N. 108 ORDINANZA (Atto di promovimento) 22 marzo 1995- 22 gennaio 1996

                                N. 108
   Ordinanza   emessa   il   22   marzo  1995  (pervenuta  alla  Corte
 costituzionale il 22 gennaio 1996) dalla  commissione  tributaria  di
 primo  grado  di Rovigo sul ricorso proposto da Ballo Nereo contro la
 D.R.E. Veneto
 Tributi in genere - I.S.I. - Determinazione  in  base  al  patrimonio
    immobiliare   lordo   del   contribuente   anziche'   al   reddito
    effettivamente ricavato - Indetraibilita'  ai  fini  I.R.Pe.F.  ed
    I.R.Pe.G.  -  Deteriore  trattamento  dei  possessori di patrimoni
    immobiliari con incidenza sul diritto di proprieta', per la natura
    ablativa dell'imposta  in  questione,  nonche'  sul  principio  di
    capacita'   contributiva,   per   l'assenza   del   carattere   di
    progressivita' della stessa.
 Catasto  -  Nuove  tariffe  d'estimo  delle  unita'   immobiliari   -
    Determinazione  in  base  alla  rendita catastale stabilita in via
    provvisoria e da adeguarsi, a partire dal 1 gennaio 1995  (termine
    prorogato  al  1 gennaio 1998) - Efficacia retroattiva rispetto ai
    versamenti  d'imposta  gia'  effettuati  -   Discriminazione   dei
    contribuenti  a  seconda  del  pagamento del tributo sulla base di
    rendita successivamente confermata ovvero ridotta - Spettanza,  in
    tale  ipotesi,  del  rimborso  senza  corresponsione d'interessi -
    Violazione dei principi di capacita' contributiva,  di  difesa  in
    giudizio e di tutela del risparmio.
 (D.-L. 11 luglio 1992, n. 333, art. 7, convertito, con modificazioni,
    nella  legge  8 agosto 1992, n. 359; d.-l. 23 gennaio 1993, n. 16,
    art. 2, primo comma, convertito, con modificazioni, nella legge 24
    marzo 1993, n. 75).
 (Cost., artt. 3, 24, 42, 47 e 53).
(GU n.8 del 21-2-1996 )
               LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO
   Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n.  1191/94  presentato
 il  6  ottobre  1994  (avverso: S/Rif. su I. Rimb. ISI - 92) da Ballo
 Nereo, residente a Rovigo in via Sacro Cuore, 42,  contro  la  D.R.E.
 Veneto (sezione di Rovigo).
    Il  seguito  del  testo  dell'ordinanza  e' perfettamente uguale a
 quello  dell'ordinanza  pubblicata  in  precedenza  (Reg.   ord.   n.
 107/1996).
 96C0162