N. 78 ORDINANZA (Atto di promovimento) 13 novembre 1995
N. 78 Ordinanza emessa il 13 novembre 1995 dalla corte d'appello di Genova nel procedimento penale a carico di Beghe' Massimo ed altri Processo penale - Giudizio abbreviato - Giudice per le indagini preliminari che abbia applicato una misura cautelare personale nei confronti dello stesso imputato - Incompatibilita' ad esercitare le funzioni giudicanti nel suddetto rito speciale - Omessa previsione - Lesione del principio di eguaglianza - Compressione del diritto di difesa - Violazione del principio di imparzialita' del giudice - Richiamo ai principi espressi dalla Corte costituzionale nelle sentenze nn. 401/1991 e 432/1995 - Eccezione di illegittimita' costituzionale prospettata dalla Corte di appello nel corso di procedimento di ricusazione. (C.P.P. 1988, art. 34, secondo comma). (Cost., artt. 3, 24 e 25).(GU n.7 del 14-2-1996 )
LA CORTE D'APPELLO Sciogliendo la riserva formulata all'odierna udienza in ordine alle dichiarazioni di ricusazione proposte da Beghe' Massimo, Beghe' Giuseppina, Aliboni Filippo, Arrighi Emilio e Arrighi Luca, imputati e difesi come in atti, nei confronti del giudice dell'udienza preliminare dott.ssa Alba Dova, del tribunale di Massa; Rilevato in fatto Beghe' Massimo e Giuseppina, Aliboni Filippo ed Arrighi Luca hanno proposto dichiarazione di ricusazione ai sensi dell'art. 37 lett. a) del primo comma, in relazione al 36, lett. g) del primo comma, a sua volta in relazione al 34, intendesi secondo comma, c.p.p., in quanto: all'udienza preliminare, dinnanzi alla dott.ssa Alba Dova, essi hanno chiesto il giudizio abbreviato, con il consenso del p.m.; il giudice era lo stesso che, in funzione di giudice per le indagini preliminari, aveva emesso nei loro confronti ordinanza di custodia cautelare; la difesa ha, nell'udienza, sollevato questione di legittimita' costituzionale circa la compatibilita', a celebrare il giudizio abbreviato, del giudice che, appunto, abbia emesso durante le indagini preliminari il provvedimento coercitivo; il g.u.p. si e' pronunciato disattendendo l'incidente di costituzionalita'. Essi si richiamano alla giurispmdenza costituzionale intervenuta in materia di incompatibilita' ed in particolare alla sentenza 6-15 settembre 1995 n. 432, sostenendo che non si possa limitare la portata di questa pronuncia al solo giudizio dibattimentale, ma la si debba considerare estensibile al giudizio abbreviato, posto che la stessa Corte costituzionale, con la sentenza n. 401 del 12 novembre 1991, ha equiparato i due tipi processuali, comprendendoli nel termine generale di "giudizio". Fanno presente, documentandolo, che, peraltro, la questione di legittimita' costituzionale specifica e' gia' stata recentemente sollevata da un g.u.p. del tribunale di Genova; ed in subordine chiedono che questa Corte, ritenuta la non manifesta infondatezza della questione, sottoponga, a sua volta, la questione stessa alla Consulta. Arrighi Emilio, sulle medesime premesse in fatto e diritto, oltre a riproporre, egli pure, la questione di legittimita' costituzionale, ha, nella non creduta ipotesi che questa Corte non ravvisi la rimettibilita' della questione alla Corte costituzionale, dichiarato di ricusare la persona del g.u.p. ai sensi della lett. b) dell'art. 37, in quanto il giudice, in funzione di g.i.p., avrebbe reiteratamente espresso, in provvedimenti relativi allo stato di liberta' personale di esso Arrighi ed anche di coindagati, indebite valutazioni costituenti sostanziali anticipazioni del giudizio di merito nei confronti di esso attuale ricusante. All'odierna udienza, il sost. p.g. si e' riportato al parere gia' espresso per iscritto dal proprio ufficio, contrario all'accoglimento delle istanze degli imputati. La difesa ha insistito nelle istanze. Osservato in diritto 1. - Allo stato attuale del diritto positivo la denunciata incompatibilita' non e' configurata. La sentenza n. 432/1995 della Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 34, comma secondo. c.p.p., nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio dibattimentale il giudice per le indagini preliminari che abbia applicato una misura cautelare personale nei confronti dell'imputato. L'incidenza della pronuncia di parziale incostituzionalita' della norma non puo' che essere circoscritta alla fattispecie legale esaminata. La norma, di stretta interpretazione, resta tuttora priva della previsione di una attivita' provvedimentale cautelare personale del giudice in funzione di g.i.p. come attivita' incompatibile con la celebrazione del giudizio abbreviato da parte dello stesso giudice; l'effetto indirettamente integrativo della pronuncia della Corte cotituzionale - una pronuncia di tipo additivo: il meccanismo della dichiarata incostituzionalita' della non previsione normativa dell'ulteriore causa di incompatibilita' comporta sostanzialmente l'acquisizione alla norma, in positivo, della previsione medesima - ha come attuale termine correlativo soltanto il giudizio dibattimentale, perche' questa era la fattispecie rassegnata alla Corte costituzionale, e limitatamente ad essa la pronuncia ha l'efficacia indirettamente innovativa. Le ricusazioni sarebbero, sotto tale primo profilo, da disattendere. 2. - E' sul tappeto, pero', l'istanza di rimessione alla Corte costituzionale della questione gia' ritenuta (manifestamente) infondata dal g.u.p. Che l'eccezione di incostituzionalita' possa essere sollevata, o, come nel presente caso riproposta davanti al giudice competente a decidere sulle ricusazioni - o dal detto giudice possa essere sollevata d'ufficio -, ingenera delle perplessita', ma, meditatamente, superabili. L'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87, invero, sancisce la facolta' di sollevare le questioni di legittimita' costituzionale nel corso del giudizio davanti ad un'autorita' giurisdizionale e la facolta' di questa di sollevarle d'ufficio. Sebbene inteso in senso ampio, come sinonimo di procedimento, articolato, il "giudizio", nel significato e per gli effetti della norma, non sembrerebbe comprendere uno stadio incidentale qual e' quello riservato alla decisione sulle dichiarazioni di ricusazione. A questo avviso indurrebbe, in particolare, la considerazione della sospensione del giudizio in corso che deve essere ordinata dal giudice remittente in attesa della pronuncia della Corte costituzionale, a cui devono essere trasmessi gli atti; il che sembrerebbe postulare il potere, diretto, di disposizione degli atti stessi e soprattutto quello di gestione sostanziale del procedimento, il potere, cioe', proprio ed esclusivo del giudice dominus del procedimento nel "merito" anche se limitatamente ad una fase di esso, in quel determinato stato e grado; posizione che non e' quella del giudice della ricusazione, bensi', nella fase attuale, unicamente del g.u.p., con i limiti transitori di ulteriore impulso dipendenti dalla pendenza dell'incidente di ricusazione stesso. Va osservato che la dichiarazione di ricusazione del giudice non presenta i caratteri categoriali dell'impugnazione, con la tipica devoluzione revisionale, entro pur differenziati schemi e limiti di legge, della giurisdizione gia' esercitata dal giudice a quo e/o dei presupposti di tale esercizio. Tuttavia si pone, preminente e risolvente nel senso affermativo della proponibilita', la considerazione basilare, per absurdum, che, negativamente opinando, a fronte della facolta' del giudice del "merito" di rimettere egli stesso l'insorta questione relativa a norma incidente sulla propria regolare costituzione, il giudice della ricusazione, investito, con tale strumento, dell'applicazione della norma di eccepita incostituzionalita' - per omissione -, in quanto fosse privo della facolta' di rimessione, sarebbe astretto all'applicazione di una norma finanche nell'ipotesi in cui l'incostituzionalita' di questa gli apparisse addirittura in tutta evidenza. 3. - Il presupposto della rilevanza della questione di incostituzionalita' agli effetti della decisione sulla proposta ricusazione e' chiaro: l'accoglimento dell'eccezione di incostituzionalita' determinerebbe la sussunzione, tra le figure normative di incompatibilita', anche della situazione sotto esame, nella quale il g.u.p. "ricusato" dovrebbe definitivamente decidere sulla richiesta, assentita dal p.m. di giudizio abbreviato - definizione del processo "allo stato degli atti" -, per poi, in caso affermativo, procedere personalmente al giudizio medesimo (si noti che il g.u.p. nell'ordinanza 19 ottobre 1995 con cui ha disposto il rinvio, ha rilevato che il processo si dovrebbe necessariamente concludere con sentenza). 4. - Quanto al merito, la non manifesta infondatezza dell' eccezione - di contro all'avviso espresso dal g.u.p. con propria ordinanza - si evince dalla stessa elaborazione giurisprudenziale gia' compiuta dalla Corte costituzionale sulle tematiche per cosi' dire contigue delle quali essa e' stata investita. Sul carattere pregnante del vaglio, attribuito al g.i.p. ai fini dell' emissione della misura cautelare personale, degli elementi a carico dell'indagato - sussistenza o meno di "gravi indizi di colpevolezza" -, non v'e' che da richiamare la motivazione della citata sent. 432/1995, della quale un'enunciazione saliente e' questa: "Tali essendo, in sintesi, le valutazioni che il giudice per le indagini preliminari deve compiere allorquando disponga una misura cautelare, si deve riconoscere che detta attivita' comporta la formulazione di un giudizio non di mera legittimita', ma di merito (sia pure prognostico e allo stato degli atti) sulla colpevolezza dell'imputato, giudizio analogo, ai fini che qui interessano, alle ipotesi gia' esaminate da questa Corte nelle sentenze n.n. 124 e 186 del 1992". Una valutazione, quella incombente al g.i.p. a tali fini, cosi' penetrante da far ritenere alla Corte costituzionale l'ingenerarsi di una "forza della prevenzione" condizionante, o quantomeno apparentemente condizionante, la successiva valutazione conclusiva sulla responsabilita' che lo stesso giudice sia chiamato ad esprimere nel giudizio dibattimentale. Resta da esaminare l'equiparabilita' o meno, per i profili di costituzionalita' in argomento, del giudizio abbreviato a quello dibattimentale. Ebbene, al riguardo basta citare altra sent. della Corte costituzionale, la n. 401 del 12 novembre 1991: "(...) l'interpretazione secondo cui per "giudizio" debba intendersi solo quello che si estrinseca nel dibattimento contrasta con la lettera e con la ratio della disposizione medesima" (l'art. 34, c. 2); "con la prima, in quanto per "giudizio" deve intendersi ogni processo che, in base ad un esame delle prove, pervenga ad una decisione di merito, si che vi risulta compreso anche quello che si svolge con il rito abbreviato; con la seconda, in quanto sarebbe illogico ritenere che la ragione dell'incompatibilita' stabilita dalla norma ricorra solo per il dibattimento e non anche per il giudizio abbreviato, quando entrambi seguono alla richiesta di giudizio immediato". 5. - Deve, pertanto, pronunciarsi ordinanza di rimessione della questione alla Corte costituzionale. In quanto proposta dall'Arrighi Emilio in via subordinata, la dichiarazione di ricusazione ai sensi della lett. b) dell'art. 37, primo comma, restera' da esaminare solo qualora l'eccezione di illegittimita' costituzionale della norma sull'incompatibilita' dovesse essere dalla Corte costituzionale rigettata.
P. Q. M. Visti gli artt. 23 e seguenti della legge 11 marzo 1953 n. 87; Ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della sollevata questione di legittimita' costituzionale, in relazione agli artt. 3, 24 e 25 della Costituzione, dell'art. 34, comma secondo, del c.p.p., nella parte in cui non prevede che non possa celebrare il giudizio abbreviato il giudice per le indagini preliminari che abbia applicato una misura cautelare personale nei confronti dell'imputato; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Sospende il giudizio in corso relativo agli imputati di cui in motivazione; Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza venga notificata al g.u.p. presso il tribunale di Massa, dott.ssa Alba Dova, alle parti processuali, al p.m. presso quel tribunale, nonche' al sig. Presidente del Consiglio dei Ministri, e comunicata ai sigg. Presidenti delle due Camere del Parlamento, oltre che al p.g. presso questa Corte. Genova, addi' 13 novembre 1995 Il presidente: La Mantia Il consigliere est.: Petrillo 96C0123