N. 122 ORDINANZA (Atto di promovimento) 23 ottobre 1995

                                N. 122
   Ordinanza  emessa  il  23 ottobre 1995 dal tribunale di Palermo nel
 procedimento penale a carico di Faraone Giuseppe
 Processo penale - Dibattimento - Giudice che,  quale  componente  del
    tribunale   della   liberta',   ha   concorso   a  pronunciare  un
    provvedimento sulla liberta' personale nei confronti degli  stessi
    imputati  -  Incompatibilita' ad esercitare le funzioni di giudice
    del dibattimento - Omessa previsione - Lesione  del  principio  di
    eguaglianza  -  Compressione  del  diritto di difesa - Richiamo ai
    principi espressi dalla Corte  costituzionale  nella  sentenza  n.
    432/1995.
 (C.P.P. 1988, art. 34, secondo comma).
 (Cost., artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma).
(GU n.8 del 21-2-1996 )
                             IL TRIBUNALE
   Ha  pronunziato  la  seguente ordinanza decidendo sull'eccezione di
 legittimita'  costituzionale  proposta  dal  difensore  dell'imputato
 Faraone Giuseppe, nato a Palermo il 10 novembre 1963, nell'ambito del
 procedimento penale n. 4471994 r.g. Trib.;
   Sentito il p.m. che ne ha chiesto il rigetto;
   Riunito in camera di consiglio all'udienza del 23 ottobre 1995.
                             O s s e r v a
   Atteso   che   e'   stata   sollevata   questione  di  legittimita'
 costituzionale dell'art. 34, secondo comma,  c.p.p.  -  in  relazione
 agli  artt.  3,  primo comma, e 24, primo comma, della Costituzione -
 nella parte in cui non prevede l'incompatibilita' del giudice che sia
 stato componente del Tribunale  investito  del  giudizio  di  riesame
 dell'ordinanza   di   custodia   cautelare   emessa   nei   confronti
 dell'imputato a partecipare al successivo giudizio dibattimentale;
   Rilevato che il p.m. ha  chiesto  il  rigetto  dell'eccezione  alla
 stregua  di precedenti decisioni della Corte costituzionale (n. 502 e
 n. 516 del 30 dicembre 1991, n. 124 del 25 marzo 1992 e n. 186 del 22
 aprile 1992);
   Rilevato che con la recente sentenza n. 432 del 6-15 settembre 1995
 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimita' dell'art.  34,
 secondo comma, c.p.p. nella parte in cui non prevede  che  non  possa
 partecipare  al  giudizio  dibattimentale  il giudice per le indagini
 preliminari che abbia applicato una misura  cautelare  nei  confronti
 dell'imputato;
   Considerato    che    siffatta   declaratoria   di   illegittimita'
 costituzionale scaturisce dalla condivisibile  constatazione  che  il
 provvedimento  del  g.i.p. e' fondato su una valutazione "non formale
 ma di contenuto sulla probabile fondatezza dell'accusa",  valutazione
 che  ha  per  oggetto, in ogni caso almeno parzialmente, il compendio
 probatorio che sara' esaminato dal Giudice del dibattimento  ai  fini
 della decisione;
   Ritenuto  che  cio'  comporta  necessariamente, come rilevato dalla
 Corte costituzionale, "la possibilita' che alcuni  apprezzamenti  sui
 risultati  delle indagini preliminari determinino un'anticipazione di
 giudizio suscettibile di minare l'imparzialita' del Giudice"
   Considerato che nel caso che occupa questo Tribunale, un componente
 del Collegio ha fatto parte, peraltro nella veste  di  relatore,  del
 Tribunale che in sede di riesame ha deciso sull'impugnazione proposta
 dall'imputato Faraone (confermando il provvedimento restrittivo della
 liberta' personale);
   Atteso  che  la  fattispecie  in esame presenta evidenti profili di
 analogia rispetto a quella in ordine alla quale e' stata  pronunziata
 la  declaratoria  di incostituzionalita' dell'art. 34, secondo comma,
 c.p.p., poiche' il tribunale del riesame e' chiamato a compiere -  al
 pari  del  g.i.p.  -  una  valutazione  sostanziale  sulla fondatezza
 dell'accusa  (giudizio  sulla  gravita'  degli  indizi  ex  art.  273
 c.p.p.),  peraltro  ancora  piu'  pregnante  in  quanto preceduta dal
 contraddittorio tra  le  parti  ed  arricchita  percio'  dell'apporto
 difensivo, mancato invece alla valutazione del g.i.p.;
   Rilevato, inoltre, che con la recente novella legislativa, relativa
 alla  disciplina  della  custodia  cautelare (legge 8 agosto 1995, n.
 332), e' stata accentuato  -  come  evidenziato  dalla  stessa  Corte
 costituzionale  -  il  carattere  di eccezionalita' dei provvedimenti
 limitativi della liberta' personale disposti prima della condanna,  e
 percio'  conferita maggiore incisivita' all'apprezzamento del giudice
 - sia esso g.i.p.  che tribunale del riesame;
   Ritenuto pertanto che l'eccezione di illegittimita'  sollevata  dal
 difensore non e' manifestamente infondata in relazione agli artt.  3,
 primo comma e 24, primo comma della Costituzione;
   Ritenuto,  infine,  che  la  questione  proposta  e'  rilevante nel
 giudizio, a quo, in considerazione dell'esigenza che la decisione  di
 merito non risulti viziata da dubbi di non imparzialita' del giudice;
                                P. Q. M.
   Visti  gli artt. 134 e segg. della Costituzione e 23 della legge 11
 marzo 1953, n. 87;
   Dichiara non manifestamente  infondata  e  rilevante  nel  presente
 giudizio  la  questione  di legittimita' costituzionale dell'art. 34,
 secondo comma, del c.p.p. - in relazione agli artt. 3, primo comma, e
 24, secondo comma, della  Costituzione  -  nella  parte  in  cui  non
 prevede  l'incompatibilita'  del giudice che sia stato componente del
 tribunale  investito  del  giudizio  di  riesame  dell'ordinanza   di
 custodia  cautelare  emessa nei confronti dell'imputato a partecipare
 al successivo giudizio dibattimentale;
   Dispone la sospensione del  presente  giudizio  e  la  trasmissione
 degli atti alla Corte costituzionale;
   Dispone  che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del
 Consiglio  dei  Ministri  ed  ai  Presidenti  delle  due  Camere  del
 Parlamento.
     Palermo, addi' 23 ottobre 1995
                        Il presidente:  D'Agati
                                          I giudici:  Agliastro - Paci
 96C0178