N. 23 SENTENZA 24 gennaio - 5 febbraio 1996

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Minori -  Controversie  relative  all'affidamento  dei  figli  minori
 naturali   e   provvedimenti   sia   contestuali  che  successivi  di
 determinazione e/o di adeguamento dell'assegno  alimentare  a  carico
 del genitore non affidatario - Cognizione del tribunale dei minorenni
 e  del  tribunale  ordinario  -  Radicamento  di  una  lite  non piu'
 coinvolgente  il  minore  bensi'  due  soggetti  maggiorenni  -   Non
 fondatezza.
 
 (C.C., artt. 317-bis e 38, disp. att., cod. civ.).
 
 (Cost., artt. 3 e 30).
(GU n.7 del 14-2-1996 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
   Presidente:  avv. Mauro FERRI;
   Giudici:   prof. Luigi MENGONI,  prof.  Enzo  CHELI,  dott.  Renato
 GRANATA,  prof.  Giuliano  VASSALLI,  prof.  Francesco  GUIZZI, prof.
 Cesare MIRABELLI, prof.  Fernando  SANTOSUOSSO,  avv.  Massimo  VARI,
 dott.   Cesare   RUPERTO,   dott.  Riccardo  CHIEPPA,  prof.  Gustavo
 ZAGREBELSKY;
 ha pronunciato la seguente
                                Sentenza
 nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 317-bis  cod.
 civ.  e  38  disp.  att. cod. civ. promosso con ordinanza emessa il 6
 febbraio 1995 dal Tribunale per i minorenni di Genova atti relativi a
 P. L. iscritta al n. 316 del registro  ordinanze  1995  e  pubblicata
 nella   Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  23,  prima  serie
 speciale, dell'anno 1995;
   Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 ministri;
   Udito  nella  camera  di  consiglio del 13 dicembre 1995 il Giudice
 relatore Renato Granata.
                           Ritenuto in fatto
   In un giudizio civile  promosso  dalla  madre  di  una  minore  per
 ottenere  l'aumento  dell'assegno  di mantenimento a carico del padre
 naturale non affidatario, l'adito Tribunale dei minorenni di Genova -
 ritenutane la rilevanza al fine della decisione  pregiudiziale  sulla
 sussistenza  della  propria  competenza - ha sollevato, con ordinanza
 del  6  febbraio  1995,   questione   incidentale   di   legittimita'
 costituzionale del combinato disposto degli artt. 317-bis cod. civ. e
 38  disp.  att.  cod.  civ.    nella  parte in cui dette norme, nello
 stabilire  la  competenza  del  Tribunale  minorile  in  materia   di
 affidamento  della  prole  naturale,  non  attribuiscono  al medesimo
 giudice, e riservano invece al Tribunale ordinario, la cognizione  in
 ordine  ai  provvedimenti  di determinazione o, come nella specie, di
 adeguamento  dell'assegno  alimentare  a  carico  del  genitore   non
 affidatario.
   Secondo  il  giudice  rimettente,  la  normativa denunciata darebbe
 luogo  infatti  ad  una  "grave  disparita'  di  trattamento"  -   in
 violazione degli artt. 3 e 30 della Costituzione - in danno dei figli
 naturali.   Cio' perche' per questi ultimi la denunciata duplicazione
 di competenza, non ricorrente nei confronti delle altre categorie  di
 minori,   si  risolverebbe  in  una  "condizione  ingiustificatamente
 deteriore",  per  la  "necessita' di adire due giudici diversi per la
 cognizione di una situazione in realta' unica avente ad  oggetto  gli
 obblighi inscindibili di educazione, istruzione e mantenimento".
   Nel  giudizio  innanzi  alla Corte e' intervenuto il Presidente del
 Consiglio dei ministri per il tramite dell'Avvocatura dello Stato che
 ha chiesto dichiararsi l'inammissibilita' - "per mancata  indicazione
 specifica (nel dispositivo) del parametro che si assume violato" - o,
 in subordine, la non fondatezza della questione.
                        Considerato in diritto
   1. - Il Tribunale dei minorenni di Genova dubita della legittimita'
 costituzionale,  in riferimento agli artt. 3 e 30 della Costituzione,
 degli artt. 317-bis del cod. civ. e 38 disp. att.  cod.  civ.,  nella
 parte in cui dette norme, nello stabilire la cognizione del Tribunale
 dei  minorenni  in  ordine alle controversie relative all'affidamento
 dei figli minori naturali, attribuiscono non allo stesso giudice,  ma
 invece  irragionevolmente  al  Tribunale  ordinario, la competenza ad
 adottare i provvedimenti  sia  contestuali  (di  determinazione)  che
 successivi  (di  adeguamento)  dell'assegno  alimentare  a carico del
 genitore non affidatario: diversamente da quanto previsto per i figli
 minori legittimi, per i  quali  la  cognizione  delle  questioni  non
 patrimoniali  (affidamento)  e  patrimoniali  (che  li concernono) e'
 attribuita allo stesso giudice - il Tribunale ordinario -  competente
 anche per la separazione e il divorzio dei genitori.
   Dal  che  appunto  la denunciata disparita' di trattamento in danno
 dei figli naturali - che risentirebbero negative  implicazioni  della
 rilevata  duplicazione  di  competenza  - e la conseguente violazione
 degli artt. 3 e 30 Costituzione, sotto il profilo della identita'  di
 tutela  che  dovrebbe  viceversa  essere  riconosciuta  ai  figli sia
 legittimi che naturali.
   2. - La puntuale individuazione (sia nel riferimento  numerico  che
 nel  contenuto)  dei  parametri  costituzionali  -  cosi' operata dal
 giudice a quo, ancorche' solo in motivazione dell'ordinanza di rinvio
 - esclude che, per l'omesso loro formale richiamo in dispositivo,  la
 questione  risulti  generica od indefinita nel suo oggetto. Va quindi
 respinta l'eccezione di  inammissibilita'  formulata  dall'Avvocatura
 dello Stato su tale errato presupposto.
   3.  -  L'impugnativa,  peraltro, si appalesa non pertinente al tema
 del giudizio a quo per quanto attiene alle  censure  che  si  muovono
 alla denunziata incompetenza del Tribunale dei minorenni in ordine ai
 provvedimenti alimentari contestuali a quelli in materia di status ed
 affidamento   del   figlio   naturale:  infatti  l'adozione  di  quei
 provvedimenti non viene in discussione nel giudizio a quo,  avente  -
 come  e'  pacifico - unicamente ad oggetto una richiesta (successiva)
 di adeguamento dell'assegno gia' stabilito  in  sede  di  affidamento
 (dal Tribunale dei minorenni).
   4.   -  La  questione  relativa  alla  lamentata  divaricazione  di
 competenza oggetto del sindacato di  legittimita'  costituzionale  si
 circoscrive   quindi   alle   controversie   alimentari   successive,
 concernenti l'adeguamento dell'assegno di mantenimento gia' stabilito
 a carico del genitore non affidatario del figlio naturale minorenne.
   E, in questi termini, la questione e' destituita di fondamento.
   L'attribuzione di controversie siffatte al Tribunale  ordinario  (e
 non  al  Tribunale dei minorenni precedentemente adito) trova infatti
 la sua intrinseca, e ragionevole, giustificazione nel fatto che,  con
 la richiesta di revisione del contributo avanzata dal genitore che ha
 presso  di se' il minore nei confronti dell'altro non affidatario, si
 radica - come precisato dalla Corte di cassazione - una lite che  non
 coinvolge   piu'   direttamente   il   minore,  bensi'  due  soggetti
 maggiorenni" ed "ha come causa petendi la comune qualita' di genitori
 e come petitum la determinazione  della  misura  del  contributo  che
 l'uno   deve   versare  all'altro",  sia  pure  per  le  esigenze  di
 mantenimento del minore.
   Ne' rileva, ai fini della prospettata violazione degli artt. 3 e 30
 Costituzione, la comparazione con la competenza unitaria prevista  in
 materia  per  i  figli  legittimi, poiche' diversa e' la ratio - e la
 situazione  sottostante  -  delle  due  discipline  cosi'   poste   a
 raffronto.
   Per  i  figli  legittimi - il cui mantenimento fin quando esiste la
 convivenza matrimoniale e' regolato di comune accordo dai genitori  -
 l'intervento  del  giudice  si  rende  infatti necessario solo quando
 vengano a cessare (con  la  separazione)  la  convivenza  o  (con  il
 divorzio)  il  matrimonio  dei genitori: per cui appunto e' la stessa
 coincidenza   del   provvedere   sul   rapporto   tra    coniugi    e
 sull'affidamento  e  mantenimento  dei  figli che comporta, in questo
 caso, l'identita' del giudice.
   Diversamente, con riguardo ai figli naturali - poiche' i  genitori,
 ove pur abbiano in precedenza convissuto, ben possono liberamente
  por  fine  a  tale  convivenza  -  manca un processo necessariamente
 unitario che coinvolga il momento  della  separazione,  quello  della
 sorte  dei  figli  comuni  e  quello  del  regolamento  dei  rapporti
 patrimoniali sia tra loro che  relativamente  al  mantenimento  della
 prole.
   E  proprio  il  difetto della previsione legislativa di un processo
 unitario comporta che ogni provvedimento eventualmente invocato debba
 essere richiesto al giudice competente: quale appunto e' il Tribunale
 ordinario con riguardo al procedimento contenzioso "tra  i  genitori"
 per la revisione del contributo di mantenimento in questione.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  non  fondata  la questione di legittimita' costituzionale
 del combinato disposto degli artt. 317-bis del  codice  civile  e  38
 disp.  att.  cod.  civ.,  sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 30
 della  Costituzione,  dal  Tribunale  dei  minorenni  di  Genova  con
 l'ordinanza in epigrafe.
   Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 24 gennaio 1996.
                         Il Presidente:  Ferri
                        Il redattore:  Granata
                       Il cancelliere:  Di Paola
   Depositata in cancelleria il 5 febbraio 1996.
               Il direttore della cancelleria:  Di Paola
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