N. 73 ORDINANZA (Atto di promovimento) 3 giugno 1995- 22 gennaio 1996
N. 73 Ordinanza emessa il 3 giugno 1995 (pervenuta alla Corte costituzionale il 22 gennaio 1996) dal tribunale di Catanzaro nel procedimento penale a carico di Colacchio Antonio (detenuto) Processo penale - Misure cautelari personali (nella specie: custodia cautelare in carcere) - Appello - Emissione del decreto di rinvio a giudizio - Impossibilita' del controllo, sia formale che sostanziale sulla persistenza del requisito della "gravita' indiziaria di colpevolezza" ai fini del mantenimento del regime cautelare - Irragionevole disparita' di trattamento tra indagati ed imputati, nonche' tra imputati a seconda della fase processuale in cui si trovino - Compressione del diritto di difesa - Mancata garanzia della tutela di legittimita' contro i provvedimenti incidenti sulla liberta' personale. (C.P.P. 1988, art. 310, in relazione all'art. 429). (Cost., artt. 3, 24, secondo comma, e 111, secondo comma).(GU n.7 del 14-2-1996 )
IL TRIBUNALE Ha deliberato la seguente ordinanza nel procedimento iscritto al numero 336 del registro delle impugnazioni delle misure cautelari personali dell'anno 1995, riservato per la decisione alla udienza camerale del 27 giugno 1995; Sull'appello proposto nell'interesse di Colacchio Antonio, nato a Isola Capo Rizzuto il 6 gennaio 1939 (Crotone) il 7 novembre 1964 ed in atto detenuto presso la casa circondariale di Palmi, avverso la ordinanza di rigetto della istanza di revoca della misura cautelare della custodia in carcere, emessa dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Catanzaro in data 13 aprile 1995; Esaminati gli atti di causa; Udito il relatore; Premette Avverso la ordinanza sopra citata e' stato proposto appello da parte della difesa, con atto del 5 aprile 1995. Con nota in data 22 giugno 1995 il pubblico ministero ha segnalato l'avvenuto rinvio a giudizio dell'imputato. Alla odierna udienza camerale nessuno e' comparso. All'esito il tribunale ha riservato la decisione. Rileva Trattasi di gravame proposto nel medesimo processo in relazione al quale, e per analoga posizione, stata gia' sollevata questione di costituzionalita'. Poiche' gli argomenti di diritto sono identici e' sufficiente richiamare la ordinanza di questo ufficio in data 3 giugno 1995, che si allega come parte integrante.
P. Q. M. Letti ed applicati gli artt. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 della legge il marzo 1953, n.87; Dichiara rilevante nel presente giudizio e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 310 del c.p.p., in relazione all'art. 429 del c.p.p., nella parte in cui e' precluso, dopo il decretato rinvio a giudizio, il controllo sulla persistenza del requisito di "gravita' indiziaria di colpevolezza" ai fini del mantenimento del regime cautelare, in relazione agli artt. 3, 24, secondo comma e 111, secondo comma, della Costituzione; Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, oltre che alle parti; Sospende il procedimento in corso e dispone la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Cosi' deciso in Catanzaro, addi 27 giugno 1995 Il presidente estensore: Baudi 96C0118