N. 3 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 1 febbraio 1996
N. 3 Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 1 febbraio 1996 (del presidente della regione siciliana) Finanza pubblica allargata - Destinazione all'erario statale della tassa per l'attribuzione del numero di partita I.V.A. - Applicabilita' della norma impugnata anche al gettito di detta tassa riscosso nel territorio della regione siciliana - Lesione dell'autonomia finanziaria della regione siciliana - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 47/1972. (Legge 28 dicembre 1995, n. 549, art. 3, commi 143, 146 e 241). (Statuto regione Sicilia, art. 36; d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, art. 2).(GU n.15 del 10-4-1996 )
Ricorso della Regione Siciliana, in persona del Presidente pro-tempore, on. Matteo Graziano, autorizzato a ricorrere con deliberazione della Giunta regionale n. 20 del 25 gennaio 1996, rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, per procura a margine del presente atto, dagli avv.ti Francesco Torre e Francesco Castaldi, ed elettivamente domiciliato nella sede dell'ufficio della regione siciliana in Roma, via Marghera, 36, contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri in persona del Presidente del Consiglio pro-tempore, per la dichiarazione di incostituzionalita' del combinato disposto dei commi 143, 146 e 241 dell'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 1995) che destina all'erario statale la tassa per l'attribuzione del numero di partita I.V.A. e quella annuale istituite con l'art. 36 del d.-l. 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, nella legge 27 aprile 1989, n. 154. Premesse Nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 1995 e' stata pubblicata la legge 28 dicembre 1995, n. 549 recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica. In particolare l'art. 3 della legge, fra l'altro, nei commi da 138 a 146, ha apportato diverse modifiche alla disciplina delle tasse sulle concessioni governative, prevedendo la soppressione immediata di alcune di esse, differendo la soppressione di altre al 1998 ed elevando la misura o modificando la disciplina di quelle rimaste. Per quanto riguarda specificamente la tassa per l'attribuzione del numero di partita I.V.A. e quella annuale istituite con l'art. 36 del d.-l. 2 marzo 1989, n. 69, convertito con modificazioni, nella legge 27 aprile 1989, n. 154, che non conteneva alcuna riserva in favore dell'erario statale, l'art. 3, comma 143, della legge impugnata prevede che le predette tasse vengano corrisposte - a decorrere dal 1 gennaio 1996 (cf. il successivo comma 146) - mediante delega alle aziende e agli istituti di credito o per il tramite degli uffici postali che provvedono a versarla alle sezioni della tesoreria provinciale dello Stato, mentre le precedenti modalita' di pagamento consistevano nel versamento presso l'ufficio del registro tasse di concessioni governative di Roma. Infine il comma 241 del medesimo art. 3 dispone che "le entrate di cui ai commi 82 e seguenti del presente articolo ... sono destinate all'erario e concorrono alla copertura degli oneri per il servizio del debito pubblico, nonche' alla realizzazione delle linee di politica economica e finanziaria in funzione degli impegni di riequilibrio del bilancio assunti in sede comunitaria". Siffatta disposizione normativa e' sospetta di incostituzionalita' per i seguenti motivi: D i r i t t o Violazione dell'articolo 36 dello statuto della regione siciliana e dell'art. 2 delle norme di attuazione in materia finanziaria di cui d.P.Rep. 26 luglio 1965, n. 1074. Ai sensi dell'art. 2, primo comma, delle norme di attuazione dello statuto siciliano in materia finanziaria approvate col d.P.Rep. 26 luglio 1965, n. 1074 - che concorrono ad integrare il parametro di costituzionalita' insito nell'art. 36 dello Statuto stesso - spettano alla Regione siciliana tutte le entrate tributarie erariali riscossenel suo territorio, ad eccezione delle nuove entrate tributarie il cui gettito sia destinato, con apposite leggi, alla copertura di oneri diretti a soddisfare particolari finalita' contingenti o continuative dello Stato, specificate nelle leggi medesime. Secondo la costante giurisprudenza di codesta Corte requisito basilare per la devoluzione allo Stato delle entrate tributarie riscosse in Sicilia e' quello della novita' dell'entrata, ravvisabile in "un'entrata derivante da un atto impositivo nuovo, in mancanza del quale l'entrata non si sarebbe verificata, a nulla rilevando che il nuovo atto impositivo introduca un tributo nuovo o ne aumenti soltanto uno precedente" (sent. n. 47 del 1968 n. 49 del 1972). Ora, le modifiche introdotte dal citato art. 3 della legge n. 549 del 1995 alla previgente normativa concernente la tassa sulla partita I.V.A. non incrementano il flusso della corrispondente entrata, essendo limitate esclusivamente alle modalita' di versamento, senza alcuna variazione dell'importo del tributo sinora pacificamente incamerato dalla Regione. Manca, quindi, all'entrata in discorso l'estremo della novita', come precisato dalla giurisprudenza di codesta Corte. Senonche' il comma 241 dello stesso art. 3 recante la clausola devolutiva all'erario prevista dal citato art. 2 del d.P.Rep. n. 1074/1965 riferendosi indiscriminatamente alle "entrate di cui ai commi 82 e seguenti del presente articolo", e quindi anche a quella derivante dalla tassa sulla partita I.V.A., che nuova non e', si pone in contrasto con l'art. 36 dello statuto siciliano e con le relative norme di attuazione di cui al piu' volte citato art. 2 d.P.Rep. n. 1074 del 1965. Vero e' che, ai sensi del comma 243 dello stesso art. 3 della legge n. 549/1995, le disposizioni di questa "sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano in quanto non in contrasto con le norme dei rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione". Sta di fatto pero' che il Ministero delle finanze, con circolare n. II/4/126/96 del 15 gennaio 1996 (che si deposita) per le operazioni effettuate in Sicilia, da' istruzioni alle banche di versare il 50% delle somme riscosse a titolo di tassa annuale partita I.V.A. alle competenti sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, al Capo VIII, capitolo 1217, art. 3 del bilancio dello Stato e solo la restante parte direttamente all'Ufficio provinciale della Cassa regionale siciliana. Onde si impone una sentenza chiarificatrice di codesta ecc.ma Corte, che renda conforme allo statuto siciliano il contenuto della disposizione impugnata, impedendo "colpi di mano" da parte del Ministero in danno delle finanze regionali.
P. Q. M. Si confida nella declaratoria di illegittimita' costituzionale del combinato disposto dei commi 143, 146 e 241 dell'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, dal titolo: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", nella parte in cui riserva allo Stato il gettito della tassa sulla partita I.V.A. riscossa nel territorio della regione siciliana. Con riserva di ulteriori deduzioni. Si depositano col presente atto: 1) autorizzazione a ricorrere (delibera Giunta regionale n. 20 del 25 gennaio 1996); 2) copia delle norme impugnate; 3) copia della circolare del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate - 15 gennaio 1996, n. II/4/126/96. Palermo, addi' 27 gennaio 1996 Avvocati: Torre - Castaldi 96C0180