari presso il tribunale di Catanzaro in data 13 aprile 1995;
   Esaminati gli atti di causa;
   Udito il relatore;
                                Premette
   Avverso  la  ordinanza  sopra  citata  e' stato proposto appello da
 parte della difesa, con atto del 5 aprile 1995.
   Con nota in data 22 giugno 1995 il pubblico ministero ha  segnalato
 l'avvenuto rinvio a giudizio dell'imputato.
   Alla odierna udienza camerale nessuno e' comparso.
   All'esito il tribunale ha riservato la decisione.
                                 Rileva
   Trattasi  di gravame proposto nel medesimo processo in relazione al
 quale, e per analoga posizione, stata  gia'  sollevata  questione  di
 costituzionalita'.
   Poiche'  gli  argomenti  di  diritto  sono  identici e' sufficiente
 richiamare la ordinanza di questo ufficio in data 3 giugno 1995,  che
 si allega come parte integrante.
                                P. Q. M.
   Letti  ed  applicati  gli  artt.  1  della  legge  costituzionale 9
 febbraio 1948, n. 1 e 23 della legge il marzo 1953, n.87;
   Dichiara rilevante  nel  presente  giudizio  e  non  manifestamente
 infondata  la  questione di legittimita' costituzionale dell'art. 310
 del c.p.p., in relazione all'art. 429 del c.p.p., nella parte in  cui
 e'  precluso, dopo il decretato rinvio a giudizio, il controllo sulla
 persistenza del requisito di "gravita' indiziaria di colpevolezza" ai
 fini del mantenimento del regime cautelare, in relazione  agli  artt.
 3, 24, secondo comma e 111, secondo comma, della Costituzione;
   Ordina  che,  a  cura  della cancelleria, la presente ordinanza sia
 notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e  comunicata  ai
 Presidenti  del  Senato della Repubblica e della Camera dei deputati,
 oltre che alle parti;
   Sospende  il  procedimento  in  corso  e   dispone   la   immediata
 trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.
     Cosi' deciso in Catanzaro, addi 27 giugno 1995
                    Il presidente estensore: Baudi
 96C0118