N. 110 ORDINANZA (Atto di promovimento) 21 luglio 1995

                                N. 110
   Ordinanza  emessa  il  21 luglio 1995 dalla Corte dei conti sezione
 giurisdizionale per la regione Marche sui ricorsi riuniti proposti da
 Perrone don Bartolomeo contro il Provveditore agli studi di Ancona
 Pensioni - Dipendenti pubblici con anzianita' contributiva  inferiore
    ai  trentacinque anni - Riduzione del trattamento pensionistico in
    proporzione  agli  anni  mancanti  al  raggiungimento   di   detto
    requisito  contributivo  secondo  determinate  percentuali fissate
    dalla  legge  impugnata  -  Esclusione   dell'applicazione   della
    disciplina limitativa in questione per i dipendenti la cui domanda
    di  dimissioni risulti accolta prima del 15 ottobre 1993 - Mancata
    previsione di una diversa disciplina per gli  insegnanti  pubblici
    che  sono  necessariamente  collocati  a  riposo  dal  1 settembre
    dell'anno successivo a quello di  presentazione  delle  dimissioni
    (da  presentarsi  entro il 31 marzo) - Violazione del principio di
    uguaglianza per l'identico trattamento giuridico di situazioni non
    omogenee  -  Incidenza  sui  principi   di   retribuzione   (anche
    differita) proporzionata ed adeguata, della garanzia previdenziale
    e  di imparzialita' e buon andamento della p.a. - Riferimento alla
    sentenza della Corte costituzionale n. 439/1994.
 (Legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 11, sedicesimo  e  diciottesimo
    comma).
 (Cost., artt. 3, 36, 38 e 97).
(GU n.8 del 21-2-1996 )
                          LA CORTE DEI CONTI
   Ha pronunciato la seguente ordinanza sui ricorsi iscritti ai numeri
 348/pc  e  483/pc del registro di segreteria, proposti da Perrone don
 Bartolomeo avverso, rispettivamente, i decreti del Provveditore  agli
 studi  di  Ancona  n.  10.337  del  30 dicembre 1993 e n. 301.893 del
 giorno 8 luglio 1994;
   Uditi, nella pubblica udienza del 21 luglio 1995, il cons. Luigi Di
 Murro e l'avv. Paolo Guerra, difensore del ricorrente;
   Non rappresentata l'Amministrazione resistente;
   Visto  il  d.-l.  15  novembre  1993,  n.  453,   convertito,   con
 modificazioni, nella legge 14 gennaio 1994, n. 19;
   Visti gli altri atti e i documenti della causa.
                               F a t t o
   Con  il primo decreto impugnato n. 10.337 sono state accolte, dal 1
 settembre 1994, le dimissioni del Perrone, nato il 23  ottobre  1937,
 gia'  docente di ruolo della scuola di secondo grado Istituto tecnico
 femminile "F.  Angelini"  di  Ancona;  dimissioni  presentate  il  17
 dicembre 1993. Da rilevare che il preside dell'anzidetto Istituto, in
 esecuzione della nota del Provveditore di Ancona n. 45.679/C 1 del 25
 gennaio  1994,  ha  comunicato  al  Perrone  il  ricordato decreto n.
 10.337, con  l'avvertenza  che,  secondo  l'art.  11,  diciannovesimo
 comma,   della  legge  24  dicembre  1993,  n.  537,  egli  aveva  la
 possibilita' di revocare le  dimissioni  del  dicembre  1993,  tenuto
 conto  che,  giusta  il  sedicesimo e diciottesimo comma del medesimo
 art. 11, era prevista la riduzione del trattamento di quiescenza  nei
 confronti di coloro per i quali non fosse stata accolta la domanda di
 pensione prima del 15 ottobre 1993.
   Con   il   secondo   decreto  impugnato  n.  301.893,  il  ripetuto
 Provveditorato ha liquidato il trattamento  provvisorio  di  pensione
 applicando la riduzione del 9% ai sensi del citato art. 11.
   Nel  primo  ricorso  n.  348/pc prodotto a questa Corte il 31 marzo
 1994 l'interessato sostiene che la legge n. 537/1993  discrimina  fra
 categorie  omogenee  di  soggetti  in  quanto,  mentre prevede che la
 menzionata riduzione percentuale non si applica  agli  insegnanti  le
 cui  dimissioni  siano  state  accolte prima del 15 ottobre 1993, non
 considera che le dimissioni del personale  insegnante  sono  regolate
 dalla  peculiare  disposizione  per  cui  le  cessazioni dal servizio
 avvengono a data fissa, coincidente con la fine dell'anno scolastico:
 tutto cio', a giudizio del Perrone,  sarebbe  in  contrasto  con  gli
 articoli  3,  36,  38 e 97 della Costituzione. Nel secondo ricorso n.
 483/pc prodotto a questa Corte il 17 marzo 1995, l'interessato deduce
 che  il  provvedimento  impugnato  e'  inficiato  dai  medesimi  vizi
 rilevati  nei  confronti del provvedimento oggetto del primo ricorso,
 al quale chiede la riunione per connessione oggettiva  e  soggettiva;
 il  petitum  e'  in  effetti  esattamente sovrapponibile a quello del
 primo gravame in  quanto  anche  per  il  provvedimento  oggetto  del
 secondo  ricorso  la  parte  privata chiede la declaratoria della non
 manifesta    infondatezza    delle     sollevate     questioni     di
 incostituzionalita'   con   rimessione   delle   stesse   alla  Corte
 costituzionale e, all'esito positivo, l'accoglimento del ricorso  nel
 senso  che  sia  riconosciuto il diritto del ricorrente alla pensione
 non ridotta, con ogni conseguente statuizione anche  in  ordine  agli
 interessi ed alle rivalutazioni di legge sulle somme non corrisposte.
   Agli   argomenti   svolti   nel   primo  ricorso  l'Amministrazione
 resistente ha controdedotto con la nota del 9 settembre 1994, secondo
 la  quale  il   provvedimento   impugnato   conforme   alle   vigenti
 disposizioni di legge in materia previdenziale.
   L'avv. Guerra ha depositato il 10 dicembre 1984 una memoria in cui,
 illustrate  le  deduzioni  svolte  nel  primo  ricorso, ha chiesto la
 rimessione della controversa questione alla Corte  costituzionale  e,
 ove  questa  favorevolmente  decida,  l'accoglimento dei ricorso, con
 interessi e rivalutazione.
   Con  ordinanza   del   27   febbraio   1995,   pronunciata   quindi
 nell'intervallo  tra  i  due ricorsi, la Sezione ha posto in evidenza
 che  il  primo  decreto,  anche   se   anticipatorio   delle   future
 determinazioni,  non  statuisce  sul  trattamento di quiescenza ma si
 limita ad accogliere le dimissioni; talche'  ha  ritenuto  necessario
 acquisire  documenti  dimostrativi  della  effettivita' del nocumento
 subito dal Perrone.
   In esecuzione dell'anzidetta ordinanza il difensore del Perrone  ha
 depositato,  in  data  17  marzo  1995,  copia  del  provvedimento di
 liquidazione del trattamento pensionistico provvisorio (corredato  di
 copia  del  relativo ricorso iscritto al n. 483/pc) dal quale risulta
 la decurtazione operata sul trattamento  pensionistico  spettante  al
 ricorrente.
   Alla  pubblica  udienza  l'avv.  Guerra  illustra piu' ampiamente i
 dedotti motivi di illegittimita'  costituzionale  delle  disposizioni
 applicate per determinare il trattamento pensionistico del ricorrente
 ed insiste, qualora l'interpretazione delle norme stesse ad opera del
 Collegio  non  consenta  ex  se  l'accoglimento  del  gravame, per la
 rimessione della questione al Giudice  delle  leggi  e,  ove  ne  sia
 favorevole  la  sentenza,  per la richiesta di accoglimento nel senso
 che  sia  riconosciuto  al  ricorrente  il diritto alla fruizione del
 trattamento pensionistico nel suo importo integrale,  non  senza  gli
 interessi e la rivalutazione.
                             D i r i t t o
   La  sezione, riuniti in rito i due ricorsi per evidente connessione
 ai sensi dell'art. 274  del  c.p.c.,  osserva  che  la  questione  di
 legittimita'  costituzionale  sollevata  dal  Perrone e' rilevante ai
 fini del decidere, non potendosi dubitare che,  se  una  declaratoria
 d'incostituzionalita'  investisse l'art. 11, commi sedici e diciotto,
 della legge 24 dicembre 1993, n.  357,  si  dovrebbe  riconoscere  il
 diritto  del  ricorrente alla fruizione del trattamento pensionistico
 nella misura (non decurtata) prevista dalla normativa anteriore  alla
 entrata in vigore della legge n. 357/1993 poc'anzi citata.
   Piu'  complesso e' il discorso sulla non manifesta infondatezza, il
 quale,  in  relazione  alle  norme  costituzionali  che  si  assumono
 violate, si puo' articoºare nelle tre lettere che seguono.
   A. - Quanto alla ritenuta violazione dell'art. 3 Cost., va rilevato
 che   il   legislatore  avrebbe  dovuto  prendere  specificamente  in
 considerazione la  peculiarita'  della  posizione  giuridica  per  il
 personale  della  scuola,  tenendo  conto della circostanza che detto
 personale, a norma dell'art. 10 del d.-l. 6 novembre  1989,  n.  357,
 convertito,  con  modificazioni,  nella  legge  n.  417  del 1989, e'
 necessariamente collocato a riposo dal 1 settembre di ogni anno e che
 il medesimo personale il quale a mente  dei  commi  quarto  e  quinto
 dello   steso   articolo,  abbia  presentato  le  proprie  dimissioni
 dall'impiego, non puo' revocarle dopo il 31 marzo successivo,  mentre
 le  dimissioni  presentate  dopo  tale  data,  ma  prima  dell'inizio
 dell'anno scolastico successivo,  avranno  effetto  dal  1  settembre
 dell'anno che segue il suddetto anno scolastico.
   In  altri  termini: secondo la normativa citata, il personale della
 scuola, per esigenze proprie del comparto  di  cui  trattasi  per  il
 quale  e'  indefettibile  conoscere a data certa (31 marzo di ciascun
 anno) l'organico di diritto  sulla  base  del  quale  procedere  alle
 nomine  per il successivo anno scolastico per la tempestiva copertura
 dei posti a tale data risultanti vacanti, puo' presentare le  proprie
 dimissioni  dall'impiego,  a valere sempre con decorrenza dall'inizio
 del successivo anno scolastico, nell'arco  temporale  che  va  dal  1
 aprile  al 31 marzo dell'anno seguente potendo altresi', nel medesimo
 arco temporale, revocare le dimissioni gia' presentate anche  se,  in
 ipotesi, medio tempore accolte dall'Amministrazione.
   Il  vincolo  temporale  introdotto  dal  legislatore  del 1993, che
 esclude dalla decurtazione del trattamento anticipato di quiescenza i
 soggetti la cui domanda di pensionamento sia stata accolta prima  del
 15 ottobre 1993 dalle competenti amministrazioni, confligge, infatti,
 per  il  comparto scuola che qui interessa, con l'osservazione che il
 Provveditorato  agli  Studi  non  solo  non  ha  alcun   obbligo   di
 pronunciarsi  con  immediatezza  sulle domande di pensionamento prima
 che sia spirato il termine entro il quale le domande medesime possono
 essere  tempestivamente  revocate  dall'interessato  ma  deve  bensi'
 soddisfare  lo  specifico  interesse  ad  evitare,  per  il principio
 dell'economia  degli  atti   e   dei   procedimenti   amministrativi,
 l'emanazione  di provvedimenti la cui stessa esistenza e' subordinata
 all'esercizio  del  predetto  diritto  potestativo  di  revoca  delle
 dimissioni gia' presentate dal dipendente.
   Discende   da  cio'  che  il  diritto  parimenti  potestativo  alla
 presentazione delle dimissioni e, conseguentemente, all'ammontare del
 trattamento  pensionistico,  viene  condizionato   dall'inerzia   non
 censurabile  della Amministrazione che ridonderebbe comunque in danno
 per l'istante il quale  risulta  privo  del  potere  di  impulso  per
 l'ottenimento del provvedimento di accoglimento delle dimissioni, con
 evidente  disparita'  di  trattamento  e  conseguente  violazione del
 principio di uguaglianza  sancito  dall'art.  3  Cost.,  rispetto  ai
 dipendenti  degli  altri  comparti  del  pubblico impiego per i quali
 tornano  comunque  applicabili  alla  fattispecie  in  argomento   le
 disposizioni  di  cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove
 norme in materia di  procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di
 accesso ai documenti amministrativi.
   Il  che  rende  del  tutto  ininfluente,  per  il  personale di cui
 trattasi, la data  di  presentazione  della  domanda  di  dimissioni,
 atteso che cio' che rileva, ai fini organizzativi propri del comparto
 per  il  quale  sono  state  dettate le specifiche disposizioni sopra
 dette, e' unicamente che la domanda sia stata presentata  e  non  sia
 stata  revocata entro il 31 marzo antecedente l'inizio del successivo
 anno scolastico.
   Potrebbe obiettarsi che la lamentata disparita' di trattamento  tra
 personale  scolastico  e  restante  personale  pubblico in generale e
 statale in particolare non possa  essere  ritenuta  incostituzionale,
 perche' fondata sulla diversita' di situazioni - con riguardo al tipo
 di  contrato, alle prestazioni richieste, ecc. - esistente tra le due
 categorie di  personale,  ma  tale  obiezione  risulta  positivamente
 superata dalla piu' recente giurisprudenza della Corte costituzionale
 la  quale, con sentenza n. 439 del 12-13 dicembre 1994, ha dichiarato
 l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 1  e  2-quinquies,
 del  d.-l.  19  settembre  1992, n. 384 (Misure urgenti in materia di
 previdenza, di sanita' e di pubblico  impiego,  nonche'  disposizioni
 fiscali),  convertito,  con  modificazioni,  nella  legge 14 novembre
 1992, n. 438, nella parte in cui differisce, fino al 1 gennaio  1994,
 la  corresponsione  della  pensione  per  il  personale  della scuola
 collocato a riposo, per dimissioni, dal 1 settembre 1993.
   In proposito appare significativo rilevare che le norme  dichiarate
 incostituzionali  in  parte  qua  sono rivolte al pubblico impiego in
 genere e che, secondo la Corte costituzionale, dette disposizioni mal
 si conciliano con l'ordinamento scolastico,  con  la  conseguenza  di
 recare  una  lesione  del  tutto  ingiustificata  al  personale della
 scuola, soggetto com'e' allo specifico regime  sopra  illustrato  per
 l'accettazione delle dimissioni volontarie.
   E  che  il comparto scuola debba essere considerato, per le proprie
 peculiarita',  in  via  autonoma  rispetto  al   restante   personale
 pubblico,  e'  altresi'  dimostrato dalla recentissima legge 8 agosto
 1995 n.    335,  relativa  alla  riforma  del  sistema  pensionistico
 obbligatorio  e  complementare,  che ha ritenuto di dover dettare, al
 comma 31 dell'art.  1, una disciplina differenziata  proprio  per  il
 personale  del comparto scuola ai fini dell'accesso al trattamento di
 pensione.
   Anche le  disposizioni  che  qui  interessano  risultano  avere  ad
 oggetto  tutti  indistintamente i pubblici dipendenti, e quindi anche
 per queste puo' fondatamente sostenersi che mal si conciliano con  il
 comparto  scuola  proprio  per  la  peculiarita'  del procedimento di
 presentazione  e  di  accettazione  delle  dimissioni  volontarie del
 personale appartenente a detto comparto.
   Ma la disparita'  piu'  evidente  e'  rinvenibile  all'interno  del
 medesimo comparto della scuola.
   Come esattamente rilevato dalla difesa del ricorrente nella memoria
 difensiva,  un  soggetto con minore anzianita' contributiva, il quale
 abbia presentato la propria domanda di pensionamento  anticipato  che
 risulti  accolta prima del 15 ottobre 1993, pur cessando dal servizio
 in coincidenza temporale (1 settembre 1994) con altro soggetto avente
 una maggiore anzianita' contributiva la cui domanda di  pensionamento
 anticipato sia stata, viceversa, accolta dopo la predetta data del 15
 ottobre  1993,  godra'  di  un trattamento pensionistico che, per non
 essere soggetto alle decurtazioni di cui alla legge n. 537/1993, puo'
 risultare  superiore  a  quello  spettante  al  secondo,   anche   in
 considerazione  del  fa'tto  che  le  decurtazioni in parola operano,
 altresi', nei confronti dell'indennita' integrativa speciale  che,  a
 sua  volta,  risulta  gia' proporzionalmente ridotta in ragione degli
 anni mancanti al compimento del quarantesimo anno di servizio utile a
 pensione ai sensi dell'art. 10 del decreto-legge 29 gennaio 1983,  n.
 17, convertito, con modificazioni, in legge 25 marzo 1983, n.  79.
   Appare  spiegabile,  per quanto sopra esposto, il dubbio che l'aver
 disciplinato in  modo  identico  situazioni  cosi'  difformi  si  sia
 tradotto in un trattamento ingiustificatamente discriminatorio per il
 personale  scolastico,  mentre  diverse  scelte legislative avrebbero
 dovuto  conciliare  l'esigenza  sottesa  all'emanazione  delle  norme
 contestate con la parita' di trattamento dei suoi destinatari.
   B.  -  Quanto  alla ritenuta violazione degli articoli 36 e 38, che
 garantiscono  al  lavoratore  una  retribuzione  proporzionata   alla
 quantita' e qualita' del lavoro svolto ed in ogni caso sufficiente ad
 assicurargli  un'esistenza  libera  e  dignitosa,  e che tutelano non
 soltanto la retribuzione corrisposta nel corso del rapporto di lavoro
 bensi' anche quella differita alla cessazione di  tale  rapporto,  ai
 fini  previdenziali, nella forma del trattamento di liquidazione e di
 quiescenza, appare sufficiente il rinvio alle decisioni  della  Corte
 costituzionale  n.  566 del 1989 e n. 204 del 1992 con le quali si e'
 anche affermato che, in caso di cumulo del trattamento  pensionistico
 con  quello  di attivita', le riduzioni del primo sono giustificate e
 considerate compatibili con l'art. 36 Cost. solo  ove  correlate  con
 retribuzioni nella nuova attivita' lavorativa che ne giustifichino la
 misura;  nel  caso  di  specie, e soprattutto in considerazione della
 doppia decurtazione gravante sia sulla base pensionabile dalla  quale
 si determina il trattamento pensionistico in ragione del numero degli
 anni  utili a pensione, sia sull'indennita' integrativa speciale (che
 attualmente incide in misura rilevante sul trattamento  economico  di
 servizio),    i    suesposti    principi    costituzionali   appaiono
 particolarmente vulnerati.
   C. - Quanto all'art. 97 Cost., e' appena il caso di osservare  come
 il  disposto  del  primo  comma, ai sensi del quale i pubblici uffici
 sono organizzati secondo disposizioni di legge,  in  modo  che  siano
 assicurati  il buon andamento e l'imparzialita' dell'amministrazione,
 sia  violato  dalla  manifesta  possibilita',  per  l'Amministrazione
 scolastica,  di procurare, con comportamenti non censurabili, ingenti
 danni o, per converso, indebiti vantaggi,  sol  procastinando  ovvero
 tempestivamente accogliendo le domande di pensionamento anticipato.
   Il  giudizio  va,  quindi,  sospeso,  con il rinvio degli atti alla
 Corte costituzionale per la conseguente pronunzia.
                                P. Q. M.
   Riuniti in rito i ricorsi  indicati  in  epigrafe  per  connessione
 soggettiva  ed  oggettiva,  visti gli artt. 134 della Costituzione, 1
 della legge 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 della legge 11 febbraio  1953,
 n. 87, cosi' decide:
     dichiara  non  manifestamente  infondate  e rilevanti ai fini del
 decidere la presente  controversia  le  questioni  di  illegittimita'
 costituzionale  specificate  in premessa concernenti l'art. 11, commi
 sedici e diciotto, nella parte in cui dispone la riduzione anche  per
 il  personale  della scuola anticipatamente collocato a riposo la cui
 domanda di pensionamento sia stata accolta dopo il  15  ottobre,  del
 trattamento  pensionistico  in  proporzione  agli  anni  mancanti  al
 raggiungimento dell'anzianita' contributiva di trentacinque anni;
     dispone che,  sospeso  il  giudizio  in  corso,  gli  atti  siano
 trasmessi alla Corte costituzionale per la risoluzione delle predette
 questioni;
     ordina  che,  a  cura della segreteria della sezione, la presente
 ordinanza sia notificata alle parti in causa  ed  al  Presidente  del
 Consiglio dei ministri, nonche' comunicata ai Presidenti della Camera
 e del Senato della Repubblica.
   Cosi'  disposto  in Ancona, nella camera di consiglio del 21 luglio
 1995.
                        Il presidente:  Di Paola
 96C0166