N. 12 SENTENZA 22 - 29 gennaio 1996

 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Impiego pubblico - Dipendenti dell'Universita' degli studi di  Genova
 appartenenti    alla    sesta    qualifica    funzionale    dell'area
 socio-sanitaria - Corsi di  formazione  per  l'accesso  alla  settima
 qualifica  funzionale  -  Mancata  inclusione  tra  le  categorie  di
 personale che possono  fruire  dell'accesso  agevolato  alla  settima
 qualifica  funzionale  -  Peculiarita'  della  disciplina complessiva
 riguardante   il   personale   interessato   -    Ragionevolezza    -
 Discrezionalita' legislativa - Non fondatezza.
 
 (D.-L.   24 novembre 1990, n. 344, art. 9, terzo comma, convertito in
 legge, con modificazioni, dalla legge 23 gennaio 1991, n. 21).
 
 (Cost., artt. 3, 36 e 97).
(GU n.6 del 7-2-1996 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
   Presidente:  avv. Mauro FERRI;
   Giudici:   prof. Luigi MENGONI,  prof.  Enzo  CHELI,  dott.  Renato
 GRANATA,  prof.  Giuliano  VASSALLI,  prof.  Francesco  GUIZZI, prof.
 Cesare MIRABELLI, prof.  Fernando  SANTOSUOSSO,  avv.  Massimo  VARI,
 dott.   Cesare   RUPERTO,   dott.  Riccardo  CHIEPPA,  prof.  Gustavo
 ZAGREBELSKY;
 ha pronunciato la seguente
                                Sentenza
 nel giudizio di legittimita' costituzionale  dell'art.  9,  comma  3,
 della  legge  23  gennaio  1991,  n.  21 (recte: del decreto-legge 24
 novembre  1990,  n.  344,  recante:   "Corresponsione   ai   pubblici
 dipendenti di acconti sui miglioramenti economici relativi al periodo
 contrattuale  1988-1990,  nonche'  disposizioni urgenti in materia di
 pubblico impiego", convertito in legge,  con  modificazioni,  con  la
 legge  23  gennaio  1991, n. 21), promosso con ordinanza emessa il 27
 ottobre 1994 dal Tribunale amministrativo regionale della Liguria sul
 ricorso proposto da Anna Lazzarotto  ed  altri  contro  l'Universita'
 degli studi di Genova, iscritta al n. 116 del registro ordinanze 1995
 e  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10, prima
 serie speciale, dell'anno 1995;
   Visto l'atto di costituzione di Anna Lazzarotto  ed  altri  nonche'
 l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
   Udito  nell'udienza  pubblica  del  21  novembre  1995  il  Giudice
 relatore Cesare Mirabelli;
   Udito l'avvocato dello Stato Antonio Bruno per  il  Presidente  del
 Consiglio dei ministri.
                            Ritenuto in fatto
   1.  -  Con  ordinanza  emessa  il  27 ottobre 1994, nel corso di un
 giudizio  promosso   da   Anna   Lazzarotto   ed   altri   dipendenti
 dell'Universita'  degli  studi  di  Genova  appartenenti  alla  sesta
 qualifica funzionale dell'area socio-sanitaria per l'annullamento dei
 provvedimenti con i quali erano state respinte  le  loro  domande  di
 partecipazione  a  corsi  di  formazione  per  l'accesso alla settima
 qualifica funzionale, il  Tribunale  amministrativo  regionale  della
 Liguria  ha  sollevato,  in  riferimento  agli artt. 3, 36 e 97 della
 Costituzione, questione di legittimita' costituzionale  dell'art.  9,
 comma 3, della legge 23 gennaio 1991, n. 21 (recte: del decreto-legge
 24  novembre  1990,  n.  344,  recante:  "Corresponsione  ai pubblici
 dipendenti di acconti sui miglioramenti economici relativi al periodo
 contrattuale 1988-1990, nonche' disposizioni urgenti  in  materia  di
 pubblico  impiego",  convertito  in  legge, con modificazioni, con la
 legge 23 gennaio 1991, n. 21).
   La  disposizione  denunciata  consente  al  personale  della  sesta
 qualifica  funzionale,  in servizio alla data del 1 luglio 1979 e con
 almeno  sei  anni  di  anzianita'  in  alcuni  profili  professionali
 specificatamente   indicati  (assistente  amministrativo,  assistente
 contabile,  assistente  tecnico,  assistente  di  elaborazione  dati,
 assistente   bibliotecario,  assistente  poligrafico,  assistente  di
 ufficio tecnico), tra i quali  non  sono  compresi  quelli  dell'area
 socio-sanitaria, di accedere al profilo professionale della qualifica
 funzionale   immediatamente   superiore  a  quella  di  appartenenza,
 superando un corso di aggiornamento professionale con  esame  finale,
 organizzato  dalle singole universita' secondo programmi definiti con
 decreto ministeriale.
   Il giudice rimettente, considerato tassativo l'elenco  dei  profili
 professionali  per  i quali e' previsto lo speciale accesso riservato
 alla  qualifica  funzionale  superiore,  dubita  della   legittimita'
 costituzionale  della  disposizione,  in  quanto essa non comprende i
 profili professionali dell'area socio-sanitaria. Ne  deriverebbe  una
 ingiustificata  disparita' di trattamento rispetto ad altre categorie
 di dipendenti  egualmente  appartenenti  al  sesto  livello,  essendo
 identica  la  configurazione  del  profilo  di  collaboratore tecnico
 (settima qualifica funzionale) per l'area tecnico-scientifica  e  per
 quella   socio-sanitaria.   Ad  avviso  del  giudice  rimettente,  si
 determinerebbe  una   lesione   del   principio   costituzionale   di
 eguaglianza  (art.  3  Cost.), giacche' il differente trattamento non
 troverebbe giustificazione  neppure  nell'applicazione  al  personale
 dell'area  socio-sanitaria  degli  istituti  giuridici  ed  economici
 previsti per  il  corrispondente  personale  del  Servizio  sanitario
 nazionale  (art.  22,  comma  7,  del  d.P.R. 3 agosto 1990, n. 319).
 L'irragionevole   frammentazione   delle   discipline   di   comparto
 determinerebbe,   inoltre,   la   violazione   dell'art.   97   della
 Costituzione, in contrasto con  il  principio  di  buon  andamento  e
 imparzialita'  della  pubblica  amministrazione.   Risulterebbe anche
 mortificata la progressione in carriera  del  personale  interessato,
 che non conseguirebbe, in contrasto con l'art. 36 della Costituzione,
 benefici economici altrimenti previsti.
   2.  -  Si  e'  costituita  Anna  Lazzarotto,  unitamente  ad  altri
 ricorrenti nel giudizio principale, chiedendo  che  la  questione  di
 legittimita' costituzionale sia dichiarata fondata.
   Le  parti  private  condividono le prospettazioni dell'ordinanza di
 rimessione  e  sottolineano  la  disparita'  di  trattamento  che  la
 disposizione  denunciata  determinerebbe  tra  personale  delle  aree
 funzionali  tecnico-scientifica  e  socio-sanitaria.  Inoltre  negare
 l'accesso  ai corsi di aggiornamento, con la conseguente possibilita'
 di  progressione  in  carriera,  inciderebbe  sulla  speranza  di  un
 miglioramento  delle  condizioni economiche, che si assumono tutelate
 dall'art. 36 della Costituzione.
   3. - E' intervenuto in giudizio il  Presidente  del  Consiglio  dei
 ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
 Stato, chiedendo che la questione sia  dichiarata  inammissibile,  in
 quanto  diretta  a  provocare  una pronuncia additiva non logicamente
 necessitata.
   Nel merito la questione sarebbe  infondata.  Con  riferimento  agli
 artt.  3  e  97 della Costituzione, il legislatore avrebbe esercitato
 correttamente il proprio potere discrezionale,  non  comprendendo  il
 personale  universitario  non  docente  dell'area socio-sanitaria tra
 coloro ai quali e' riservato  il  passaggio  alla  settima  qualifica
 funzionale  mediante  corsi  di  aggiornamento. La scelta legislativa
 terrebbe conto sia delle peculiarita' e  delle  mansioni  svolte  dal
 personale dell'area sanitaria, che dello stato giuridico privilegiato
 conferito  esclusivamente  ad  esso dall'art. 22, comma 7, del d.P.R.
 n. 319 del 1990, in forza del quale si  applica  il  piu'  favorevole
 trattamento   previsto   per  il  personale  del  Servizio  sanitario
 nazionale.  Sarebbe inoltre, ad avviso  dell'Avvocatura,  scarsamente
 comprensibile il riferimento all'art. 36 della Costituzione.
   In prossimita' dell'udienza l'Avvocatura ha depositato una memoria,
 sottolineando  la  diversita' di posizione del personale appartenente
 all'area socio-sanitaria rispetto a quello di altre  aree.  Solo  per
 l'area  socio-sanitaria  l'accesso  ai  profili  professionali  della
 settima qualifica funzionale (caposala, capo ostetrica, capo  tecnico
 di  servizi  diagnostici,  capo tecnico di radiologia, dietista capo,
 fisioterapista capo, ortottico  capo  e  capo  dei  servizi  sanitari
 ausiliari)  richiede  il diploma delle relative scuole dirette a fini
 speciali (art. 22, comma 8, del d.P.R. n. 319 del 1990).
   L'Avvocatura ribadisce  che  il  mancato  inserimento  di  tutti  i
 profili  dell'area socio-sanitaria tra quelli tassativamente indicati
 dalla norma  denunciata  per  il  passaggio  alla  settima  qualifica
 funzionale    attraverso    corsi    di   aggiornamento,   troverebbe
 compensazione nell'applicazione  al  personale  di  quest'area  degli
 istituti  giuridici ed economici, se piu' favorevoli, riconosciuti al
 corrispondente  personale  del  Servizio  sanitario   nazionale.   Si
 attuerebbe   cosi'   una   perequazione   tra   le   diverse   figure
 professionali, mediante benefici contrattuali di diversa natura.
                         Considerato in diritto
   1. - La questione di legittimita'  costituzionale  concerne  l'art.
 9, comma 3, del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344, convertito in
 legge,  con  modificazioni,  con  la legge 23 gennaio 1991, n. 21, il
 quale, nel contesto di disposizioni urgenti in  materia  di  pubblico
 impiego,  prevede  che  il  personale  non docente delle universita',
 appartenente    ad    alcuni    profili    professionali    dell'area
 tecnico-scientifica, specificatamente indicati, della sesta qualifica
 funzionale,  possa  accedere al profilo professionale della qualifica
 immediatamente  superiore,  mediante  un   corso   di   aggiornamento
 professionale con esami finali, organizzato dalle singole universita'
 secondo programmi definiti con decreto ministeriale.
   Il  Tribunale  amministrativo  regionale della Liguria dubita della
 legittimita' costituzionale della mancata  inclusione  del  personale
 universitario dell'area socio-sanitaria, egualmente appartenente alla
 sesta  qualifica  funzionale,  tra  le  categorie  che possono fruire
 dell'accesso agevolato alla settima qualifica funzionale.  Ad  avviso
 del giudice rimettente, ne deriverebbe un'irragionevole disparita' di
 trattamento tra personale inquadrato nelle aree tecnico-scientifica o
 socio-sanitaria,   in   contrasto   con   gli  artt.  3  e  97  della
 Costituzione.
   Inoltre la mancata  progressione  in  carriera  del  personale  non
 compreso    nel    beneficio,    comportando    riflessi   economici,
 determinerebbe una lesione dell'art. 36 della Costituzione.
   2. - La questione di legittimita' tende ad  estendere  lo  speciale
 meccanismo   di   passaggio   dalla   sesta  alla  settima  qualifica
 funzionale, riservato dalla disposizione denunciata ad alcuni profili
 professionali del personale non  docente  universitario,  anche  agli
 appartenenti  all'area  funzionale  socio-sanitaria,  muovendo da una
 piena equiparabilita' delle diverse figure.
   Questo  presupposto  interpretativo  non  puo'  essere   condiviso.
 Nell'area  sanitaria  i profili professionali della settima qualifica
 funzionale (capo sala,  capo  ostetrica,  capo  tecnico  dei  servizi
 diagnostici o di radiologia, dietista capo, capo dei servizi sanitari
 ausiliari)  richiedono,  secondo  la  disciplina vigente (art. 22 del
 d.P.R. 3 agosto 1990, n. 319), il possesso di  uno  specifico  titolo
 (diploma  delle relative scuole universitarie a fini speciali o altro
 titolo  culturale  e  professionale  previsto  per  i  corrispondenti
 profili  del  Servizio sanitario nazionale), al quale non puo' essere
 equiparato il corso di  formazione  disciplinato  dalla  disposizione
 denunciata.
   Inoltre,    in    ragione   delle   funzioni   svolte   nell'ambito
 dell'assistenza sanitaria e della corrispondente disciplina  prevista
 per  quel comparto, il personale universitario appartenente a profili
 professionali speciali della  sesta  qualifica  funzionale  era  gia'
 stato   inquadrato   nella  settima  qualifica  funzionale  in  forza
 dell'art. 20, comma 6, del d.P.R. 28 settembre 1987, n. 567.
   Il  personale  universitario  non  docente  appartenente   all'area
 sanitaria  e' destinatario, quindi, di una disciplina complessiva che
 ha caratteristiche peculiari ed in  parte  differenziate  rispetto  a
 quella  prevista per altre categorie del personale universitario. Non
 e' dunque irragionevole la scelta legislativa  che  tenga  conto  sia
 della  diversita' di requisiti richiesti per l'accesso alla qualifica
 funzionale  di  livello  superiore  sia  della  parallela  disciplina
 prevista  per  il  corrispondente  personale  del  Servizio sanitario
 nazionale.
   Il  dubbio  di   legittimita'   costituzionale,   prospettato   con
 riferimento  agli  artt.  3  e 97 della Costituzione, non e' pertanto
 fondato.  Ne'  si  vede  come  possa  essere  leso  l'art.  36  della
 Costituzione,  posto  che  la  pretesa  di un trattamento retributivo
 maggiore e' prospettata come conseguenza del mancato accesso  ad  una
 qualifica funzionale superiore ed all'esercizio quindi delle relative
 mansioni, cui il miglioramento retributivo e' collegato.
                           Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  non  fondata  la questione di legittimita' costituzionale
 dell'art. 9, comma 3, del decreto-legge  24  novembre  1990,  n.  344
 (Corresponsione  ai  pubblici dipendenti di acconti sui miglioramenti
 economici  relativi  al  periodo  contrattuale   1988-1990,   nonche'
 disposizioni  urgenti  in materia di pubblico impiego), convertito in
 legge, con modificazioni, con  la  legge  23  gennaio  1991,  n.  21,
 sollevata,  in  riferimento agli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione,
 dal Tribunale amministrativo regionale della Liguria con  l'ordinanza
 indicata in epigrafe.
   Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 22 gennaio 1996.
                         Il Presidente:  Ferri
                       Il redattore:  Mirabelli
                       Il cancelliere:  Di Paola
   Depositata in cancelleria il 29 gennaio 1996.
               Il direttore della cancelleria:  Di Paola
 96C0126