N. 118 ORDINANZA (Atto di promovimento) 7 giugno 1995- 24 gennaio 1996
N. 118 Ordinanza emessa il 7 giugno 1995 (pervenuta alla Corte costituzionale il 24 gennaio 1996) dal tribunale di Sassari nel procedimento penale a carico di Sasso Cosimo ed altri Processo penale - Impedimento legittimo a comparire del difensore per sciopero degli avvocati - Incidenza sulla funzione giurisdizionale e sull'amministrazione della giustizia - Lesione del diritto inviolabile dell'uomo ad essere giudicato in tempo ragionevole sancito dall'art. 6 della legge 4 agosto 1955, n. 848 - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 178/1991. (C.P.P. 1988, art. 486, quinto comma). (Cost., artt. 2, 10, 24, 101, 102 e 134, in relazione alla legge 4 agosto 1955, n. 848, art. 6; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 23).(GU n.8 del 21-2-1996 )
IL TRIBUNALE Sentito il difensore di Sasso Cosimo, Busdraghi Celio, Anneddu Giovanni Andrea, Cherchi Franco, il quale ha chiesto che il processo venga sospeso e rinviato, essendo egli assolutamente impedito a comparire per legittimo impedimento discendente dalla sua adesione alla astensione dalle udienze nei procedimenti a carico di imputati non detenuti, proclamata dagli organismi nazionali forensi; Sentito il pubblico ministero, il quale, premesso di ritenere legittimo l'impedimento e assoluta l'impossibilita' di comparire, ha eccepito la illegittimita' costituzionale dell'art. 486, quinto comma, del c.p.p. nella parte in cui non prevede alcuna disciplina per l'ipotesi in cui il procedimento rimanga sospeso a tempo indeterminato, e cio' in contrasto col dettato degli artt. 2, 3 e 10 della Carta costituzionale; O s s e r v a 1) Sasso Cosimo, 2) Busdraghi Celio, 3) Anneddu Giovanni Andrea, 4) Cherchi Franco, sono stati tratti all'odierno dibattimento con decreto 21 ottobre 1994 del presidente per rispondere tutto del delitto di cui agli artt. 110 e 323 del c.p., in Alghero in data anteriore e prossima al 30 settembre 1989; e del delitto di cui agli artt. 110, 479 e 61 n. 2, 81 cpv. del c.p.; in Alghero in data 23 giugno, 8 giugno e 31 agosto 1989.
Il seguito del testo dell'ordinanza e' perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 115/1996). 96C0174