N. 122 ORDINANZA (Atto di promovimento) 23 ottobre 1995
N. 122 Ordinanza emessa il 23 ottobre 1995 dal tribunale di Palermo nel procedimento penale a carico di Faraone Giuseppe Processo penale - Dibattimento - Giudice che, quale componente del tribunale della liberta', ha concorso a pronunciare un provvedimento sulla liberta' personale nei confronti degli stessi imputati - Incompatibilita' ad esercitare le funzioni di giudice del dibattimento - Omessa previsione - Lesione del principio di eguaglianza - Compressione del diritto di difesa - Richiamo ai principi espressi dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 432/1995. (C.P.P. 1988, art. 34, secondo comma). (Cost., artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma).(GU n.8 del 21-2-1996 )
IL TRIBUNALE Ha pronunziato la seguente ordinanza decidendo sull'eccezione di legittimita' costituzionale proposta dal difensore dell'imputato Faraone Giuseppe, nato a Palermo il 10 novembre 1963, nell'ambito del procedimento penale n. 4471994 r.g. Trib.; Sentito il p.m. che ne ha chiesto il rigetto; Riunito in camera di consiglio all'udienza del 23 ottobre 1995. O s s e r v a Atteso che e' stata sollevata questione di legittimita' costituzionale dell'art. 34, secondo comma, c.p.p. - in relazione agli artt. 3, primo comma, e 24, primo comma, della Costituzione - nella parte in cui non prevede l'incompatibilita' del giudice che sia stato componente del Tribunale investito del giudizio di riesame dell'ordinanza di custodia cautelare emessa nei confronti dell'imputato a partecipare al successivo giudizio dibattimentale; Rilevato che il p.m. ha chiesto il rigetto dell'eccezione alla stregua di precedenti decisioni della Corte costituzionale (n. 502 e n. 516 del 30 dicembre 1991, n. 124 del 25 marzo 1992 e n. 186 del 22 aprile 1992); Rilevato che con la recente sentenza n. 432 del 6-15 settembre 1995 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimita' dell'art. 34, secondo comma, c.p.p. nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio dibattimentale il giudice per le indagini preliminari che abbia applicato una misura cautelare nei confronti dell'imputato; Considerato che siffatta declaratoria di illegittimita' costituzionale scaturisce dalla condivisibile constatazione che il provvedimento del g.i.p. e' fondato su una valutazione "non formale ma di contenuto sulla probabile fondatezza dell'accusa", valutazione che ha per oggetto, in ogni caso almeno parzialmente, il compendio probatorio che sara' esaminato dal Giudice del dibattimento ai fini della decisione; Ritenuto che cio' comporta necessariamente, come rilevato dalla Corte costituzionale, "la possibilita' che alcuni apprezzamenti sui risultati delle indagini preliminari determinino un'anticipazione di giudizio suscettibile di minare l'imparzialita' del Giudice" Considerato che nel caso che occupa questo Tribunale, un componente del Collegio ha fatto parte, peraltro nella veste di relatore, del Tribunale che in sede di riesame ha deciso sull'impugnazione proposta dall'imputato Faraone (confermando il provvedimento restrittivo della liberta' personale); Atteso che la fattispecie in esame presenta evidenti profili di analogia rispetto a quella in ordine alla quale e' stata pronunziata la declaratoria di incostituzionalita' dell'art. 34, secondo comma, c.p.p., poiche' il tribunale del riesame e' chiamato a compiere - al pari del g.i.p. - una valutazione sostanziale sulla fondatezza dell'accusa (giudizio sulla gravita' degli indizi ex art. 273 c.p.p.), peraltro ancora piu' pregnante in quanto preceduta dal contraddittorio tra le parti ed arricchita percio' dell'apporto difensivo, mancato invece alla valutazione del g.i.p.; Rilevato, inoltre, che con la recente novella legislativa, relativa alla disciplina della custodia cautelare (legge 8 agosto 1995, n. 332), e' stata accentuato - come evidenziato dalla stessa Corte costituzionale - il carattere di eccezionalita' dei provvedimenti limitativi della liberta' personale disposti prima della condanna, e percio' conferita maggiore incisivita' all'apprezzamento del giudice - sia esso g.i.p. che tribunale del riesame; Ritenuto pertanto che l'eccezione di illegittimita' sollevata dal difensore non e' manifestamente infondata in relazione agli artt. 3, primo comma e 24, primo comma della Costituzione; Ritenuto, infine, che la questione proposta e' rilevante nel giudizio, a quo, in considerazione dell'esigenza che la decisione di merito non risulti viziata da dubbi di non imparzialita' del giudice;
P. Q. M. Visti gli artt. 134 e segg. della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara non manifestamente infondata e rilevante nel presente giudizio la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del c.p.p. - in relazione agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione - nella parte in cui non prevede l'incompatibilita' del giudice che sia stato componente del tribunale investito del giudizio di riesame dell'ordinanza di custodia cautelare emessa nei confronti dell'imputato a partecipare al successivo giudizio dibattimentale; Dispone la sospensione del presente giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Palermo, addi' 23 ottobre 1995 Il presidente: D'Agati I giudici: Agliastro - Paci 96C0178