N. 3 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 1 febbraio 1996

                                 N. 3
   Ricorso  per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il
 1 febbraio 1996 (del Presidente del Senato della Repubblica)
 Conflitto di attribuzione tra poteri dello  Stato  (giudizio  per)  -
    Rigetto  dell'eccezione  di  improcedibilita'  -  Insindacabilita'
    delle  opinioni  espresse  dai  membri  del  Parlamento  ai  sensi
    dell'art.  68,  primo comma, della Costituzione - Improcedibilita'
    proposta dal senatore Carmine Mancuso nel processo  penale  a  suo
    carico con riferimento a dichiarazioni rese dallo stesso nel corso
    di   una  trasmissione  televisiva  concernente  l'intervento  del
    vicequestore Bruno Contrada in occasione dell'attentato al giudice
    Terranova e al maresciallo  di  P.S.  Lenin  Mancuso  -  Lamentata
    lesione  dell'autonomia  delle  funzioni  del Senato - Riferimento
    alle sentenze nn. 81/1975, 69/1985, 1150/1988, 443/1993,  432/1994
    e 274/1995.
 (Ordinanza del 16 ottobre 1995 del tribunale di Palermo).
 (Cost., art. 68, primo comma).
(GU n.11 del 13-3-1996 )
   Atto  di  deposito  del  Senato  della  Repubblica,  in persona del
 Presidente pro-tempore, senatore prof. Carlo Scognamiglio  Pasini,  a
 cio'  autorizzato  con  deliberazione  dell'assemblea  del 9 novembre
 1995, rappresentato e difeso, come da procura speciale per atto  not.
 Adriana  Schioppa  di  Roma,  rep. n. 2122, in data 22 dicembre 1995,
 dagli  avv.ti  prof.    Paolo  Barile,  prof.   Marcello   Gallo   ed
 elettivamente  domiciliato  presso  la segreteria generale del Senato
 della Repubblica in Roma, Palazzo Madama, del ricorso  per  conflitto
 di  attribuzione,  ai  sensi degli artt. 134 della Costituzione e 37,
 della legge 11 marzo 1953, n.   87, nei confronti  del  tribunale  di
 Palermo,  sezione per il riesame dei provvedimenti restrittivi per la
 liberta' personale e dei provvedimenti  di  sequestro,  in  relazione
 all'ordinanza  16  ottobre  1995 emessa nel procedimento pendente nei
 confronti  del  senatore  Carmine  Mancuso  con  la  quale  e'  stata
 rigettata  l'eccezione  di  improcedibilita'  proposta  dalla  difesa
 dell'imputato e riferita alla insindacabilita',  ai  sensi  dell'art.
 68,  primo  comma,  della Costituzione, delle opinioni espresse dallo
 stesso  senatore  Carmine  Mancuso  nel  corso  di  una  trasmissione
 televisiva.
   Con  ordinanza  n. 6, depositata in cancelleria il 12 gennaio 1996,
 questa Corte ha dichiarato ammissibile il ricorso  per  conflitto  di
 attribuzione   di   cui  in  epigrafe,  disponendo  la  comunicazione
 immediata al Senato della Repubblica e la notificazione  a  cura  del
 ricorrente,  sia  dell'ordinanza  che  del  ricorso  al  tribunale di
 Palermo, in persona del presidente della sezione per il  riesame  dei
 provvedimenti    restrittivi   della   liberta'   personale   e   dei
 provvedimenti di sequestro.
   Il  Senato  ricorrente  ha  fatto  effettuare  tempestivamente   la
 notificazione  e  con  il  presente atto deposita presso questa Corte
 l'originale con le relate:
     a) del ricorso introduttivo;
     b) della ordinanza n. 6 del 12 gennaio 1995;
     c) dei documenti depositati unitamente al ricorso.
   Con il  presente  atto  il  Senato  della  Repubblica,  come  sopra
 rappresentato  e  difeso  chiede altresi' che il presidente di questa
 Corte  voglia  fissare  l'udienza  di  trattazione  del  merito   del
 conflitto cosi' sollevato.
     Firenze-Roma, addi' 29 gennaio 1996
          Prof. avv. Paolo BARILE - prof. avv. Marcello GALLO
 96C0164