N. 3 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 1 febbraio 1996
N. 3 Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 1 febbraio 1996 (del Presidente del Senato della Repubblica) Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato (giudizio per) - Rigetto dell'eccezione di improcedibilita' - Insindacabilita' delle opinioni espresse dai membri del Parlamento ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione - Improcedibilita' proposta dal senatore Carmine Mancuso nel processo penale a suo carico con riferimento a dichiarazioni rese dallo stesso nel corso di una trasmissione televisiva concernente l'intervento del vicequestore Bruno Contrada in occasione dell'attentato al giudice Terranova e al maresciallo di P.S. Lenin Mancuso - Lamentata lesione dell'autonomia delle funzioni del Senato - Riferimento alle sentenze nn. 81/1975, 69/1985, 1150/1988, 443/1993, 432/1994 e 274/1995. (Ordinanza del 16 ottobre 1995 del tribunale di Palermo). (Cost., art. 68, primo comma).(GU n.11 del 13-3-1996 )
Atto di deposito del Senato della Repubblica, in persona del Presidente pro-tempore, senatore prof. Carlo Scognamiglio Pasini, a cio' autorizzato con deliberazione dell'assemblea del 9 novembre 1995, rappresentato e difeso, come da procura speciale per atto not. Adriana Schioppa di Roma, rep. n. 2122, in data 22 dicembre 1995, dagli avv.ti prof. Paolo Barile, prof. Marcello Gallo ed elettivamente domiciliato presso la segreteria generale del Senato della Repubblica in Roma, Palazzo Madama, del ricorso per conflitto di attribuzione, ai sensi degli artt. 134 della Costituzione e 37, della legge 11 marzo 1953, n. 87, nei confronti del tribunale di Palermo, sezione per il riesame dei provvedimenti restrittivi per la liberta' personale e dei provvedimenti di sequestro, in relazione all'ordinanza 16 ottobre 1995 emessa nel procedimento pendente nei confronti del senatore Carmine Mancuso con la quale e' stata rigettata l'eccezione di improcedibilita' proposta dalla difesa dell'imputato e riferita alla insindacabilita', ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dallo stesso senatore Carmine Mancuso nel corso di una trasmissione televisiva. Con ordinanza n. 6, depositata in cancelleria il 12 gennaio 1996, questa Corte ha dichiarato ammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione di cui in epigrafe, disponendo la comunicazione immediata al Senato della Repubblica e la notificazione a cura del ricorrente, sia dell'ordinanza che del ricorso al tribunale di Palermo, in persona del presidente della sezione per il riesame dei provvedimenti restrittivi della liberta' personale e dei provvedimenti di sequestro. Il Senato ricorrente ha fatto effettuare tempestivamente la notificazione e con il presente atto deposita presso questa Corte l'originale con le relate: a) del ricorso introduttivo; b) della ordinanza n. 6 del 12 gennaio 1995; c) dei documenti depositati unitamente al ricorso.
Con il presente atto il Senato della Repubblica, come sopra rappresentato e difeso chiede altresi' che il presidente di questa Corte voglia fissare l'udienza di trattazione del merito del conflitto cosi' sollevato. Firenze-Roma, addi' 29 gennaio 1996 Prof. avv. Paolo BARILE - prof. avv. Marcello GALLO 96C0164