N. 130 ORDINANZA (Atto di promovimento) 20 novembre 1995
N. 130 Ordinanza emessa il 20 novembre 1995 dalla corte di appello di Ancona nel procedimento di ricusazione proposto da Longarini Edoardo Processo penale - Dibattimento - Giudice che, quale componente del tribunale della liberta', ha concorso a pronunciare un provvedimento sulla liberta' personale nei confronti degli stessi imputati - Incompatibilita' ad esercitare le funzioni di giudice del dibattimento - Omessa previsione - Lesione del principio di parita' di trattamento normativo di situazioni simili - Compressione del diritto di difesa - Violazione del diritto ad avere un giudice imparziale ed un giusto processo - Richiamo ai principi espressi dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 432/1995 - Eccezione di legittimita' costituzionale sollevata dalla corte di appello nel corso di procedimento di ricusazione. (C.P.P. 1988, art. 34, secondo comma). (Cost., artt. 3, primo comma, 24, primo e secondo comma).(GU n.8 del 21-2-1996 )
LA CORTE DI APPELLO Ha pronunziato la seguente ordinanza nel procedimento di ricusazione proposto da Longarini Edoardo, imputato di art. 629 nel giudizio in corso dinanzi al tribunale di Ancona, nei confronti del dott. Antonio Frisina e della dott.ssa Francesca Giaquinto componenti il collegio del tribunale di Ancona, chiamato a giudicarlo, perche' gli stessi sono stati componenti del tribunale del riesame, che ha confermato la misura cautelare emessa nei suoi confronti dal Giudice per le indagini preliminari, per le ragioni di incompatibilita' di cui all'art. 37, primo comma, lettera a) in relazione all'art. 36, primo comma, lettera g) c.p.p., sollevando in subordine questione di legittimita' costituzionale dell'art. 34, secondo comma, c.p.p. nella parte in cui non prevede anche la situazione di incompatibilita', determinata da una precedente partecipazione del magistrato ricusato al procedimento di riesame, in contrasto con le garanzie costituzionali di uguaglianza (art. 3, primo comma, Cost.) sotto il profilo della disparita' di trattamento rispetto a situazioni analoghe per le quali l'incompatibilita' e' stata gia' riconosciuta dalla Corte costituzionale, e del giusto processo (art. 24, secondo comma, Cost.) per la considerazione che le precedenti valutazioni in ordine alla sussistenza delle condizioni legittimanti il provvedimento custodiale sono suscettibili di compromettere (o far apparire compromessa) la genuinita' e la correttezza del processo formativo del convincimento del giudice; Ritenuto che l'art. 34 c.p.p. non contempla la predetta ipotesi tra le cause di incompatibilita' del giudice, e che va escluso che ad essa possa adattarsi la previsione dell'art. 37, primo comma, lettera b) del medesimo codice, concepita quale causa di ricusazione (l'avere il giudice manifestato indebitamente il proprio convincimento sui fatti oggetto dell'imputazione), donde la rilevanza della dedotta questione di legittimita' costituzionale nel procedimento in corso; Ritenuto che con la sentenza n. 502 del 19-30 dicembre 1991 (in Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 1992, prima serie speciale, n. 2) la Corte costituzionale ha dichiarato non fondata analoga questione, sollevata pero' in riferimento agli artt. 25 e 77 della Costituzione, rilevando "che i provvedimenti sulla liberta' personale (e, tra di essi, il riesame di misure cautelari qui specificamente considerato) non comportano una valutazione che si traduca - pur nei limiti della funzione propria della fase processuale di volta in volta considerata - in un giudizio sulla res judicanda idoneo a determinare un pregiudizio che mini l'imparzialita' della decisione conclusiva sulla responsabilita' dell'imputato"; Rilevato che, successivamente alla sentenza sopra riportata, il quadro normativo di riferimento ha subito importanti modificazioni, che hanno portato di recente la Corte costituzionale a ritenere che, con il provvedimento che dispone una misura cautelare personale, che si basa tra l'altro sulla sussistenza di "gravi indizi di colpevolezza", il giudice per le indagini preliminari compie per l'appunto una valutazione di merito, sia pure in via prognostica e allo stato degli atti, circa la colpevolezza dell'imputato e, per l'effetto, ha dichiarato l'incompatibilita' del predetto giudice alla funzione dibattimentale (sent. 6-15 settembre 1995, n. 432, in Gazzetta Ufficiale 20 settembre 1995, n. 39, prima serie speciale); Ritenuto che la predetta sentenza si pone in netta controtendenza rispetto a precedenti pronunce della stessa Corte costituzionale (sent. nn. 502/1991, 124/1992, 516/1991) in quanto e' affermato definitivamente il principio secondo il quale l'incompatibilita' sussiste tutte le volte che il giudice ha compiuto nello stesso procedimento, sulla base dei risultati complessivi delle indagini preliminari, una valutazione contenutistica circa la consistenza dell'ipotesi accusatoria, e cio' risponde all'esigenza di evitare che la decisione conclusiva in ordine alla responsabilita' dell'imputato possa essere (o possa apparire che sia) condizionata dallo svolgimento di attivita' nelle fasi precedenti; Ritenuto che la medesima ratio di incompatibilita' si pone, rispetto alla funzione dibattimentale, per il componente del collegio che abbia in precedenza fatto parte del tribunale del riesame, che e' in posizione sostanzialmente equiparabile a quella del giudice per le indagini preliminari che applica la misura cautelare, specie quando l'ordinanza oggetto del riesame viene confermata "anche sulla base degli elementi addotti dalle parti nel corso dell'udienza" (art. 309, nono comma, c.p.p.), come e' avvenuto nel procedimento de quo. A cio' si aggiunga che la stessa disposizione prevede che il provvedimento restrittivo possa essere confermato "per ragioni diverse da quelle indicate nella motivazione del provvedimento stesso" in particolare, analogo e' il giudizio sulla "gravita' degli indizi" che richiede per l'appunto una valutazione di merito, sia pure in via prognostica e allo stato degli atti, circa la colpevolezza dell'imputato e, nel caso in esame, tale giudizio e' stato particolarmente penetrante, atteso infatti che nella predetta ordinanza dell'11 novembre 1994 il tribunale del riesame ha, tra l'altro, scritto: "Non e' chi non veda, pertanto, come le emergenze probatorie (pur a livello indiziario) raccolte siano qualitativamente e quantitativamente valutabili nella loro essenza e nella loro coordinazione, come idonee (pur senza raggiungere il grado di certezza richiesto per la condanna) a ritenere, fondatamente, che il reato di estorsione contestato sia stato effettivamente commesso e che sia altresi' attribuibile agli odierni indagati ..."; Ritenuto che, se le valutazioni che il giudice del riesame e' chiamato a compiere non sono dissimili da quelle del giudice per le indagini preliminari che applica la misura cautelare, la mancata previsione dell'incompatibilita' alle funzioni dibattimentali del giudice del riesame contrasterebbe sia con il principio di parita' di trattamento normativo di situazioni simili (art. 3, primo comma, Cost.), essendo prevista l'incompatibilita' del giudice per le indagini preliminari, sia con il diritto di difesa (art. 24, secondo comma, Cost.) e sia con il diritto ad avere un giudice imparziale ed un giusto processo (art. 24, primmo comma, Cost.), potendo il giudizio sulla colpevolezza essere condizionato dalla c.d. "forza della prevenzione, cioe' dalla naturale tendenza a mantenere fermo un giudizio gia' espresso in sede di impugnazione del provvedimento restrittivo della liberta' personale; Atteso, quindi, che la dedotta questione di legittimita' costituzionale non e' manifestamente infondata; Atteso che e' opportuno, ai sensi dell'art. 41, secondo comma, c.p.p., per ragioni di economia processuale, disporre con la stessa ordinanza che il Tribunale di prime cure ricusato sospenda temporaneamente ogni attivita' processuale o si limiti al compimento degli atti urgenti (es. art. 18, primo comma, lettera b) c.p.p.); Sentito il procuratore generale che ha ritenuto, articolatamente, l'eccezione non manifestamente infondata, con richiesta espressa di investire della questione sollevata il giudice delle leggi;
P. Q. M. Dichiara rilevante nel procedimento di ricusazione in corso e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del c.p.p. nella parte in cui non prevede l'incompatibilita' alla funzione dibattimentale del componente o dei componenti del collegio che abbiano in precedenza fatto parte del tribunale del riesame per contrasto con gli artt. 3, primo comma, e 24, primo e secondo comma, della Costituzione; Sospende il procedimento di ricusazione, per l'effetto, ai sensi dell'art. 41, secondo comma, del c.p.p. dispone che il tribunale di Ancona, chiamato a giudicare il Longarini Edoardo nella sua attuale composizione oggetto della dichiarazione di ricusazione, sospenda temporaneamente ogni attivita' processuale o si limiti al compimento degli atti urgenti ed ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone che la presente ordinanza sia notificata alle parti, ai difensori dell'imputato, al presidente del tribunale di Ancona, al procuratore della Repubblica presso il tribunale di Ancona, al procuratore generale in sede ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata a cura della cancelleria ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Ancona, addi' 20 novembre 1995 Il presidente: D'Addezio Il consigliere relatore: Finucci 96C0193